Art. 8. Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione: e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello. In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso e' trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena e' scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale.