Art. 5. Nessun ecclesiastico puo' essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacita' di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti ne' conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico.