ALLEGATO VI
GIUDIZIO DI QUALITA' E DI IDONEITA' D'USO
Ai sensi della presente normativa le acque destinate al consumo
umano debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato I al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
1) L'unita' sanitaria locale sulla base del riscontro analitico
relativo all'acqua, alla captazione o a livello di impianto di
trasporto, trattamento o raccolta propone al sindaco o al presidente
della giunta regionale, a seconda dei casi, l'adozione o meno di
provvedimenti cautelativi (quali, ad esempio, la sospensione
dell'immissione in rete di distribuzione) per le acque che superino
per uno o piu' dei vari parametri presi in considerazione
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, i relativi valori limite numerici od organolettici
fintanto che non si ripristini (anche in conseguenza di un opportuno
trattamento di potabilizzazione) una condizione di normalita'. La
promozione o meno di detti interventi cautelativi va infatti modulata
in relazione allo specifico impatto igienico-sanitario o
semplicemente estetico-organolettico del parametro o dei parametri
riscontrati al di fuori dei limiti previsti nonche' in relazione a
fenomeni di arricchimento naturale delle acque.
Per durezza totale, anidride carbonica libera, ossigeno disciolto,
cloruri e conteggio delle colonie su agar, parametri per i quali
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, vengono riportati solo i valori consigliati ovvero
considerazioni sulle loro ripercussioni sugli aspetti qualitativi
dell'acqua, il sindaco adotta su proposta dell'unita' sanitaria lo-
cale, volta per volta, sulla base del rapporto rischi/benefici per la
popolazione i provvedimenti relativi all'immissione, con o senza
limitazione d'uso, nella rete di distribuzione delle acque che
risultino disattendere tali osservazioni.
Per conducibilita' elettrica specifica, sostanze estraibili con
cloroformio, calcio, potassio e boro, parametri per i quali al
momento non sono fissati dalla vigente legislazione le C.M.A. rela-
tive, e' auspicabile infine che i valori riscontrati agli esami
analitici non si discostino in maniera eccessiva dai rispettivi
valori guida, anche per la loro interdipendenza con altri parametri;
in caso contrario, il sindaco adotta, su proposta dell'unita'
sanitaria locale, i provvedimenti relativi all'immissione o meno, con
o senza limitazioni d'uso, delle acque con dette caratteristiche
nella rete di distribuzione.
2) Fermo restando quanto esplicitato precedentemente,
nell'ipotesi in cui qualche esame analitico evidenziasse eventuali
indici di inquinamento nell'acqua prelevata dalla rete di
distribuzione, il sindaco, su proposta dell'unita' sanitaria locale,
adotta, caso per caso, gli opportuni provvedimenti cautelativi, nel
punto o nel tratto di rete interessato, sulla base del rapporto
rischi/benefici per la popolazione.
(1) Per cio' che concerne l'avvio o meno di un'acqua
dolce di origine superficiale al trattamento di
potabilizzazione nonche' per la scelta del trattamento piu'
appropriato, vigono le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515. Il processo di potabilizzazione adottato dovra'
comunque garantire la rispondenza dell'acqua distribuita
alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
Per cio' che invece concerne le acque dolci di origine
sotterranea e le acque salmastre o marine, sia in relazione
alle caratteristiche proprie della risorsa idrica esaminata
che in relazione alle caratteristiche insediative della
zona capaci di alterarne la normale facies, si disporra',
se necessario, un adeguato trattamento di potabilizzazione
capace comunque di garantire la rispondenza dell'acqua
distribuita alle prescrizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
(2) A riguardo dei parametri di cui alla nota (4)
dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, si ribadisce che, mentre per alcuni
di essi (alghe, elminti, funghi, protozoi e Pseudomonas
aeruginosa) si auspica la loro assenza nell'acqua potabile
in correlazione con una possibile diffusione di malattie
infettive attraverso il veicolo idrico (trattandosi di
indicatori di qualita' che, in quanto tali, solo in
particolari circostanze possono rendere pericolosa
l'assunzione di acqua), per gli altri parametri
(batteriofagi anti E. Coli, enterobatteri patogeni,
enterovirus e stafilococchi patogeni) e' prescritta la loro
obbligatoria assenza nell'acqua potabile immessa nella rete
di distribuzione.
(3) Nel rilevare che l'effettuazione delle operazioni di
campionamento riveste un'importanza non inferiore a quella
dell'analisi vera e propria, si precisa che e'
indispensabile che dette operazioni siano svolte da
personale qualificato dell'unita' sanitaria locale
(servizio d'igiene pubblica o similare) o dei presidi e
servizi multizonali di prevenzione, nell'ambito delle
eventuali indicazioni specifiche fornite dal responsabile
del laboratorio di analisi.
(4) L'unita' sanitaria locale stabilisce anche la
densita' dei punti di prelievo in relazione alle specifiche
esigenze locali di monitoraggio; la mobilita' dei punti di
prelievo, nell'ordinaria routine, e' subordinata, tra
l'altro, alla possibilita' di poter effettuare raffronti
statisticamente significativi.
(5) Poiche' non sono ipotizzabili a priori tutte le
possibili interferenze che un'acqua puo' subire per
fenomeni naturali e non, occorre estendere le indagini
analitiche, secondo le circostanze e soprattutto per acque
di origine superficiale, anche al controllo di parametri
non compresi tra quelli considerati in questo stesso
paragrafo 2) e relativi alla presenza, anche sospettata, di
sostanze tossiche e/o nocive per la salute dell'uomo o
comunque tali da peggiorare la qualita' dell'acqua in
esame.
(6) Si intende per "analisi completa" la rilevazione di
tutti i parametri elencati nell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ad
eccezione del parametro n. 41.
(7) L'utilizzazione di tali acque senza alcun
trattamento potabilizzante, ove questo non sia richiesto da
altre esigenze, e' ammesso solo quando il conteggio delle
colonie su agar a 36 C sia inferiore a 30, senza sensibili
variazioni nel tempo ed anche a seguito del variare delle
condizioni meteorologiche.
(8) Nel caso di acque prelevate da pozzi che attingono
da falde a lento ricambio, la procedura descritta puo'
essere semplificata.
(9) Nell'eventualita' di un tale tipo di trattamento e'
opportuno, qualora sia indispensabile, adottare criteri di
clorazione delle acque, quali ad esempio l'uso di cloratori
in serie, che, seppure in dipendenza dallo stato e dalle
condizioni dell'impianto di acquedotto, possono favorire il
riscontro di tassi di cloro residuo libero non solo
contenuti e sufficienti ma anche di livello costante e
simile nei vari tratti della rete di distribuzione, ivi
compresi i punti di messa a disposizione dell'utente
dell'acqua.
Qualora invece vengano impiegati disinfettanti diversi
da quelli rilevabili con il parametro in questione, vigono
le disposizioni di cui alla nota (3) dell'allegato I al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, n.
236.
(10) A riguardo delle acque dolci superficiali
utilizzate o destinate ad essere utilizzate a scopo
potabile vigono le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. E'
pertanto auspicabile che le regioni, anche
nell'espletamento delle funzioni loro assegnate dal
predetto decreto del Presidente della Repubblica,
uniformino ai contenuti del presente decreto i compiti
operativi eventualmente delegati alle unita' sanitarie
locali e/o ai presidi e servizi multizonali di prevenzione.
(11) Per interventi mirati o di particolare impegno.
(12) Vedi nota (3).
(13) Nelle more della trasmissione da parte dei gestori
alle unita' sanitarie locali ed ai presidi e servizi
multizonali di prevenzione degli elaborati tecnici di cui
all'art. 2, comma 1, ed al paragrafo 1) dell'allegato II,
le predette unita' sanitarie locali procedono per quanto di
competenza sulla base di elementi conoscitivi acquisiti
autonomamente.