(Concordato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono  gli  ecclesiastici
in ragione del loro ufficio,  sono  esenti  da  pignorabilita'  nella
stessa  misura  in  cui  lo  sono  gli   stipendi   e   gli   assegni
degl'impiegati dello Stato.