(Allegato 6)
                                                           ALLEGATO 6 
                           SPECIE CUNICOLA 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
per la stessa specie e categoria,  rilevati  sul  mercato  di  Cuneo,
Forli' e Verona e riportati nell'ultimo  bollettino  settimanale  dei
prezzi,  pubblicato,  anteriormente  alla  data   dell'ordinanza   di
abbattimento,  dalla  relativa  camera   di   commercio,   industria,
agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei  prezzi,  per  la  stessa  specie  e  categoria,
riportati nell'ultimo bollettino settimanale  dei  prezzi  pubblicato
dalla camera di commercio di  Cuneo,  Forli'  e  Verona  purche'  non
risalente  a  piu'  di  sessanta  giorni   prima   della   data   del
provvedimento di abbattimento. 
   Qualora nei bollettini di cui sopra non siano  indicati  i  prezzi
degli  animali  riproduttori  di  razza  pura  iscritti   nei   libri
genealogici ufficiali, il valore  di  mercato  dei  suddetti  animali
viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli  animali
della stessa specie e categoria non iscritti  nei  libri  genealogici
ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.