(all. 6 - art. 1)
                                                           ALLEGATO F

           LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
                       TIPO DI CONTRATTO
      (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)

Il/La sig./soc. (1)..................................... di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da (2)..........................
in persona di ...............................) concede in locazione
al/ alla sig. (1) .................................................
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) ...
....................... (assistito/a da (2)........................
in persona di .....................................................
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unita' immobiliare  posta
in ................ via ....................... n. ...... piano ...
scala ...... int. ...... composta di n. ..... vani, oltre cucina  e
servizi,  e  dotata  altresi'   dei  seguenti   elementi  accessori
(indicare   quali:  solaio,  cantina,  autorimessa  singola,  posto
macchina in comune o meno, ecc.) ..................................
...................................................................
...................................................................
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto
dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprieta' ............ riscaldamento .........
acqua .................. altre ....................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge  11 luglio
1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unita' immobiliare ........
b) codice fiscale del locatore ....................................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
...................................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
...................................................................
la locazione e' destinata ad uso esclusivo di abitazione del
CONDUTTORE.
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O
DELL'UNITA' IMMOBILIARE ...........................................

La locazione e' regolata dalle pattuizioni seguenti.

                             Articolo 1
                              (Durata)

Il  contratto e' stipulato per la durata di ........... mesi (5), dal
........... al .......... Alla prima scadenza il contratto si rinnova
automaticamente  per  uguale periodo se il conduttore non comunica al
locatore  disdetta  almeno  tre mesi prima della data di scadenza del
contratto.

                             Articolo 2
                        (Natura transitoria)

Secondo  quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi
dell'articolo    5,   comma   3,   della   legge   n.   431/98,   tra
.....................  depositato  il .............. presso il Comune
di  ...............  le parti concordano che la presente locazione ha
natura   transitoria   in   quanto  il  conduttore  espressamente  ha
l'esigenza  di  abitare  l'immobile  per  un  periodo non eccedente i
...................    frequentando    il    corso    di   studi   di
................... presso l'Universita' di .....................

                             Articolo 3
                              (Canone)

Il  canone di locazione e' convenuto in euro ........................
che  il  conduttore  si  obbliga  a corrispondere nel domicilio della
LOCATRICE  ovvero  a  mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. ......
rate eguali anticipate di euro .............. ciascuna, alle seguenti
date ........................................ (4)
Le  parti  si  danno reciprocamente atto che il canone e' determinato
tra  i  valori  minimi e massimi risultanti dall'Accordo territoriale
stipulato  tra  le  organizzazioni maggiormente rappresentative della
proprieta'  e dei conduttori relativo al Comune di .................,
depositato  presso  detto Comune il ..............., prot ..........,
ed   inoltre   che  detto  canone  e'  conforme  a  quanto  stabilito
dall'Accordo  integrativo  stipulato in .............. il ...........
tra  la  LOCATRICE  e  le  organizzazioni  sindacali della proprieta'
edilizia  e  dei  conduttori .......................... del Comune di
..................................
                               ovvero
secondo  quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge 431/1998 (4).

                             Articolo 4
                        (Deposito cauzionale)

A  garanzia  delle  obbligazioni  assunte  col presente contratto, il
CONDUTTORE  versa/non  versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del
contratto  ne  rilascia,  in  caso,  quietanza)  una  somma  di  euro
....................  pari  a  ....... mensilita' del canone (6), non
imputabile  in  conto  pigioni  e  produttiva  di  interessi  legali,
riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione.
Il  deposito  cauzionale  come sopra costituito viene reso al termine
della   locazione,   previa  verifica  sia  dello  stato  dell'unita'
immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia ....................................... (4)

        Articolo 5 (Quote di ripartizione di spese ed oneri)

La  LOCATRICE  dichiara  che  la  quota di partecipazione dell'unita'
immobiliare  locata  e  delle  relative pertinenze al godimento delle
parti  e  dei  servizi  comuni e' determinata nelle misure di seguito
riportate,  che  il  CONDUTTORE  approva ed espressamente accetta, in
particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:


a)spese generali ...................
b)spese ascensore ..................
e)spese riscaldamento ..............
d)spese condizionamento ............
e) .................................
f) .................................
g) .................................

La   LOCATRICE,   esclusivamente   in   caso  di  interventi  edilizi
autorizzati  o  di  variazioni catastali o di mutamento nel regime di
utilizzazione  delle  unita'  immobiliari o di interventi comportanti
modifiche  agli  impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote
di   ripartizione   delle   spese   predette,  dandone  comunicazione
tempestiva   e   motivata   al   CONDUTTORE.  Le  nuove  quote,  cosi
determinate,  vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo
a quello della variazione intervenuta.
In  caso  di  disaccordo  con  quanto  stabilito  dalla LOCATRICE, il
CONDUTTORE   puo'  adire  la  Commissione  di  conciliazione  di  cui
all'articolo  6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma 2, della legge 431/98, e
costituita  con  le  modalita'  indicate all'articolo 22 del presente
contratto.

                             Articolo 6
              (Spese ed oneri a carico del conduttore)

Sono  a  carico del CONDUTTORE, per le quote di competenza esposte al
punto  5, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato
G  al  decreto  emanato  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
emanato  ai  sensi  dell'articolo,  comma  2  della  legge  n. 431/98
risultano  a  carico  dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il
CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il  pagamento  degli  oneri  anzidetti  deve  avvenire  -  in sede di
consuntivo   -  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Prima  di
effettuare  il  pagamento,  il  conduttore  ha  diritto  di  ottenere
l'indicazione  specifica  delle  spese  anzidette  e  dei  criteri di
ripartizione.  Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite
organizzazioni   sindacali   -   presso   il   locatore   (o  il  suo
amministratore  o  l'amministratore  condominiale, ove esistente) dei
documenti  giustificativi  delle  spese  effettuate.  Insieme  con il
pagamento  della  prima  rata del canone annuale, il conduttore versa
una  quota  di  acconto  non  superiore  a  quella  di  sua spettanza
risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

                             Articolo 7
           (Riscaldamento raffrescamento, condizionamento)

Sono  interamente  a  carico  del  CONDUTTORE i costi sostenuti dalla
LOCATRICE      per      la      fornitura      dei     servizi     di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento   dei  quali  l'immobile
risulti   dotato,  secondo  quanto  previsto  dalla  Tabella  di  cui
all'articolo  precedente.  Il CONDUTTORE e' tenuto al rimborso ditali
      costi, per la quota di sua competenza di cui al punto 5.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla
LOCATRICE,  per le spese che quest'ultima sosterra' per tali servizi,
una  somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente.
E'  in  facolta'  della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un
maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel
costo  dei  servizi,  salvo conguaglio, che deve essere versato entro
sessanta   giorni  dalla  richiesta  della  LOCATRICE,  fermo  quanto
previsto  al  riguardo dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.
392/78.  Resta  altresi'  salvo  quanto  previsto dall'articolo 10 di
                            detta legge.
Per  la  prima annualita', a titolo di acconto, tale somma da versare
e'  di  euro.........................  da  corrispondere in .........
                    rate alle seguenti scadenze:
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
              al ................ euro ................
                        salvo conguaglio. (7)

                             Articolo 8
                (Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi i
           diritti di banca, sono a carico del CONDUTTORE.
La  LOCATRICE  provvede  alla  registrazione  del  contratto, dandone
                       notizia al CONDUTTORE.
   Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla meta'.
Le  parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle
organizzazioni  sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della
                   stipula del contratto medesimo.

                             Articolo 9
                             (Pagamento)

Il  CONDUTTORE  si  impegna  ad  effettuare  il  pagamento dei canoni
nonche'  degli  importi  dovuti  ai  sensi  di  quanto  previsto agli
articoli 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza,
           secondo le modalita' stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del
contratto,  con conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla
                          medesima subito.
Il  pagamento  non puo' venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per
alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque
causa,  anche  di  una  sola  rata del canone (nonche' di quant'altro
dovuto ove di importo pari ad una mensilita' del canone), costituisce
in  mora  il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
                       della legge n. 392/78.

                             Articolo 10
                     (Risoluzione e prelazione)

Qualora  dovesse  intervenire  una  causa  che  possa  dar diritto al
CONDUTTORE  di  ottenere la risoluzione del contratto per inidoneita'
sopravvenuta  della  cosa locata a servire all'uso convenuto, che non
sia  imputabile ne' al CONDUTTORE ne' alla LOCATRICE, la LOCATRICE e'
tenuta  a  restituire  solo  la  parte  di corrispettivo anticipatole
proporzionale   al   periodo   di  mancato  godimento  da  parte  del
CONDUTTORE,  escluso  ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di
danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facolta' di recedere per gravi motivi dal contratto,
previo  avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei
mesi prima.
La  vendita  dell'unita' immobiliare locata - in relazione alla quale
viene/non  viene  (4)  concessa  la  prelazione  al  CONDUTTORE - non
costituisce motivo di risoluzione del contratto.

                             Articolo 11
           (Cessione, sublocazione, comodato, successione)

E'  fatto  espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in
parte,  la  cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo
contratto;  di  consentire,  a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto
oggetto   del   presente  contratto  a  chicchessia.  Non  e'  quindi
consentito,  al  di  la' della breve ed occasionale ospitalita', dare
alloggio,  sia  pure  a  titolo  gratuito,  a  persone che non sia il
CONDUTTORE. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento
contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per  la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge
n  392/78,  nel  testo  vigente  a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 404/1988.

                             Articolo 12
(Recesso)  Il  CONDUTTORE  ha  facolta' di recedere dal contratto per
gravi   motivi   previo   avviso   da  recapitarsi  mediante  lettera
raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facolta' e' consentita anche
ad  uno  o  piu'  dei  CONDUTTORI  firmatari  e in tal caso, dal mese
dell'intervenuto  recesso,  la locazione prosegue nei confronti degli
altri,  ferma restando la solidarieta' del CONDUTTORE recedente per i
                  pregressi periodi di conduzione.

                             Articolo 13
                         (Uso e riparazioni)

Il  CONDUTTORE si obbliga ad usare l'unita' immobiliare locata con la
diligenza  del  padre  di  famiglia, senza recare molestia agli altri
conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi
di  manutenzione ordinaria. Sono altresi' a carico del CONDUTTORE gli
interventi  resi  necessari da un uso negligente o cattivo della cosa
locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a
tali  interventi,  vi  puo'  provvedere  la  LOCATRICE,  a  spese del
CONDUTTORE medesimo.
Qualora  l'unita'  immobiliare  abbisogni di riparazioni non a carico
del CONDUTTORE, quest'ultimo e' tenuto a dare immediata comunicazione
scritta alla LOCATR1CE della necessita' delle riparazioni stesse.
Oltre  ai  lavori  che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a
suo  carico,  sono  addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori
responsabili  le  spese  occorrenti  per riparare i danni prodotti da
colpa,  negligenza  o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e
di utilita' comuni.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto  ad  osservare,  nell'uso dei locali e dei
servizi  comuni,  le  prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati
dalle competenti autorita', tenendo ad esclusivo suo carico qualunque
sanzione  pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento
di   tale  suo  obbligo.  Deve  altresi'  osservare  le  disposizioni
contenute  nel  "Regolamento  dello  stabile"  o  nel "Regolamento di
condominio"  ove  esistente,  ovvero,  in  mancanza, nel "Regolamento
generale  per  gli  inquilini"  registrato per la provincia in cui si
trova  l'immobile,  dichiarando  il  CONDUTTORE  di avere avuto piena
conoscenza  di  quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione  dalla  LOCATRICE,  contestualmente  alla consegna delle
chiavi.
La  LOCATRICE  si riserva il diritto di far eseguire, sia all'interno
che   all'esterno   dell'unita'   immobiliare  oggetto  del  presente
contratto,  tutti  gli  interventi che si rendessero necessari, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.

                             Articolo 14
                             (Consegna)

Il  CONDUTTORE  dichiara  di  aver  visitato  i  locali oggetto della
locazione  e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso
convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per
quanto   riguarda  tutti  gli  impianti,  infissi  e  serramenti.  Il
CONDUTTORE  dichiara,  altresi', di essere perfettamente a conoscenza
dello  stato  di  fatto  e di diritto in cui detti locali si trovano,
esonerando   la   LOCATRICE   da   qualsiasi  obbligo  di  effettuare
adattamenti  di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative.
Il  CONDUTTORE  con  il  ritiro  delle chiavi prende consegna ad ogni
effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il ............. i
seguenti interventi:
.....................................................................
.................................................................
senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunche' rivendicare anche a
titolo   di  indennizzo  ovvero  il  CONDUTTORE  eseguira'  entro  il
.............. i seguenti interventi:
.....................................................................
................................................................
e  l'ammontare  della  spesa  relativa  (forfettariamente determinata
dalle  parti  consensualmente  in  euro  ...........................)
verra' dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora  si  tratti  di unita' immobiliare gia' occupata dal medesimo
CONDUTTORE,  il  CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali
oggetto  del  precedente contratto per abitarli sin dal .............
in  virtu' di contratto stipulato in data ...........................
e  di  non  avere  eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere
rappresentato  le  seguenti  carenze, il cui onere ricade per legge a
carico della LOCATRICE: ....................................... (8)

                             Articolo 15
                            (Riconsegna)

Alla  data  di  cessazione  del  contratto  il  CONDUTTORE riconsegna
puntualmente  alla  LOCATRICE  i  locali in normale stato d'uso sotto
pena  del  risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento
derivante  dall'uso  e  i  danni  attribuibili a mancati interventi a
carico   della   LOCATRICE   purche'  preventivamente  segnalati  dal
CONDUTTORE.  A  tal  fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto
della  riconsegna  dell'alloggio,  un  verbale di constatazione dello
stato dei luoghi e di riconsegna.

                             Articolo 16
                       (Modifiche e migliorie)

E'  vietato  al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica
nei  locali  locati  ed  agli  impianti di cui gli stessi sono dotati
senza  il  consenso  scritto  della  LOCATRICE  e modificarne, amiche
parzialmente,   la   destinazione   d'uso.   In  ogni  caso  tutti  i
miglioramenti  o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti
elettrici,  di  riscaldamento  ecc., rimangono, per patto espresso, a
beneficio  della  LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere
rimborso o indennizzo qualsiasi.

                             Articolo 17
                              (Divieti)

E'  fatto  divieto al CONDUTTORE di occupare con materiali od oggetti
gli  spazi  comuni,  nonche'  porre  fissi, infissi, targhe, insegne,
tende  di  qualsiasi  genere e condizionatori all'esterno dell'unita'
immobiliare locatagli, salvo che a cio' non sia stato preventivamente
autorizzato  dalla  LOCATRICE,  la  quale  si riserva in ogni caso la
disponibilita'   dell'esterno   dell'immobile.  E'  altresi'  vietato
installare  antenne  radio  o  TV  senza il preventivo consenso della
LOCATRICE, che potra' indicare le modalita' di installazione.
Il  CONDUTTORE  prende  atto che e' assolutamente vietato entrare con
veicoli  di  qualsiasi  tipo  nei  cortile,  nei  viali  di accesso e
comunque  nelle  zone private circostanti il fabbricato, cosi come e'
vietato  far  sostare  veicoli  di sorta in tali zone, salvo espressa
autorizzazione della LOCATRICE.
In  caso  di unita' immobiliare sita in condominio, vale la normativa
del relativo regolamento condominiale.

            Articolo 18 .br: (Esonero di responsabilita)

Il  CONDUTTORE  e' costituito custode della cosa locata. Egli esonera
espressamente  la  LOCATRICE  da  qualsiasi responsabilita' per danni
diretti  ed  indiretti  che  potessero  derivargli  da fatti dolosi o
colposi  di  altri  conduttori  o  di terzi in genere. Resta ferma la
responsabilita'  della  LOCATRICE  per  i  danni  provocati  da fatti
colposi  dei  propri  dipendenti  nell'esercizio  delle mansioni loro
affidate.
Il  CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati
dai  propri  familiari,  dipendenti  o  da  tutte le persone che egli
ammette  temporaneamente  nei  locali.  Si  obbliga  inoltre a tenere
sollevata  ed  indenne  la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con
propria  colpa o dalle persone delle quali e' chiamato a rispondere e
derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricita'.

                             Articolo 19
                              (Servizi)

Il  CONDUTTORE  esonera  la  LOCATRICE  da  ogni  responsabilita' per
sospensioni   e/o   irregolarita'   dei   servizi  di  riscaldamento,
raffrescamento,  condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e
ascensore  dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
adeguamento,  manutenzione  degli  impianti per il periodo necessario
per  l'effettuazione  di  tali interventi. La LOCATRICE si riserva il
diritto  di  non  fornire  il  servizio  di  portierato nei giorni di
riposo,  di  ferie  e  di  ogni altra assenza del portiere rientrante
nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonche' di
modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il  CONDUTTORE  e'  tenuto  a  fruire,  se  forniti,  dei  servizi di
condizionamento,  raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti
per  l'erogazione  e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalita'
stabilite  all'articolo  5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non puo'
altresi'   esimersi   dall'obbligo   di   rimborsare   nelle   misure
contrattualmente  stabilite le spese poste a suo carico relative agli
altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il  CONDUTTORE  ha  diritto  di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalita'   di   gestione   dei   servizi   di   riscaldamento  e  di
condizionamento  d'aria.  Ha  inoltre  diritto  di intervenire, senza
voto,  sulle  deliberazioni  relative  alla modificazione degli altri
servizi comuni.
Quanto  stabilito  in  materia  di  condizionamento, raffrescamento e
riscaldamento  si  applica  anche  ove  si  tratti di edificio non in
condominio.  In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili,
delle  disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i
conduttori  si  riuniscono  in  apposita  assemblea,  convocata dalla
LOCATRICE o da almeno tre conduttori.

                             Articolo 20
                              (Visite)

La  LOCATRICE,  per  motivate  ragioni,  si riserva il diritto di far
visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il  CONDUTTORE si impegna altresi' a consentire la visita dell'unita'
immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di
risoluzione  del  presente  rapporto,  sia,  in caso di vendita, agli
aspiranti   acquirenti.  A  tal  fine  il  CONDUTTORE  si  obbliga  a
concordare  con  la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in
cui  consentire  la  visita,  l'orario  di visita sara' concordato, e
compreso  nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e
tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.

                             Articolo 21
                           (Inadempimento)

Le  clausole  del presente contratto di cui agli articoli ...........
hanno  carattere essenziale si che, per patto espresso, la violazione
anche  di una sola delle clausole suddette da' diritto alla LOCATRICE
di  chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453
del Codice civile.

                             Articolo 22
                   (Commissione di conciliazione)

La  Commissione  di  conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto
del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   emanato   ai  sensi
dell'articolo  4, comma 2, della legge 431/98, e' composta al massimo
da  tre  membri  di  cui  due scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni  firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni,  rispettivamente,  del  locatore e del conduttore ed un
terzo  -  che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata  dai  due  componenti come sopra designati qualora gli stessi
ritengano di nominarlo.
La  richiesta  di  intervento  della  Commissione  non  determina  la
sospensione delle obbligazioni contrattuali

                             Articolo 23
                               (Varie)

A  tutti  gli  effetti  del  presente contratto, comprese la notifica
degli  atti  esecutivi,  e  ai  fini della competenza a giudicare, il
conduttore  elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu'
non  li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del
Comune ove e' situato l'immobile locato.
Qualunque  modifica  al presente contratto non puo' aver luogo, e non
puo' essere provata, se non con atto scritto.
Il   locatore  ed  il  conduttore  si  autorizzano  reciprocamente  a
comunicare   a   terzi  i  propri  dati  personali  in  relazione  ad
adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per  quanto  non  previsto dal presente contratto le parti rinviano a
quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e
n.  431/98  o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche'
alla  normativa  ministeriale  emanata  in applicazione della legge n
431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
In  quanto  vi  siano piu' conduttori tutti gli obblighi del presente
contratto si intendono dagli stessi assunti solidamente.
Per  la  disdetta  del  contratto da parte della LOCATRICE si applica
l'articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole ....................................................

Letto, approvato e sottoscritto

................... li', ..............
Il locatore ....................

Il conduttore ..................

A  mente  dell'articolo  1342, secondo comma, codice civile, le parti
specificamente  approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Il locatore ......................

Il conduttore ....................

NOTE

(1)  Per  le persone fisiche, riportare: nome e cognome: luogo e data
di  nascita,  domicilio  e codice fiscale. Per le persone giuridiche,
indicare:  ragione  sociale,  sede,  codice  fiscale,  partita I.V.A.
numero  d'iscrizione al Tribunale: nonche' nome. cognome luogo e data
di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza e' facoltativa.
(3)  Documento  di  riconoscimento:  tipo ed estremi. I dati relativi
devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorita' di
P.S.,   da   parte  del  locatore.  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge  21  marzo 1978. n. 59 convertito dalla legge 18 maggio
1978.   n.   191.  Nel  caso  in  cui  il  conduttore  sia  cittadino
extracomunitario,  deve  essere  data  comunicazione all'autorita' di
P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5)  La  durata  minima  e'  di  mesi  sei  e  quella massima di mesi
trentasei.
(6) Massimo tre mensilita'.
(7)  In  caso  di  alloggi dotati di impianti termici autonomi verra'
inserita  nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente
tenore:
"Per  quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa
del  DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto
stabilito dall'art. 11, c. 2, dello stesso DPR".
(8) Cancellare per intero o nelle parti interessate.