Art. 3. 1. I programmi pluriennali del'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE. 2. In detti programmi saranno in particolare indicati: a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonche' le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonche' della ubicazione delle fonti energetiche nazionali; b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.