ALLEGATO 6 SPECIE CUNICOLA Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Forli' e Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, Forli' e Verona purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.