(all. 6 - art. 1)
                               Art. 3.
  1. I programmi pluriennali del'ENEL sono approvati, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal  CIPE.
  2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
    a)  le  aree  geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le
nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti,
nonche' le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo
conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle
esigenze  di  un  equilibrato  sviluppo  economico del Paese, nonche'
della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
    b)  i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto
della necessaria diversificazione delle fonti di energia.