(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il  vino  "Carmignano",  all'atto  dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:   rubino   vivace   intenso   tendente   al  granato  con
l'invecchiamento;
    odore:  vinoso  con profumo intenso, anche di mammola, e con piu'
pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;
    sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per il  vino
"Carmignano"  relativi alla acidita' totale e l'estratto secco netto.