(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il  burro offerto all'intervento e' considerato in deposito presso
il magazzino frigorifero ove e'  stato  consegnato  fino  a  che  non
saranno  noti,  in  base  ai risultati delle analisi di laboratorio e
dell'esame organolettico,  i  requisiti  del  prodotto  di  cui  alle
lettere c), d), e) ed f) del precedente art. 2.
   Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono
affidati ad istituti o laboratori specializzati designati  dall'AIMA.
   L'esame  organolettico  del  burro e' eseguito presso l'istituto o
laboratorio  specializzato  ad  opera  di  tre  esperti  scelti   dal
direttore dell'istituto stesso.
   Il  giudizio  e'  espresso  dagli  esperti  a maggioranza mediante
compilazione  della  scheda  di  accertamento  conforme  allo  schema
allegato alla presente deliberazione.
   L'assuntore  deve  provvedere immediatamente, e comunque entro due
giorni  dalla  consegna  del  burro,  a   chiedere   all'istituto   o
laboratorio  prescelto,  l'invio di un incaricato per il prelevamento
dei  campioni,  che,  presente  il  conferente  od  un   suo   legale
rappresentante, sara' eseguito secondo le norme vigenti in materia.
   Sono  prelevati  due  campioni  per  ogni  partita, del peso di un
chilogrammo ciascuno, e di  essi  uno  e'  trattenuto  per  eventuali
controlli,  presso  il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in
cui e' conservata la partita di burro. Di  ciascun  campionamento  e'
redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
   Le  quantita' di burro prelevate per il campionamento ai sensi del
precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate  come
quantitativo  di  prodotto  conferito.  Le spese per le analisi e gli
esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al
primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.