(all. 6 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
     "Colline Teatine" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica tipica "Colline Teatine", accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Colline Teatine" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o autorizzati per la provincia Chieti.
   La   indicazione  geografica  tipica  "Colline  Teatine",  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:  Aglianico,  Bombino  b.,
Cabernet   franc,   Cabernet   Sauvignon,   Chardonnay,   Ciliegiolo,
Cococciola, Falanghina, Garganega,  Greco,  Malvasia,  Montonico  b.,
Moscato  b.,  Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico,
Sangiovese, Sauvignon e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di
colore corrispondente provenienti da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Chieti, fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica "Colline Teatine"
comprende l'area collinare dell'intero territorio amministrativo  dei
comuni  di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella,
Casalincontrada, Chieti,  Checchio,  Filetto,  Francavilla  al  Mare,
Guardiagrele,   Giuliano   Teatino,   Miglianico,   Orsogna,  Ortona,
Poggiofiorito, Ripa Teatina, S. Giovanni Teatino, San  Martino  sulla
Marrucina,   Tollo,   Torevecchia   Teatina,  Vacri,  Villamagna,  in
provincia di Chieti.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" bianco, rosso
e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica
"Colline Teatine", con la specificazione del  vitigno,  a  tonnellate
18.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colline Teatine", devono  assicurare  ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10,0% per i rossi;
    10,0% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e  al  50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   avere   i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Colline Teatine" bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;
    "Colline Teatine" rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Colline Teatine" rosato: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Colline Teatine" novello: 11%;
    "Colline Teatine" passito: secondo la vigente normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla indicazione geografica tipica "Colline  Teatine"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Colline  Teatine"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.