Art. 6. Il vino "Carmignano", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rubino vivace intenso tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con piu' pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento; sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il vino "Carmignano" relativi alla acidita' totale e l'estratto secco netto.