Art. 6. Il burro offerto all'intervento e' considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove e' stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente art. 2. Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'AIMA. L'esame organolettico del burro e' eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio e' espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione. L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sara' eseguito secondo le norme vigenti in materia. Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno e' trattenuto per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso ambiente in cui e' conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento e' redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Le quantita' di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.