(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto, nell'avviso di cui all'art. 5 della legge n.  80  del  1987,
l'amministrazione  o ente concedente, indica, con riguardo a ciascuna
procedura concessoria, anche i seguenti elementi:
    a)  il numero, comunque non inferiore a quindici, di candidati da
invitare (nel caso di esercizio della facolta'  di  cui  all'art.  3,
comma 3, della legge n. 80 del 1987);
    b)  la  percentuale delle opere da affidare, ai sensi dell'art. 2
della legge n. 80 del 1987,  ad  imprese  che,  dotate  di  capacita'
adeguate  all'importo dei lavori da eseguire, hanno sede legale nella
regione in cui si dovranno realizzare i lavori;
    c)  l'importo delle opere prevalenti e scorporabili relative alla
concessione, con indicazione delle richieste categorie e  classifiche
dell'albo nazionale dei costruttori, ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 687 del 1984;
    d)  la  percentuale minima di cui al requisito contrassegnato con
la lettera D della tabella 1;
    e)   il   tempo,   espresso   in  mesi,  rispettivamente  per  la
progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere;
    f)  la  percentuale della cauzione definitiva di cui all'articolo
11 della legge n. 80 del 1987.