(all. 6 - art. 1)
                            ALLEGATO VI

             DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA'
                           DELLA PRODUZIONE

1.     Per verificare che i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche
       e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo
       omologato, vengono applicate le seguenti disposizioni.

1.1.   Il detentore dell'omologazione e' tenuto:

1.1.1. a vigilare in merito all'esistenza di procedure di controllo
       efficace della qualita' dei prodotti;

1.1.2. ad avere accesso all'attrezzatura necessaria  al  controllo
       della conformita' di ciascun tipo di veicolo  o di  ciascun
       tipo  di  sistema,  di  entita'  tecnica  o  di  componente
       omologato;

1.1.3. a vigilare affinche' i dati  dei risultati delle prove siano
       registrati  ed i documenti  allegati siano tenuti a disposi-
       zione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione
       della produzione;

1.1.4. ad  analizzare  i  risultati  di  ciascun  tipo  di prova per
       controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del
       prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili  nel corso
       della produzione industriale;

1.1.5. a  provvedere  affinche' per ogni tipo di prodotto siano
       effettuate le prove prescritte nella direttiva particolare
       che lo concerne;

1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette
       che mettano in evidenza la non conformita' per il tipo di
       prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una
       nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni
       necessarie per ristabilire la conformita' della produzione
       corrispondente.

1.2.   Le autorita' competenti che hanno rilasciato l'omologazione
       possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo
       della conformita' applicati in ogni unita' di produzione.

1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati
       all'ispettore i registri di prova e di produzione.

1.2.2. L'ispettore puo' selezionare a caso  dei campioni che saranno
       sottoposti alle  prove nel  laboratorio  del  fabbricante. Il
       numero  minimo   dei  campioni  puo'  essere  determinato  in
       funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante
       stesso.

1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure
       se  si  ritenesse  necessario  verificare  la validita' delle
       prove eseguite in applicazione  del punto  1.2.2, l'ispettore
       deve prelevare dei campioni  che  saranno inviati al servizio
       tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.

1.2.4. Le autorita' competenti possono eseguire tutte le prove
       prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari
       applicabili ai prodotti in questione.

1.2.5. Di norma, le autorita' competenti autorizzano una ispezione
       all'anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni,
       lo si precisera' in ciascuna delle direttive particolari. Se,
       nel  corso  di  tali  ispezioni  si  constatassero  risultati
       negativi, l'autorita' competente  deve  provvedere  affinche'
       vengano   adottate  tutte   le  disposizioni  necessarie  per
       ristabilire al piu' presto la conformita' della produzione.