(all. 6 - art. 1)
                               N O T E

AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  richiamate  nel
presente  decreto.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui descritti.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923. - Unificazione delle
   disposizioni  legislative in materia di divieti di importazione ed
   esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.
   (Omissis).

                               CAPO II
  Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione
                               Art. 12.

   I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai
divieti, rilasciati in virtu' dell'art. 4, sono validi  solo  per  le
merci  spedite  all'estero  o  importate  dall'estero da chi ne abbia
chiesto e ottenuto il permesso.
   Quando  non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle
merci in esportazione o destinatario di quelle  in  importazione  sia
colui al cui nome e' intestato il relativo permesso, potra' la dogana
esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite  all'estero
dal  concessionario  del  permesso,  se  si tratta di merci in uscita
dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

                               Art. 13.

   Incorre  nelle  pene  comminate  dall'art.  11  anche  chi, avendo
ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in  deroga  ai
divieti,  ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario
anche le merci che il permesso autorizza di importare e di esportare.
   Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane
di un permesso rilasciato ad altri, per importare o  esportare  merci
in  deroga  ai  divieti,  senza  aver  avuto  dal  concessionario del
permesso   anche   le   merci   presentate   per   l'importazione   o
l'esportazione.
  (Omissis).

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 15. - Norme sulla documentazione
   amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
   (Omissis).

                               Art. 20.
                 Autenticazione delle sottoscrizioni

   La  sottoscrizione  di  istanze  da  produrre  agli  organi  della
pubblica    amministrazione    puo'    essere    autenticata,     ove
l'autenticazione   sia   prescritta,  dal  funzionario  competente  a
ricevere la documentazione, o da un notaio,  cancelliere,  segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
   L'autenticazione    deve    essere   redatta   di   seguito   alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del  pubblico
ufficiale,  che  la  sottoscrizione  stessa  e'  stata apposta in sua
presenza,  previo  accertamento  dell'identita'  della  persona   che
sottoscrive.
   Il  pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di
identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione,  il  proprio
nome  e  cognome,  la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
   Per  l'autenticazione  delle  firme  apposte sui margini dei fogli
intermedi e'  sufficiente  che  il  pubblico  ufficiale  aggiunga  la
propria firma.
  (Omissis).