N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate nel presente decreto. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti. REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923. - Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495. (Omissis). CAPO II Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione Art. 12. I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtu' dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso. Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome e' intestato il relativo permesso, potra' la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata. Art. 13. Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare e di esportare. Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione. (Omissis). LEGGE 4 gennaio 1968, n. 15. - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. (Omissis). Art. 20. Autenticazione delle sottoscrizioni La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma. (Omissis).