Art. 6. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nell'avviso di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987, l'amministrazione o ente concedente, indica, con riguardo a ciascuna procedura concessoria, anche i seguenti elementi: a) il numero, comunque non inferiore a quindici, di candidati da invitare (nel caso di esercizio della facolta' di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987); b) la percentuale delle opere da affidare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 80 del 1987, ad imprese che, dotate di capacita' adeguate all'importo dei lavori da eseguire, hanno sede legale nella regione in cui si dovranno realizzare i lavori; c) l'importo delle opere prevalenti e scorporabili relative alla concessione, con indicazione delle richieste categorie e classifiche dell'albo nazionale dei costruttori, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 687 del 1984; d) la percentuale minima di cui al requisito contrassegnato con la lettera D della tabella 1; e) il tempo, espresso in mesi, rispettivamente per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere; f) la percentuale della cauzione definitiva di cui all'articolo 11 della legge n. 80 del 1987.