(Concordato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Nessun ecclesiastico puo' essere assunto o rimanere in  un  impiego
od ufficio dello Stato italiano o di  enti  pubblici  dipendenti  dal
medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano. 
 
  La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della  capacita'  di
continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto. 
 
  In ogni caso  i  sacerdoti  apostati  o  irretiti  da  censura  non
potranno essere assunti ne' conservati  in  un  insegnamento,  in  un
ufficio od in un impiego, nei quali siano a  contatto  immediato  col
pubblico.