ALLEGATO VI DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 1. Per verificare che i veicoli, i sistemi, le entita' tecniche e i componenti siano prodotti in modo conforme al tipo omologato, vengono applicate le seguenti disposizioni. 1.1. Il detentore dell'omologazione e' tenuto: 1.1.1. a vigilare in merito all'esistenza di procedure di controllo efficace della qualita' dei prodotti; 1.1.2. ad avere accesso all'attrezzatura necessaria al controllo della conformita' di ciascun tipo di veicolo o di ciascun tipo di sistema, di entita' tecnica o di componente omologato; 1.1.3. a vigilare affinche' i dati dei risultati delle prove siano registrati ed i documenti allegati siano tenuti a disposi- zione per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla cessazione della produzione; 1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto tenuto conto delle variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale; 1.1.5. a provvedere affinche' per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove prescritte nella direttiva particolare che lo concerne; 1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano in evidenza la non conformita' per il tipo di prova considerato sia seguito da un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformita' della produzione corrispondente. 1.2. Le autorita' competenti che hanno rilasciato l'omologazione possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformita' applicati in ogni unita' di produzione. 1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e di produzione. 1.2.2. L'ispettore puo' selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni puo' essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso. 1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse necessario verificare la validita' delle prove eseguite in applicazione del punto 1.2.2, l'ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione. 1.2.4. Le autorita' competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione. 1.2.5. Di norma, le autorita' competenti autorizzano una ispezione all'anno. Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si precisera' in ciascuna delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero risultati negativi, l'autorita' competente deve provvedere affinche' vengano adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al piu' presto la conformita' della produzione.