Art. 9. Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessita' pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorita' che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a cio' si oppongano. In tale ipotesi, l'autorita' procedente deve informare immediata mente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto, senza averne dato predo avviso all'autorita' ecclesiastica.