(Allegato VI)
ALLEGATO VI 
PRINCIPI UNIFORMI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI 
(art. 4, comma 1, lettera a) 
INDICE 
A. INTRODUZIONE 
B. VALUTAZIONE 
  1. Principi generali 
  2. Principi specifici 
         2.1. Efficacia 
         2.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui 
                prodotti vegetali 
         2.3. Impatto sui vertebrati da combattere 
         2.4. Impatto sulla salute umana e animale: 
             2.4.1. dovuto al prodotto fitosanitario 
             2.4.2. dovuto ai residui 
         2.5. Effetti sull'ambiente 
             2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente 
             2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio 
         2.6. Metodi d'analisi 
         2.7. Proprieta' fisiche e chimiche 
C. PROCESSO DECISIONALE 
   1. Principi generali 
   2. Principi specifici 
          2.1. Efficacia 
             2.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui 
                 prodotti vegetali 
          2.3. Impatto sui vertebrati da combattere 
          2.4. Impatto sulla salute umana e animale: 
             2.4.1. dovuto al prodotto fitosanitario 
             2.4.2. dovuto ai residui 
          2.5. Effetti sull'ambiente 
             2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente 
             2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio 
          2.6. Metodi d'analisi 
          2.7. Proprieta' fisiche e chimiche 
A. INTRODUZIONE 
1. I principi esposti nel presente allegato mirano a far  si  che  le
   valutazioni e le decisioni relative all'autorizzazione di prodotti
   fitosanitari, a condizione che si tratti di preparati chimici,  si
   traducano nell'applicazione dei requisiti di cui  all'articolo  4,
   comma 1, lettere b), c),  d)  ed  e)  per  assicurare  un  elevato
   livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.
   2. Nella valutazione  delle  domande  e  nella  concessione  delle
   autorizzazioni si deve: 
   a) - accertare che il dossier presentato sia conforme ai requisiti 
        di cui all'allegato III, al piu' tardi nel momento in cui 
        viene ultimata la valutazione in base alla quale verra' presa 
        la decisione, salve restando, se del caso, le disposizioni 
        dell'articolo 5, comma 2, lettera a), ed articolo  13,  commi
1, lettera b), e 3; 
      - accertare che i dati presentati siano accettabili per quanto 
        riguarda la portata, la qualita', la coerenza e 
        l'affidabilita'  e  sufficienti  a   permettere   un'accurata
valutazione del dossier; 
      - valutare, ove appropriato, le giustificazioni presentate dal 
        richiedente per la mancata comunicazione di certi dati; 
   b) tener conto dei dati di cui all'allegato II, riguardanti la 
      sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario, che sono 
      stati presentati allo scopo di ottenere l'iscrizione 
      nell'allegato I, nonche' dei risultati della valutazione di 
      queste informazioni, salve restando, se del caso, le 
      disposizioni dell'articolo 5, commi 2, lettera b), e 3, nonche'
dell'articolo 13, commi 1, lettera a), e 3; 
   c) prendere in considerazione gli altri dati tecnici o scientifici 
      pertinenti di cui si puo' ragionevolmente disporre e relativi 
      alla qualita' o ai  potenziali  effetti  dannosi  del  prodotto
fitosanitario, dei suoi componenti o dei suoi residui. 
3. Laddove,  nei  principi  specifici  di  valutazione,   si   faccia
   riferimento ai dati dell'allegato II, si devono intendere  i  dati
   di cui al punto 2 b). 
4. Laddove i dati e  le  informazioni  forniti  siano  sufficienti  a
   completare la valutazione per uno degli usi proposti, si  dovranno
   esaminare le domande e prendere le decisioni circa l'uso proposto.
   Tenendo conto delle giustificazioni presentate e con il  beneficio
   di qualsiasi ulteriore spiegazione,  devono  essere  rifiutate  le
   domande presentate laddove i dati presentino lacune tali  che  non
   sia possibile ultimare la valutazione  e  prendere  una  decisione
   affidabile per almeno uno degli usi proposti. 
5. Durante il processo di valutazione e di decisione, e' opportuna la
   cooperazione con i richiedenti allo scopo di  risolvere  eventuali
   questioni relative al dossier o  di  identificare  tempestivamente
   ulteriori  studi   eventualmente   necessari   ad   una   corretta
   valutazione del  dossier  stesso,  o  di  correggere  le  previste
   condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario, o di  modificarne
   la natura o  la  composizione  ai  fini  del  pieno  rispetto  dei
   requisiti  del  presente   allegato   o   del   presente   decreto
   legislativo. 
   Si deve pervenire ad una decisione motivata di norma entro  e  non
oltre 12 mesi a partire dal momento in cui e' disponibile un 
dossier completo dal punto  di  vista  tecnico.  Quest'ultimo  e'  un
   dossier che soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato III. 
6. Il processo di valutazione e di decisione implica giudizi espressi
   dalle autorita' competenti che devono essere  basati  su  principi
   scientifici, preferibilmente riconosciuti sul piano internazionale
   (ad   esempio   dall'O.E.P.P.)   ed   essere   formulati    previa
   consultazione degli esperti. 
B. VALUTAZIONE 
1. Principi generali 
1. La  valutazione,  alla  luce  delle  conoscenze   scientifiche   e
   tecniche, concerne le informazioni di cui alla parte A, sezione 2,
   e in particolare: 
a) stima delle prestazioni del prodotto fitosanitario in  termini  di
   efficacia e fitotossicita' per ciascun uso per cui viene richiesta
   l'autorizzazione e 
b) identificazione degli eventuali pericoli per l'uomo, gli animali o
   l'ambiente,  valutazione  dell'entita'  ed   espressione   di   un
   giudizio. 
2. Nella valutazione delle domande presentate ai sensi  dell'articolo
   5, si tiene conto, tra l'altro, di  tutte  le  condizioni  normali
   d'impiego del prodotto fitosanitario e delle conseguenze  del  suo
   uso, assicurando che le valutazioni eseguite tengano  conto  delle
   condizioni  pratiche  d'uso  proposte.  Cio'  deve  includere   in
   particolare le finalita' d'impiego,  la  dose,  le  modalita',  la
   frequenza  e  i  tempi  delle  applicazioni,  la   natura   e   la
   composizione del preparato. Tutte le volte che cio' e'  possibile,
   si deve tenere conto anche dei principi della lotta integrata.  3.
   Nella valutazione delle domande presentate si  tiene  conto  delle
   condizioni agricole,  fitosanitarie  e  ambientali,  ivi  comprese
   quelle climatiche, nelle rispettive zone d'applicazione. 
4. Nell'interpretazione dei risultati delle valutazioni  si  prendono
   in  considerazione  eventuali   elementi   di   incertezza   nelle
   informazioni ottenute durante la valutazione stessa, onde  ridurre
   al  minimo  le  probabilita'  di  mancata  individuazione   o   di
   sottovalutazione dell'importanza di effetti dannosi.  Il  processo
   decisionale identifica punti di decisione critici o  elementi  dei
   dati  che,  se  incerti,  possono  portare  ad  un  errore   nella
   classificazione del rischio. 
   La prima valutazione effettuata e' basata sui migliori dati o 
   stime disponibili che riflettono le  condizioni  reali  d'uso  del
prodotto fitosanitario. 
   Ad essa deve seguire una nuova valutazione che tenga conto di 
   potenziali incertezze nei dati critici e di una serie di probabili 
   condizioni di impiego, basata sul principio della "peggiore delle 
   ipotesi", per identificare eventuali rilevanti differenze rispetto
alla valutazione iniziale. 
5. Qualora specifici principi enunciati  nella  sezione  2  prevedano
   l'uso di modelli di  calcolo  nella  valutazione  di  un  prodotto
   fitosanitario, questi modelli devono: 
   - consentire di valutare al meglio tutti i processi pertinenti, 
     tenendo conto dei parametri e ipotesi realistici; 
    - essere sottoposti ad un'analisi secondo secondo quanto previsto 
     dalla parte B, punto 1.4; 
    - essere convalidati da misure eseguite in circostanze adeguate; 
    - essere adeguati alla zona di applicazione proposta. 
6. Qualora fra i principi specifici  siano  menzionati  metaboliti  e
   prodotti di degradazione o di reazione,  devono  essere  presi  in
   considerazione soltanto i  prodotti  pertinenti  per  il  criterio
   proposto. 
2. Principi specifici 
Ai fini della valutazione dei dati e delle informazioni presentati  a
sostegno delle domande, si applicano, fatti salvi i principi generali
di cui alla sezione 1, i seguenti principi. 
2.1. Efficacia 
2.1.1. Quando l'uso proposto riguarda la lotta o la protezione contro
un  organismo,  deve  essere  valutata  la  possibilita'  che  questo
organismo   possa   essere   dannoso   nelle   condizioni   agricole,
fitosanitarie e ambientali, ivi  comprese  quelle  climatiche,  nella
zona d'applicazione proposta. 
2.1.2.  Quando  l'uso  proposto  e'  diverso  dalla  lotta  o   dalla
protezione  contro  un  organismo,  si  deve  valutare   se   possano
verificarsi danni, perdite o disturbi significativi, nelle condizioni
agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche,
nella zona d'applicazione proposta qualora il prodotto  fitosanitario
non venga usato. 
2.1.3. Devono  essere  valutati  i  dati  di  efficacia  relativi  al
prodotto fitosanitario forniti nell'allegato III, tenendo  conto  del
grado  di   controllo   esercitato   o   dell'ampiezza   dell'effetto
desiderato, nonche' delle condizioni sperimentali pertinenti, quali: 
- la scelta della specie o varieta' colturale (coltivar); 
-  le  condizioni  agricole  e  ambientali,   ivi   comprese   quelle
climatiche; 
- la presenza e la densita' degli organismi dannosi; 
- lo stadio di sviluppo della coltura e dell'organismo; 
- la quantita' di prodotto fitosanitario usata; 
- se richiesto sull'etichetta, la quantita' di coadiuvante aggiunto; 
- la frequenza e i tempi delle applicazioni; 
- il tipo di apparecchiatura per l'applicazione. 
2.1.4.  Devono  essere   valutate   le   prestazioni   del   prodotto
fitosanitario in una gamma di condizioni  agricole,  fitosanitarie  e
ambientali, ivi comprese quelle climatiche, che si possono verificare
nella zona d'applicazione proposta, e in particolare: 
i) il livello, l'uniformita' e la continuita' dell'effetto desiderato
   in funzione della dose, paragonati  ad  uno  o  piu'  prodotti  di
   riferimento adeguati e ad un testimone non trattato; 
ii) se del caso, l'impatto sulla resa o la riduzione di  perdita  nel
   magazzinaggio in termini di quantita' e/o qualita', paragonati  ad
   uno o piu' prodotti di riferimento adeguati e ad un testimone  non
   trattato. 
Quando non esista alcun prodotto di riferimento adeguato,  si  devono
valutare le prestazioni del prodotto fitosanitario per determinare se
esso dia qualche vantaggio consistente e  definito  nelle  condizioni
agricole, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche,
nella zona d'applicazione proposta. 
2.1.5. Quando l'etichetta proposta include prescrizioni per l'uso del
prodotto   fitosanitario   in   associazione   con   altri   prodotti
fitosanitari e/o con coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, si
eseguono le valutazioni di cui ai  punti  2.1.1-2.1.4  in  base  alle
informazioni fornite su detta miscela estemporanea. 
Quando l'etichetta proposta include  raccomandazioni  per  l'uso  del
prodotto   fitosanitario   in   associazione   con   altri   prodotti
fitosanitari e/o con coadiuvanti in forma  di  miscela  estemporanea,
deve essere valutata l'opportunita' di tale associazione e delle  sue
condizioni d'uso. 
2.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti 
vegetali 
2.2.1. Deve essere valutata l'entita'  degli  effetti  dannosi  sulle
colture trattate con il prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso
proposte, facendo un confronto, se del caso, con uno o piu'  prodotti
di riferimento adeguati,  se  esistono,  e/o  con  un  testimone  non
trattato. 
a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) i dati di efficacia forniti nell'allegato III; 
ii) altre informazioni relative al prodotto  fitosanitario,  come  la
    natura del preparato, il tasso  di  applicazione,  il  metodo  di
    applicazione, il numero e i tempi delle applicazioni; 
iii) tutte le informazioni  relative  alla  sostanza  attiva  fornite
    nell'allegato II, incluso il meccanismo d'azione, la tensione  di
    vapore, la volatilita' e la solubilita' in acqua. 
b) Questa valutazione include: 
i) la natura, la frequenza, il livello  e  la  durata  degli  effetti
   fitotossici osservati e le condizioni  agricole,  fitosanitarie  e
   ambientali, ivi comprese quelle climatiche, che influiscono su  di
   essi; 
ii) le differenze tra le principali  varieta'  colturali  per  quanto
riguarda la loro sensibilita' agli effetti fitotossici; 
iii)la parte delle colture o dei  prodotti  vegetali  trattati  sulle
quali si osservano gli effetti fitotossici; 
iv) i danni alla resa delle colture o dei prodotti vegetali trattati,
in termini di quantita' e/o qualita'; 
v) i danni ai vegetali trattati e ai prodotti vegetali da usarsi  per
    scopi di riproduzione, come  vitalita',  germinazione,  crescita,
    radicazione e attecchimento; 
vi) laddove si tratti di prodotti di  elevata  volatilita',  i  danni
alle coltivazioni limitrofe. 
2.2.2. Quando i dati disponibili indicano che la sostanza attiva o  i
suoi metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione persistono in
quantita' non trascurabili nei terreni e/o  nelle  sostanze  vegetali
dopo  l'impiego  del  prodotto  fitosanitario  secondo  le  modalita'
proposte, deve essere valutata l'entita' degli effetti dannosi  sulle
colture successive. Questa valutazione viene  eseguita  conformemente
al punto 2.2.1. 
2.2.3. Quando l'etichetta del prodotto prescrive l'uso  del  prodotto
fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari  o  con
coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, la valutazione 
specificata al precedente punto 
2.1.1 verra' eseguita in base  alle  informazioni  fornite  su  detta
miscela estemporanea. 
2.3. Impatto sui vertebrati da combattere 
Quando il prodotto fitosanitario in questione e' destinato  ad  avere
un  effetto  sui  vertebrati,  deve  essere  valutato  il  meccanismo
mediante cui viene ottenuto questo effetto, nonche' le  ripercussioni
sul comportamento e sulla  salute  degli  animali  bersaglio;  quando
l'effetto previsto e' l'uccisione dell'animale bersaglio,  si  valuta
il tempo necessario per ottenere la  morte  dell'animale  nonche'  le
condizioni nelle quali sopraggiunge la morte. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) tutte le  informazioni  relative  fornite  nell'allegato  II  e  i
risultati  del  loro  studio,  inclusi  gli  studi  tossicologici   e
metabolici; 
ii) tutte   le   informazioni   pertinenti   relative   al   prodotto
    fitosanitario   fornite   nell'allegato   III,   inclusi    studi
    tossicologici e dati di efficacia. 
2.4. Impatto sulla salute umana e animale 
2.4.1. Impatto dovuto al prodotto fitosanitario 
2.4.1.1.  Deve  essere  valutata  la  possibilita'   di   esposizione
dell'operatore    alla    sostanza    attiva    e/o    ai    composti
tossicologicamente rilevanti  contenuti  nel  prodotto  fitosanitario
nelle condizioni d'uso proposte per  il  prodotto  fitosanitario,  in
particolare  la  dose,  il  metodo  d'applicazione  e  le  condizioni
climatiche, ricorrendo preferibilmente a dati di  esposizione  e,  se
questi ultimi non sono disponibili, ad un modello di calcolo adatto e
convalidato. 
a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
   i) gli studi tossicologici e metabolici di cui all'allegato II e i 
      risultati della loro valutazione, inclusa la dose accettabile 
      di esposizione dell'operatore; la dose accettabile di 
      esposizione dell'operatore (AOEL) corrisponde alla quantita' 
      massima di principio attivo alla quale l'operatore puo' essere 
      esposto, senza che si determini alcuna conseguenza negativa per 
      la salute; la AOEL e' espressa in milligrammi di prodotto 
      chimico per chilogrammo di peso corporeo dell'operatore; essa 
      e' determinata in base alla dose piu' elevata alla quale non si 
      osserva alcun effetto nocivo nella specie animale adeguata piu'
sensibile oppure, ove si disponga di dati adeguati, nell'uomo; 
  ii) le altre informazioni relative alle sostanze attive, come le 
      proprieta' fisiche e chimiche; 
 iii) gli studi tossicologici di cui all'allegato III, inclusi, se 
      del caso, studi di assorbimento dermico; 
  iv) altre formazioni pertinenti di cui all'allegato III, quali: 
   - la composizione del preparato; 
   - la natura del preparato; 
   - le dimensioni, la forma e il tipo d'imballaggio; 
   - il campo d'applicazione e la natura della coltura o del 
     bersaglio; 
   - il metodo di applicazione, inclusi la manipolazione, il 
     caricamento e la miscelazione del prodotto; 
   - le misure raccomandate per ridurre l'esposizione; 
   - l'abbigliamento di protezione raccomandato; 
   - il tasso massimo di applicazione; 
   - il volume minimo di applicazione dello spray; 
   - il numero e i tempi delle applicazioni. 
b) Questa valutazione viene effettuata per ciascun tipo di  metodo  e
   apparecchiatura di applicazione proposti per  l'uso  del  prodotto
   fitosanitario,  nonche'  per  i  vari  tipi   e   dimensioni   del
   contenitore  da  usarsi,  tenendo  conto   delle   operazioni   di
   miscelazione  e  di   carico,   dell'applicazione   del   prodotto
   fitosanitario, della pulitura e della manutenzione ordinaria delle
   apparecchiature. 
2.4.1.2. Devono essere esaminate le informazioni relative alla natura
e alle caratteristiche dell'imballaggio proposto, in particolare  per
quanto riguarda i seguenti aspetti: 
- il tipo dell'imballaggio; 
- le dimensioni e la capacita'; 
- le grandezze dell'apertura; 
- il tipo di chiusura; 
- la solidita', la tenuta e la resistenza alle normali condizioni  di
trasporto e di manipolazione; 
- la  capacita'  di  resistenza  al  contenuto  e  la  compatibilita'
dell'imballaggio con quest'ultimo. 
2.4.1.3. Devono essere  esaminate  la  natura  e  le  caratteristiche
dell'abbigliamento e delle attrezzature di  protezione  proposti,  in
particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: 
- la disponibilita' e l'adeguatezza; 
- la facilita' d'impiego, tenuto conto dello sforzo fisico necessario
e delle condizioni climatiche. 
2.4.1.4. Deve essere valutata la possibilita' di esposizione di altre
persone (osservatori o lavoratori  esposti  dopo  l'applicazione  del
prodotto fitosanitario) o di animali  alla  sostanza  attiva  e/o  ad
altri composti tossicologicamente  rilevanti  presenti  nel  prodotto
fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) gli studi tossicologici e metabolici sulla sostanza attiva di  cui
    all'allegato II e i risultati della loro valutazione, compreso il
    livello accettabile di esposizione dell'utilizzatore; 
ii) gli studi tossicologici citati nell'allegato III, inclusi, se del
caso, gli studi di assorbimento dermico; 
iii) altre informazioni relative  al  prodotto  fitosanitario  citate
nell'allegato III, come: 
   - i tempi di rientro, periodi di attesa necessari o altre 
     precauzioni per la salvaguardia dell'uomo e degli animali; 
   - il metodo di applicazione, in particolare spray; 
   - il tasso massimo di applicazione; 
   - il volume minimo di applicazione dello spray; 
   - la composizione del preparato; 
   - i residui di trattamento sui vegetali e prodotti vegetali; 
   - le ulteriori attivita' in cui i lavoratori sono esposti. 
2.4.2. Impatto dovuto ai residui. 
2.4.2.1.  Devono  essere  valutate  le  informazioni   tossicologiche
specifiche fornite nell'allegato II e in particolare: 
- la determinazione della dose giornaliera accettabile (DGA o ADI); 
- l'identificazione dei metaboliti e prodotti di  degradazione  e  di
reazione nei vegetali o prodotti vegetali trattati; 
- il comportamento dei residui  della  sostanza  attiva  e  dei  suoi
  metaboliti dal momento dell'applicazione al momento della  raccolta
  o, nel  caso  di  usi  post-raccolta,  del  prelievo  dei  prodotti
  vegetali immagazzinati. 
2.4.2.2. Prima della valutazione dei livelli di residui  nelle  prove
presentate alle autorita' o in prodotti di origine animale,  si  deve
esaminare quanto segue: 
- i dati  riguardanti  la  buona  pratica  agricola,  inclusi  quelli
  relativi all'applicazione forniti nell'allegato III, gli intervalli
  preraccolta proposti per gli  impieghi  previsti  o  i  periodi  di
  attesa o di immagazzinamento, nel caso di usi post-raccolta; 
- natura del preparato; 
- metodi analitici e definizione dei residui. 
2.4.2.3. Devono essere valutati, tenendo conto di modelli  statistici
appropriati, i livelli dei residui  nelle  prove  presentate.  Questa
valutazione viene effettuata per ciascun uso proposto e deve prendere
in considerazione: 
i) le condizioni d'uso proposte per il prodotto fitosanitario; 
ii) le informazioni specifiche riguardanti i residui in o su piante o
    prodotti vegetali trattati e negli alimenti per l'uomo e per  gli
    animali, di cui all'allegato III,  nonche'  la  ripartizione  dei
    residui tra parti commestibili e non commestibili; 
iii) le informazioni specifiche riguardanti i residui in o su  piante
    o prodotti vegetali trattati e negli alimenti per  l'uomo  e  per
    gli animali, di cui all'allegato II, e  i  risultati  della  loro
    valutazione; 
iv) le  possibilita'  realistiche  di  estrapolazione  dei  dati  tra
colture. 
2.4.2.4. Devono essere valutati i livelli dei residui nei prodotti di
origine animale, prendendo in considerazione le informazioni  di  cui
all'allegato III, parte A, punto 8.4., e i residui originati da altri
usi. 
2.4.2.5.  Deve   essere   valutata   l'esposizione   potenziale   dei
consumatori attraverso la dieta e, se del caso, attraverso altre  vie
di esposizione, ricorrendo a un opportuno modello di calcolo.  Questa
valutazione tiene conto, se del caso,  di  altre  fonti,  nonche'  di
altri usi autorizzati di prodotti fitosanitari contenenti  la  stessa
sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui. 
2.4.2.6. Deve essere valutata, se del caso, l'esposizione di animali,
tenendo conto dei livelli dei residui in piante o  prodotti  vegetali
trattati, di cui e' previsto l'uso per l'alimentazione degli animali. 
2.5. Effetti sull'ambiente 
2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente 
Nella valutazione del destino  e  della  distribuzione  del  prodotto
fitosanitario  nell'ambiente,  devono  essere  considerati  tutti   i
settori dell'ambiente, inclusi  flora  e  fauna,  ed  in  particolare
quanto segue. 
2.5.1.1.  Deve  essere  valutata  la  possibilita'  che  il  prodotto
fitosanitario raggiunga il suolo nelle condizioni d'uso proposte;  se
esiste questa possibilita', devono essere  valutati  il  tasso  e  il
meccanismo di degradazione del suolo, la mobilita'  nel  suolo  e  la
variazione della concentrazione  totale  (residui  estraibili  e  non
estraibili (1) della sostanza attiva, dei metaboliti e  dei  prodotti
di degradazione e di reazione prevedibili nel suolo nella zona  d'uso
prevista  dopo  l'impiego  del  prodotto  fitosanitario  secondo   le
modalita' proposte. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) le informazioni specifiche relative al destino e al  comportamento
    nel suolo di  cui  all'allegato  II  e  i  risultati  della  loro
    valutazione; 
 
(1) I residui non estraibili nei  vegetali  e  nei  suoli  sono  quei
    prodotti  chimici  originati  dai  prodotti  fitosanitari   usati
    secondo  la  buona  pratica  agricola,  che  non  possono  essere
    estratti senza che  ne  risulti  significativamente  alterata  la
    natura chimica. Dei residui di questo  tipo  non  fanno  parte  i
    metaboliti che vengono trasformati in prodotti naturali. 
ii) le altre informazioni riguardanti la sostanza attiva, quali: 
   - il peso molecolare; 
   - la solubilita' in acqua; 
   - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua; 
   - la tensione di vapore; 
   - il tasso di volatilizzazione; 
   - la costante di dissociazione; 
   - il tasso di degradazione fotochimica e l'identita' dei prodotti 
     di degradazione; 
   - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identita' dei 
     prodotti di degradazione; 
iii) tutte  le  informazioni  pertinenti  riguardanti   il   prodotto
     fitosanitario di cui  all'allegato  III,  incluse  quelle  sulla
     distribuzione e dissipazione nel suolo; 
iv) se del caso, altri usi autorizzati  nella  zona  di  applicazione
     proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza
     attiva o che danno origine agli stessi residui. 
2.5.1.2.  deve  essere  valutata  la  possibilita'  che  il  prodotto
fitosanitario  raggiunga  le   acque   sotterranee   destinate   alla
produzione di acqua potabile  nelle  condizioni  d'uso  proposte;  se
esiste questa  possibilita',  si  deve  valutare,  ricorrendo  ad  un
modello adatto di  calcolo  convalidato  a  livello  comunitario,  la
concentrazione della sostanza attiva, dei metaboliti e  dei  prodotti
di degradazione e di reazione prevedibili nelle acque freatiche della
zona di applicazione prevista dopo l'uso del  prodotto  fitosanitario
secondo le modalita' proposte. 
Ove  non  esista  un  modello  di  calcolo  convalidato   a   livello
comunitario, la valutazione deve essere fondata sui  risultati  degli
studi di mobilita' e di persistenza nel suolo previsti negli allegati
II e III. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) le  informazioni  specifiche   riguardanti   il   destino   e   il
    comportamento nel suolo e nell'acqua di cui all'allegato II  e  i
    risultati della loro valutazione; 
ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la  sostanza  attiva
quali: 
   - il peso molecolare; 
   - la solubilita' in acqua; 
   - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua; 
   - la tensione di vapore; 
   - il tasso di volatilizzazione; 
   - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identita' dei 
     prodotti di degradazione; 
   - la costante di dissociazione; 
iii) tutte  le  informazioni  pertinenti  riguardanti   il   prodotto
     fitosanitario di cui  all'allegato  III,  incluse  quelle  sulla
     distribuzione e dissipazione nel suolo e nell'acqua; 
iv) se del caso, altri usi autorizzati  nella  zona  di  applicazione
     proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza
     attiva o che danno origine agli stessi residui; 
v) se del caso, i dati disponibili riguardanti la dissipazione  e  in
     particolare  la  trasformazione  e  l'assorbimento  nella   zona
     saturata; 
vi) se del caso, dati riguardanti i procedimenti relativi alla  presa
     e al trattamento di acqua potabile nella  zona  di  applicazione
     proposta; 
vii) se del caso, dati provenienti dalla sorveglianza  relativa  alla
     presenza o meno della sostanza attiva nelle  acque  sotterranee,
     risultante  da  una   precedente   utilizzazione   di   prodotti
     fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  o  che  produce  i
     medesimi residui. 
2.5.1.3.  Deve  essere  valutata  la  possibilita'  che  il  prodotto
fitosanitario raggiunga le acque superficiali nelle condizioni  d'uso
proposte; se esiste questa possibilita', si deve valutare, ricorrendo
ad un modello adatto di calcolo convalidato a livello comunitario, la
concentrazione nell'ambiente, prevista a breve  e  a  lungo  termine,
della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di  degradazione
e di reazione che dovrebbe prodursi nelle acque freatiche nelle  zone
di  applicazione  previste  dopo  l'uso  del  prodotto  fitosanitario
secondo le modalita' proposte. 
Ove  non  esista  un  modello  di  calcolo  convalidato   a   livello
comunitario, si  deve  fondare  in  particolare  la  valutazione  sui
risultati degli studi di mobilita' e di persistenza nel suolo e sulle
informazioni relative allo scolo e al  trascinamento  previsti  negli
allegati II e III. 
Questa valutazione prende altresi' in considerazione quanto segue: 
i) le  informazioni  specifiche   riguardanti   il   destino   e   il
    comportamento nel suolo e nell'acqua fornite nell'allegato II e i
    risultati del loro studio; 
ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza  attiva,
quali: 
   - il peso molecolare; 
   - la solubilita' in acqua; 
   - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua; 
   - la tensione di vapore; 
   - il tasso di volatilizzazione; 
   - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identita' dei 
     prodotti di degradazione; 
   - la costante di dissociazione; 
iii) tutti le informazioni riguardanti il prodotto  fitosanitario  di
     cui  all'allegato  III,  incluse  quelle  su   distribuzione   e
     dissipazione nel suolo e nell'acqua; 
iv) le possibili vie di esposizione: 
   - il trascinamento; 
   - lo scolo; 
   - l'irrorazione; 
   - lo scarico attraverso canali di scolo; 
   - la lisciviazione; 
   - la deposizione attraverso l'atmosfera; 
v) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di  applicazione
     proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza
     attiva o che danno origine agli stessi residui; 
vi) se del caso, i dati  riguardanti  i  procedimenti  relativi  alla
    captazione e al trattamento  di  acqua  potabile  nella  zona  di
    applicazione proposta. 
2.5.1.4.  Deve  essere  valutata  la  possibilita'  che  il  prodotto
fitosanitario si dissipi nell'aria nelle condizioni  d'uso  proposte;
se esiste questa possibilita', deve  essere  effettuata  la  migliore
valutazione possibile, ricorrendo, se del  caso,  ad  un  modello  di
calcolo adatto e convalidato,  della  concentrazione  della  sostanza
attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e  di  reazione
prevedibili nell'aria dopo l'uso del prodotto  fitosanitario  secondo
le modalita' proposte. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) le  informazioni  specifiche   riguardanti   il   destino   e   il
    comportamento  nel  suolo,   nell'acqua   e   nell'aria   fornite
    nell'allegato II e i risultati del loro studio; 
ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza  attiva,
quali: 
   - la tensione di vapore; 
   - la solubilita' in acqua; 
   - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identita' dei 
     prodotti di degradazione; 
   - la degradazione fotochimica nell'acqua e nell'aria e l'identita' 
     dei prodotti di degradazione; 
   - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua; 
iii) tutte le informazioni relative al prodotto fitosanitario di  cui
     all'allegato III, incluse quelle su distribuzione e dissipazione
     nell'aria. 
2.5.1.5. Deve  essere  valutata  l'adeguatezza  dei  procedimenti  di
istruzione o decontaminazione del prodotto fitosanitario  e  del  suo
imballaggio. 
2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio 
Al momento del  calcolo  del  rapporto  tossicita'/esposizione,  deve
essere  presa  in  considerazione  la  tossicita'   per   l'organismo
pertinente piu' sensibile utilizzato nelle prove. 
2.5.2.1. Deve essere valutata  la  possibilita'  dell'esposizione  di
uccelli e di altri vertebrati  terrestri  al  prodotto  fitosanitario
nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilita',  deve
essere valutata l'entita' del rischio a breve e a lungo termine e, in
particolare, quello per la  riproduzione,  al  quale  tali  organismi
potrebbero essere  esposti  dopo  l'uso  del  prodotto  fitosanitario
secondo le modalita' proposte. 
a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) le informazioni specifiche riguardanti gli studi tossicologici sui
    mammiferi e gli effetti su uccelli e altri  vertebrati  terrestri
    non bersaglio, inclusi quelli sulla riproduzione e gli altri dati
    pertinenti relativi alla sostanza attiva, secondo quanto disposto
    nell'allegato II e i risultati della loro valutazione; 
ii) tutte   le   informazioni   pertinenti   relative   al   prodotto
    fitosanitario di cui all'allegato III e, in  particolare,  quelle
    riguardanti gli effetti  sugli  uccelli  e  su  altri  vertebrati
    terrestri non bersaglio; 
iii) se  del  caso,  gli  altri  usi  autorizzati   nella   zona   di
    applicazione prevista per  prodotti  fitosanitari  contenenti  la
    stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui. 
b) Questa valutazione include: 
i) il destino e  la  distribuzione,  compresa  la  persistenza  e  la
    bioconcentrazione, della sostanza attiva, dei  metaboliti  e  dei
    prodotti di degradazione e di reazione  nei  comparti  pertinenti
    dell'ambiente dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario; 
ii) l'esposizione stimata delle specie che possono essere esposte  al
    momento dell'applicazione o durante il periodo in cui  i  residui
    sono presenti, tenendo conto di tutte le vie di esposizione, come
    l'ingestione del prodotto o di alimenti trattati,  la  predazione
    di vertebrati, il contatto  per  irrorazione  o  con  vegetazione
    trattata; 
iii) il calcolo del rapporto tossicita' acuta a breve termine  e,  se
     necessario,   a   lungo    termine/esposizione.    I    rapporti
     tossicita'/esposizione sono  definiti  rispettivamente  come  il
     quoziente tra DL50, CL50  o  NOEC,  espresso  sulla  base  della
     sostanza attiva, e l'esposizione stimata, espressa in  mg/kg  di
     peso corporeo. 
2.5.2.2. Deve essere valutata  la  possibilita'  dell'esposizione  di
organismi acquatici al prodotto fitosanitario nelle condizioni  d'uso
proposte; se esiste questa  possibilita',  deve  essere  valutato  il
grado di rischio  a  breve  e  a  lungo  termine  per  gli  organismi
acquatici dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le  modalita'
proposte. 
a) Questa valutazione prende in considerazione: 
i) le informazioni specifiche relative agli effetti  sugli  organismi
acquatici di cui all'allegato II e i risultati del loro studio; 
ii) le altri informazioni relative alla sostanza attiva, quali: 
   - la solubilita' nell'acqua; 
   - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua; 
   - la tensione di vapore; 
   - il tasso di volatilizzazione; 
   - il KOC; 
   - la degradazione biologica in sistemi acquatici ed in particolare 
     la biodegradabilita' primaria; 
   - il tasso di degradazione fotochimica e l'identita' dei prodotti 
     di degradazione; 
   - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identita' dei 
     prodotti di degradazione; 
iii) tutte  le   informazioni   pertinenti   relative   al   prodotto
     fitosanitario di cui  all'allegato  III  e  in  particolare  gli
     effetti sugli organismi acquatici; 
iv) se del caso, altri usi  utilizzati  nella  zona  di  applicazione
     prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza
     attiva o che danno origine agli stessi residui. 
b) Questa valutazione include: 
i) il destino e la distribuzione dei residui della  sostanza  attiva,
    dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e  di  reazione  in
    acqua, nei sedimenti o nei pesci; 
ii) il calcolo del rapporto tossicita' acuta/esposizione per pesci  e
    dafnia; detto rapporto e' definito come quoziente rispettivamente
    della CL50 o CE50 acuta  sulla  concentrazione  a  breve  termine
    prevista nell'ambiente; 
iii) il  calcolo  del  rapporto  inibizione  della   crescita   delle
     alghe/esposizione per le alghe; questo rapporto e' definito come
     quoziente  della  CE50  sulla  concentrazione  a  breve  termine
     prevista nell'ambiente; 
iv) il calcolo del rapporto tossicita'/esposizione  a  lungo  termine
    per i  pesci  e  la  dafnia;  detto  rapporto  e'  definito  come
    quoziente di NOEC sulla concentrazione a lungo  termine  prevista
    nell'ambiente; 
v) se del  caso,  la  bioconcentrazione  nei  pesci  e  la  possibile
esposizione di predatori dei pesci, incluso l'uomo; 
vi) se il prodotto fitosanitario deve essere cosparso direttamente su
    acque superficiali, l'effetto sull'acqua, e  in  particolare  sul
    suo pH o sul suo contenuto di ossigeno disciolto. 
2.5.2.3. Deve essere valutata la possibilita'  di  esposizione  delle
api  da  miele  al  prodotto  fitosanitario  nelle  condizioni  d'uso
proposte; se esiste questa  possibilita',  deve  essere  valutato  il
rischio previsto a breve e lungo termine per le  api  da  miele  dopo
l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalita' proposte. 
a) Questa valutazione prende in considerazione: 
i) le informazioni specifiche relative alla tossicita' per le api  da
miele di cui all'allegato II e i risultati del loro studio; 
ii) le altre informazioni pertinenti relative alla  sostanza  attiva,
come: 
   - la solubilita' in acqua; 
   - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua; 
   - la tensione di vapore; 
   - il tasso di degradazione fotochimica e l'identita' dei prodotti 
     di degradazione; 
   - il meccanismo di azione (per esempio attivita' di regolazione 
     della crescita degli insetti); 
iii) tutte  le   informazioni   pertinenti   relative   al   prodotto
     fitosanitario di cui all'allegato III, e in  particolare  quelle
     relative alla tossicita' per le api da miele; 
iv) se del caso, altri usi autorizzati  nella  zona  di  applicazione
    prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa  sostanza
    attiva o che danno origine agli stessi residui. 
b) Questa valutazione include: 
i) il rapporto tra il tasso massimo  di  applicazione  in  grammi  di
    sostanza attiva per ettaro e la DL50 per contatto e orale in emme
    greca di sostanza attiva per ape (quozienti di  pericolo)  e,  se
    necessario,  la  persistenza  dei  residui  sui  o  nei  vegetali
    trattati; 
ii) se del caso, gli effetti sulle larve di  ape,  sul  comportamento
    delle api, sulla sopravvivenza delle  colonie  e  sullo  sviluppo
    dopo  l'uso  del  prodotto  fitosanitario  secondo  le   modalita
    proposte. 
2.5.2.4 Deve  essere  valutata  la  possibilita'  di  esposizione  di
artropodi  utili  differenti  dalle  api   da   miele   al   prodotto
fitosanitario nelle  condizioni  d'uso  proposte;  se  esiste  questa
possibilita', si valutano gli effetti letali e subletali previsti  su
questi organismi, nonche' la diminuzione di attivita' dopo l'uso  del
prodotto fitosanitario secondo le modalita' proposte. 
Questa, valutazione prende in considerazione: 
i) le informazioni specifiche relative alla tossicita' nei  confronti
    delle api da miele e altri artropodi utili previste nell'allegato
    II e i risultati della loro valutazione; 
ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza  attiva,
quali: 
   - la solubilita' nell'acqua; 
   - il coefficiente di ripartizioni ottanolo/acqua; 
   - la tensione di vapore; 
   - il tasso di degradazione fotochimica e l'identita' dei prodotti 
     di degradazione; 
   - il meccanismo di azione (per esempio azione di regolazione della 
     crescita dell'insetto); 
iii)  tutte  le  informazioni   pertinenti   relative   al   prodotto
fitosanitario di cui all'allegato III, quali: 
   - gli effetti su artropodi utili differenti dalle api; 
   - la tossicita' nei confronti delle api da miele; 
   - dati disponibili ricavati dallo screening biologico primario; 
   - il tasso massimo di applicazione; 
   - il numero massimo e tempi delle applicazioni; 
iv) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione
    prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa  sostanza
    attiva o che danno origine agli stessi residui. 
2.5.2.5 Deve essere  valutata  la  possibilita'  di  esposizione  dei
lombrichi  e  altri  macroorganismi  del  terreno  non  bersaglio  al
prodotto fitosanitario nelle condizioni  d'uso  proposte;  se  esiste
questa possibilita', deve essere valutato il grado di rischio a breve
e a lungo termine  previsto  per  questi  organismi  dopo  l'uso  del
prodotto fitosanitario secondo le modalita' proposte. 
a) Questa valutazione prende in considerazione: 
i) le informazioni specifiche relative alla tossicita' della sostanza
     attiva nei confronti dei lombrichi e di altri macroorganismi del
     terreno non bersaglio di cui all'allegato II e i risultati della
     loro valutazione; 
ii) le altre informazioni pertinenti relative alla  sostanza  attiva,
quali: 
   - la solubilita' nell'acqua; 
   - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua; 
   - il kd di assorbimento; 
   - la tensione di vapore; 
   - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identita' dei 
     prodotti di degradazione; 
   - il tasso di degradazioni fotochimica e identita' dei prodotti di 
     degradazione; 
   - il DT50 e DT90 per la degradazione del suolo; 
iii) tutte  le   informazioni   pertinenti   relative   al   prodotto
     fitosanitario di cui all'allegato III ed,  in  particolare,  gli
     effetti sui lombrichi e su altri macroorganismi del terreno  non
     bersaglio; 
iv) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione
    prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa  sostanza
    attiva o che danno origine agli stessi residui. 
b) Questa valutazione include: 
i) gli effetti letali e subletali; 
ii) la concentrazione nell'ambiente prevista all'inizio  e  quella  a
lungo termine; 
iii) il calcolo del rapporto tossicita'  acuta/esposizione  (definito
     come quoziente della  CL50  sulla  concentrazione  nell'ambiente
     prevista  all'inizio)  e  del  rapporto   tossicita'   a   lungo
     termine/esposizione  (definito  come  quoziente  di  NOEC  sulla
     concentrazione nell'ambiente prevista a lungo termine); 
iv) se del caso, la bioconcentrazione e la  persistenza  dei  residui
nei lombrichi. 
2.5.2.6 Qualora la valutazione di cui al punto 2.5.1.1 non escluda la
possibilita' che il prodotto fitosanitario raggiunga il  suolo  nelle
condizioni  d'uso  proposte,  si  valuta   l'impatto   sull'attivita'
microbica, in particolare l'impatto sui processi di  mineralizzazione
dell'azoto e del carbonio nel suolo. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) tutte le informazioni pertinenti relative  alla  sostanza  attiva,
    comprese   quelle   specifiche   riguardanti   gli   effetti   su
    microorganismi del terreno non bersaglio di cui all'allegato II e
    i risultati della loro valutazione; 
ii) tutte   le   informazioni   pertinenti   relative   al   prodotto
    fitosanitario di cui all'allegato  III  e,  in  particolare,  gli
    effetti su microorganismi del terreno non bersaglio; 
iii) se  del  caso,  gli  altri  usi  autorizzati   nella   zona   di
     applicazione prevista per prodotti  fitosanitari  contenenti  la
     stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui; 
iv) le informazioni disponibili risultanti dallo screening  biologico
primario. 
2.6. Metodi di analisi 
Devono essere  valutati  i  metodi  analitici  proposti  a  scopo  di
controllo e monitoraggio successivi alla  registrazione  al  fine  di
determinare quanto segue. 
2.6.1 Analisi della formulazione 
La natura e la quantita' della  sostanza  attiva  (o  delle  sostanze
attive)  nel  prodotto  fitosanitario  e,  se  del  caso,   eventuali
impurezze e altri componenti della formulazione tossicologicamente  e
ecotossicologicamente significativi. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) i dati relativi ai metodi di analisi di cui all'allegato  II  e  i
risultati della loro valutazione; 
ii) i dati relativi ai metodi di analisi di cui all'allegato III e in
particolare: 
   - la specificita' e la linearita' dei metodi proposti; 
   - l'importanza delle interferenze; 
   - la precisione dei metodi proposti (ripetibilita' intra- 
     laboratorio e riproducibilita' inter laboratori); 
iii) i limiti di rilevazione e di accettabilita' dei metodi  proposti
in relazione alle impurezze. 
2.6.2 Analisi dei residui 
I residui della sostanza attiva, dei metaboliti  e  dei  prodotti  di
degradazione o di reazione risultanti dalle applicazioni  autorizzate
del prodotto fitosanitario e che hanno un effetto dal punto di  vista
tossicologico, ecotossicologico o ambientale. 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) i dati relativi ai metodi analitici di cui  all'allegato  II  e  i
risultati della loro valutazione; 
ii) i dati relativi ai metodi analitici di cui all'allegato III e  in
particolare: 
   - la specificita' dei metodi proposti; 
   - la precisione dei metodi proposti (ripetibilita' intra- 
     laboratorio e riproducibilita' inter-laboratori); 
   - il tasso di recupero dei metodi proposti alle concentrazioni 
     adeguate; 
iii) i limiti di rilevazione dei metodi proposti; 
iv) i limiti di accettabilita' dei metodi proposti. 
2.7. Proprieta' fisiche e chimiche 
2.7.1 Deve essere valutato l'effettivo tenore di sostanza attiva  del
prodotto    fitosanitario    e    la    sua    stabilita'     durante
l'immagazzinamento. 
2.7.2 Devono essere valutate le proprieta'  fisiche  e  chimiche  del
prodotto fitosanitario e in particolare: 
- se esiste una specifica FAO appropriata, le  proprieta'  fisiche  e
chimiche indicate nella stessa; 
- se non esistono specifiche FAO  appropriate,  tutte  le  proprieta'
  fisiche e  chimiche  pertinenti  per  la  formulazione  citate  del
  "Manual on the development and use of FAO specifications for  plant
  protection products". 
Questa valutazione prende in considerazione quanto segue: 
i) i dati relativi alle proprieta' fisiche e chimiche della  sostanza
    attiva  di  cui  all'allegato  II  e  i  risultati   della   loro
    valutazione; 
ii) i dati relativi alle proprieta' fisiche e chimiche  del  prodotto
fitosanitario di cui all'allegato III. 
2.7.3.   Quando   l'etichetta   proposta   include   prescrizioni   o
raccomandazioni  per  l'impiego   del   prodotto   fitosanitario   in
associazione con altri prodotti fitosanitari o coadiuvanti  in  forma
di miscela estemporanea, si valuta la compatibilita' chimica e fisica
dei prodotti nella miscela. 
C. PROCESSO DECISIONALE 
1. Principi generali 
1. Il Ministero della sanita',  se  del  caso,  impone  condizioni  o
   restrizioni alle autorizzazioni concesse. La natura e la severita'
   di queste misure devono essere scelte sulla base della,  e  appro-
   priate alla, natura ed alla entita' dei vantaggi e dei rischi  che
   e' possibile prevedere. 
2. Le   decisioni   prese   relativamente   alla    concessione    di
   autorizzazioni  tengono  conto,  se  del  caso,  delle  condizioni
   agronomiche,  fitosanitarie  e  ambientali,  ivi  comprese  quelle
   climatiche,  nelle  zone  di  applicazione   previste.   Da   tali
   considerazioni  possono  conseguire   condizioni   e   restrizioni
   specifiche  di  impiego   e,   se   necessario,   la   concessione
   dell'autorizzazione per alcune zone, ma non per altre. 
3. Le quantita' autorizzate,  in  termini  di  dosi  e  numero  delle
   applicazioni,  devono  essere   quelle   minime   necessarie   per
   realizzare l'effetto desiderato, anche nei casi in  cui  quantita'
   maggiori non dessero come conseguenza rischi inaccettabili per  la
   salute umana o animale o per l'ambiente. Le quantita'  autorizzate
   devono essere  differenziate  secondo  le  condizioni  agronomiche
   fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche,  nelle
   varie  zone  per  le  quali  viene  concessa  una  autorizzazione.
   Tuttavia, le dosi da usarsi e il  numero  delle  applicazioni  non
   devono produrre effetti indesiderabili, ad esempio lo sviluppo  di
   resistenza. 
4. Le decisioni tengono conto  dei  principi  della  lotta  integrata
   quando il prodotto e' destinato ad essere utilizzato in situazioni
   cui si applicano tali principi. 
5. Dato che la valutazione e' basata su dati  riguardanti  un  numero
   limitato  di  specie  rappresentative,  l'impiego   dei   prodotti
   fitosanitari non deve avere ripercussioni a  lungo  termine  sulla
   quantita' e sulla varieta' delle specie non bersaglio. 
6. Prima di rilasciare l'autorizzazione il Ministero della sanita' si
assicura che l'etichetta del prodotto: 
- sia realizzata secondo i requisiti di cui all'articolo 16, 
- contenga, inoltre, le informazioni richieste dalle norme vigenti in
materia di protezione dei lavoratori, 
- contenga, in particolare, le condizioni o le restrizioni di impiego
del prodotto fitosanitario come precisato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5. 
Nell'autorizzazione  sono  menzionate  le  indicazioni  che  figurano
all'articolo 6, paragrafo 2, lettere g) e h), paragrafi 3 e  4  della
direttiva 78/631/CEE, attuata con D.P.R. 24 maggio 1988,  n.  223,  e
dell'articolo 16. 
7. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Ministero  della  sanita'
controlla che: 
a) l'imballaggio previsto sia conforme alle disposizioni  del  D.P.R.
24 maggio 1988, n. 223, di attuazione della direttiva 78/631/CEE, 
b) siano conformi alle rispettive disposizioni vigenti: 
   - i procedimenti di distruzione del prodotto fitosanitario, 
   - i procedimenti di neutralizzazione degli effetti negativi del 
     prodotto in caso di dispersione accidentale, 
   - i procedimenti di decontaminazione e di distruzione degli 
     imballaggi. 
8. Le autorizzazioni vengono concesse unicamente se sono  soddisfatti
i requisiti di cui alla sezione 2. Tuttavia: 
a) quando uno o piu' dei requisiti specifici decisionali  di  cui  ai
   punti 2.1,  2.2,  2.3  o  2.7  non  sono  del  tutto  soddisfatti,
   l'autorizzazione viene concessa solo nel caso in  cui  i  vantaggi
   dell'impiego  del  prodotto  fitosanitario  secondo  le  modalita'
   proposte siano superiori agli eventuali  svantaggi;  le  eventuali
   restrizioni  nell'uso  del   prodotto,   connesse   alla   mancata
   osservanza di alcuni dei requisiti  summenzionati,  devono  essere
   indicate sull'etichetta e la mancata osservanza dei  requisiti  di
   cui al punto 2.7  non  puo'  compromettere  il  corretto  uso  del
   prodotto; tali vantaggi possono: 
- essere compatibili e favorire le misure  di  lotta  integrata  e  i
metodi di produzione e biologica di prodotti agricoli; 
- facilitare le  strategie  per  ridurre  al  minimo  il  rischio  di
sviluppo di resistenza; 
- rispondere alla necessita' di diversificare maggiormente i tipi  di
  sostanze attive o di meccanismi  biochimici  di  azione,  come  per
  l'uso nelle strategie intese ad evitare una degradazione accelerata
  nel suolo; 
- ridurre i rischi per gli operatori e i consumatori; 
- ridurre la contaminazione ambientale e attenuare l'impatto su  spe-
cie non bersaglio; 
b) qualora i criteri di cui al punto 2.6 non  siano  soddisfatti  del
   tutto a causa di limitazioni nelle attuali conoscenze scientifiche
   e tecnologiche analitiche, si  concede  un'autorizzazione  per  un
   determinato periodo se i  metodi  presentati  si  giustificano  in
   quanto adeguati  per  gli  scopi  previsti;  in  questo  caso,  il
   richiedente deve disporre di un limite di  tempo  entro  il  quale
   elaborare e presentare metodi analitici conformi ai criteri di cui
   sopra; l'autorizzazione viene rivista alla scadenza del limite  di
   tempo concesso al richiedente; 
c) se la riproducibilita' dei metodi di analisi proposti  di  cui  al
   punto 2.6. e' stata verificata soltanto in due laboratori, si con-
   cede un'autorizzazione per la durata di due anni per permettere al
   richiedente di dimostrare la riproducibilita' di  tali  metodi  di
   base a norme riconosciute. 
9. Nel caso in cui sia stata  concessa  un'autorizzazione  secondo  i
   requisiti disposti in questo allegato, il Ministero della  sanita'
   puo': 
a) identificare,  laddove  possibile,  di   preferenza   in   stretta
   cooperazione col richiedente, misure per  il  miglioramento  delle
   prestazioni del prodotto fitosanitario; e/o 
b) identificare, laddove e' possibile, in stretta collaborazione  con
   il richiedente, misure per ridurre ulteriormente l'esposizione che
   puo'  verificarsi  dopo   e   durante   l'impiego   del   prodotto
   fitosanitario. 
Il Ministero della sanita' informa  i  richiedenti  circa  le  misure
precisate alle lettere a) e b) e li invita a fornire tutti i  dati  e
le  informazioni   supplementari,   necessari   per   dimostrare   le
prestazioni o  i  rischi  potenziali  che  sorgono  nelle  condizioni
modificate di applicazione del prodotto. 
2. Principi specifici 
I principi specifici si applicano fatti salvi i principi generali  di
cui alla sezione 1. 
2.1. Efficacia 
2.1.1. Qualora le applicazioni proposte includano raccomandazioni per
la lotta o la protezione contro organismi che in base  all'esperienza
e a quanto realizzato in  campo  scientifico,  non  sono  considerati
dannosi  nelle  normali  condizioni  agronomiche,   fitosanitarie   e
ambientali,  ivi  comprese   quelle   climatiche,   nelle   zone   di
applicazione proposte, o qualora gli altri effetti previsti non siano
considerati utili in queste condizioni, non si concede autorizzazione
per queste applicazioni. 
2.1.2. Il livello, l'uniformita'  e  la  persistenza  d'azione  della
lotta o della protezione, o di altri effetti previsti, devono  essere
simili a quelli ottenuti con l'uso di adatti prodotti di riferimento; 
se non esiste alcun  adatto  prodotto  di  riferimento,  il  prodotto
fitosanitario deve essere palesemente utile in  termini  di  livello,
uniformita' e persistenza della lotta o della protezione o  di  altri
effetti  previsti  nelle  condizioni  agronomiche,  fitosanitarie   e
ambientali,  ivi  comprese   quelle   climatiche,   nella   zona   di
applicazione proposta. 
2.1.3. Se del caso, la risposta in  termini  di  resa,  ottenuta  con
l'impiego   del   prodotto,   e   la    riduzione    della    perdita
all'immagazzinamento, in termini  di  quantita'  e/o  qualita',  deve
essere  di  entita'  simile  a  quella  di  prodotti  di  riferimento
adeguati; se non esiste alcun prodotto  di  riferimento  adeguato  e'
necessario accertarsi che  l'uso  del  prodotto  fitosanitario  nelle
condizioni agronomiche,  fitosanitarie  e  ambientali,  ivi  comprese
quelle climatiche, nella zona di applicazione proposta sia  veramente
utile  in  termini  di  risposta  di  resa  e  riduzione  di  perdita
all'immagazzinamento. 
2.1.4. Le conclusioni relative alle prestazioni del preparato  devono
essere valide  per  tutte  le  zone  nelle  quali  esso  deve  venire
autorizzato e devono  valere  per  tutte  le  condizioni  di  impiego
proposte,  salvo  nel  caso  in  cui   le   diciture   dell'etichetta
specifichino che il preparato e'  destinato  all'uso  in  circostanze
specifiche e limitate (per esempio, infestazioni leggere, particolari
tipi di suolo, particolari condizioni di crescita). 
2.1.5. Quando l'etichetta proposta prescrive per l'uso  del  prodotto
in  associazione  con  altri  prodotti   fitosanitari   specifici   o
coadiuvanti, la  miscela  deve  raggiungere  l'effetto  desiderato  e
soddisfare i principi di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.4. 
Quando  l'etichetta  proposta  raccomanda  l'uso  del   prodotto   in
associazione con altri prodotti fitosanitari specifici o  coadiuvanti
la raccomandazione puo' essere accettata solo se fondata. 
2.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti 
vegetali 
2.2.1. Non si devono verificare effetti  fitotossici  pertinenti  sui
vegetali o sui prodotti vegetali trattati,  a  meno  che  l'etichetta
proposta non indichi appropriate limitazioni d'uso. 
2.2.2. Non si deve avere riduzione causata dagli effetti  fitotossici
della resa alla raccolta al di sotto di quella  che  potrebbe  essere
ottenuta senza l'uso  del  prodotto  fitosanitario,  a  meno  che  la
riduzione sia compensata da altri vantaggi,  quali  un  miglioramento
della qualita' dei vegetali o dei prodotti vegetali trattati. 
2.2.3. Non si devono verificare effetti dannosi  inaccettabili  sulla
qualita' di vegetali o prodotti vegetali  trattati,  fatta  eccezione
per eventuali effetti  dannosi  nella  fase  di  lavorazione,  quando
l'etichetta specifichi che il preparato non deve essere  applicato  a
coltivazioni destinate alla lavorazione. 
2.2.4. Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sui vegetali o
sui  prodotti  vegetali  trattati  usati  per  la  moltiplicazione  o
riproduzione,  ad  esempio  effetti  sulla  vitalita',  germinazione,
produzione  di  gemme,  radicamento  e  attecchimento,  a  meno   che
l'etichetta proposta non specifichi che il preparato non deve  essere
applicato   a   vegetali   o   prodotti   vegetali   destinati   alla
moltiplicazione o alla riproduzione. 
2.2.5. Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sulle  colture
seguenti,  a  meno  che  l'etichetta  proposta  non  specifichi   che
particolari colture  sono  suscettibili  di  essere  danneggiate  dal
prodotto e non devono essere  coltivate  dopo  il  trattamento  della
coltura. 
2.2.6. Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sulle  colture
attigue, a meno  che  l'etichetta  proposta  non  specifichi  che  il
preparato non deve essere applicato quando in prossimita' si  trovano
particolari colture sensibili. 
2.2.7. Quando l'etichetta proposta include prescrizioni per l'uso del
prodotto  in  associazione  con   altri   prodotti   fitosanitari   o
coadiuvanti in  forma  di  miscela  estemporanea,  per  il  preparato
presente nella miscela devono essere soddisfatti i principi a cui  si
e' fatto riferimento nei precedenti punti da 2.2.1 a 2.2.6. 
2.2.8. Le istruzioni proposte per la pulitura  delle  apparecchiature
di applicazione devono essere pratiche ed efficaci in modo  da  poter
essere applicate con  facilita'  per  rimuovere  tracce  residue  del
prodotto fitosanitario suscettibili di provocare danni. 
2.3. Impatto sui vertebrati da combattere 
L'autorizzazione per un prodotto fitosanitario destinato a  eliminare
i vertebrati e' rilasciata soltanto se: 
- la morte e la perdita della coscienza sono simultanei, 
- la morte avviene immediatamente, 
- vi e' graduale riduzione  delle  funzioni  vitali  senza  segni  di
sofferenza evidente. 
Per i prodotti repellenti l'effetto  previsto  deve  essere  ottenuto
senza inutili sofferenze per gli animali bersaglio. 
2.4. Impatto sulla salute umana e animale 
2.4.1. Impatto dovuto al prodotto fitosanitario 
2.4.1.1.  Non  viene  concessa  l'autorizzazione  se  il   grado   di
esposizione dell'operatore nella  manipolazione  e  nell'impiego  del
prodotto fitosanitario secondo le modalita' proposte, ivi compresi il
dosaggio e il metodo di applicazione, supera la dose  accettabile  di
esposizione dell'operatore (AOEL). 
Inoltre,  la  concessione  dell'autorizzazione  e'   subordinata   al
rispetto del valore limite eventualmente stabilito  per  la  sostanza
attiva e/o per i composti tossicologicamente rilevanti  presenti  nel
prodotto, protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da
esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici,  biologici  e  cancerogeni
durante il lavoro. 
2.4.1.2.   Qualora   le   condizioni   d'uso   proposte    richiedano
abbigliamento e apparecchiature di  protezione,  non  viene  concessa
l'autorizzazione se questi elementi non sono efficaci e conformi alle
disposizioni  comunitarie  in  materia,  facilmente  ottenibili   per
l'utilizzatore e non possono essere usati nelle  condizioni  previste
per il prodotto  fitosanitario  tenuto  conto  in  particolare  delle
condizioni climatiche. 
2.4.1.3.  I  prodotti  fitosanitari  che,  a  causa  di   particolari
proprieta' o di manipolazioni od uso  scorretti,  possono  presentare
rischi rilevanti devono essere oggetto  di  particolari  restrizioni,
quali le dimensioni dell'imballaggio, il  tipo  di  formulazione,  la
distribuzione,  l'uso  e  le  sue  modalita'.  Inoltre,  i   prodotti
fitosanitari  classificati  molto  tossici   non   possono   ottenere
l'autorizzazione   per   l'uso   da   parte   di   utilizzatori   non
professionisti. 
2.4.1.4. I periodi di attesa, i tempi di rientro  e  di  sicurezza  o
altre precauzioni devono essere tali che l'esposizione  da  parte  di
osservatori   o   lavoratori   dopo   l'applicazione   del   prodotto
fitosanitario non superi i livelli di AOEL stabiliti per la  sostanza
attiva o  per  composti  tossicologicamente  rilevanti  presenti  nel
prodotto fitosanitario, ne' i valori limiti laddove essi siano  stati
stabiliti per questi composti secondo le disposizioni comunitarie  di
cui al punto 2.4.1.1. 
2.4.1.5. I periodi di attesa, i tempi di rientro  e  di  sicurezza  o
altre precauzioni  devono  essere  definiti  in  modo  da  non  avere
ripercussioni dannose sugli animali. 
2.4.1.6. I periodi di attesa, i tempi di rientro  e  di  sicurezza  o
altre precauzioni che assicurino il rispetto dei livelli  di  AOEL  e
dei valori limite devono essere  realistici;  se  necessario  occorre
prevedere misure precauzionali speciali. 
2.4.2. Impatto dovuto ai residui 
2.4.2.1. Le autorizzazioni devono assicurare che i residui provengano
dalle quantita' minime di prodotti  fitosanitari  necessarie  per  un
trattamento adeguato secondo la buona pratica agricola, applicate  in
maniera  tale  (intervalli  preraccolta,  periodi  di  attesa  o   di
immagazzinamento) da ridurre al minimo la presenza  di  residui  alla
raccolta,  alla  macellazione  ovvero,  a  seconda  dei  casi,   dopo
l'immagazzinamento. 
2.4.2.2. Il Ministero della sanita', nel  caso  non  esistano  limiti
massimi di residuo (LMR)  comunitari  (*)  o  provvisori  (a  livello
nazionale o comunitario), stabiliscono conformemente all'articolo 19,
LMR provvisori; le conclusioni relative  ai  livelli  fissati  devono
essere valide per tutte le circostanze  che  possono  influenzare  il
livello dei residui nella coltura, come i tempi di  applicazione,  il
tasso di applicazione, la frequenza e la modalita' d'uso. 
(*) Per  LMR  si  intendono  quelli  stabiliti   conformemente   alla
    direttiva 76/895/CEE del Consiglio  del  23  novembre  1976,  che
    fissa  le  quantita'  massime  di  residui   di   antiparassitari
    consentite  sugli  e   negli   ortofrutticoli,   alla   direttiva
    86/362/CEE del  consiglio  del  24  luglio  1986,  che  fissa  le
    quantita'  massime  di  residui  di  antiparassitari  sui  e  nei
    cereali, alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio  del  24  luglio
    1986,  che   fissa   le   quantita'   massime   di   residui   di
    antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale,
    al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990,
    che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei
    limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti
    di origine naimale, alla direttiva 90/642/CEE del  Consiglio  del
    27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui  di
    antiparassitari su e in  alcuni  prodotti  di  origine  vegetale,
    compresi  gli  ortofrutticoli  o  alla  direttiva  del  Consiglio
    91/312/CEE del 4 marzo 1991, che modifica la direttiva  74/63/CEE
    relativa  alle  sostanze  e  ai  prodotti  indesiderabili   negli
    alimenti per gli animali. 
2.4.2.3.  Qualora  le  nuove  circostanze  nelle  quali  il  prodotto
fitosanitario deve essere usato non corrispondano a  quelle  in  base
alle quali sono stati precedentemente  stabiliti  LMR  provvisori  (a
livello nazionale o comunitario), il Ministero della sanita' non con- 
cede l'autorizzazione per il prodotto 
fitosanitario a meno che il richiedente non dimostri che  questi  LMR
non saranno superati dall'uso raccomandato dello  stesso  o  se  sono
stati stabiliti nuovi LMR provvisori. 
2.4.2.4. Qualora esistano LMR comunitari, il Ministero della  sanita'
non concede un'autorizzazione per il prodotto  fitosanitario  a  meno
che il richiedente non dimostri che questi LMR non  saranno  superati
dall'uso raccomandato di tale prodotto o se sono stati definiti nuovi
LMR comunitari. 
2.4.2.5. Nei casi  di  cui  ai  punti  2.4.2.2  e  2.4.2.3,  ciascuna
richiesta  di  autorizzazione  deve  essere   accompagnata   da   una
valutazione  dei  rischi  che  tenga  conto  del  caso  peggiore   di
esposizione dei consumatori, considerando un uso del prodotto secondo
la buona pratica agricola. 
Tenendo conto di tutti gli usi ufficiali,  l'uso  proposto  non  puo'
venire autorizzato se la miglior stima possibile dell'esposizione dei
consumatori supera la dose giornaliera accettabile (DGA o ADI). 
2.4.2.6. Se durante  il  trattamento  la  natura  dei  residui  viene
modificata, puo' essere necessario eseguire una valutazione  separata
dei rischi nelle condizioni di cui al punto 2.4.2.5. 
2.4.2.7. Quando  le  piante  o  i  prodotti  vegetali  trattati  sono
destinati all'alimentazione del  bestiame,  i  residui  presenti  non
devono avere effetti dannosi sulla salute degli animali. 
2.5. Effetti sull'ambiente 
2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente 
2.5.1.1. Non viene concessa autorizzazione se la sostanza  attiva  e,
qualora rilevanti dal punto di vista tossicologico,  ecotossicologico
o ambientale, i metaboliti, i prodotti di degradazione o di reazione: 
- persistono nel terreno per oltre un anno (cioe' DT90  >  1  anno  e
  DT50 3 mesi), dopo l'uso sperimentale in campo del prodotto secondo
  le modalita' proposte; 
- formano residui "legati" in quantita' superiore al 70 % della  dose
  iniziale  dopo  100  giorni  in  combinazione  con  un   tasso   di
  mineralizzazione inferiore al 5 %  entro  100  giorni,  dopo  l'uso
  sperimentale in  laboratorio  del  prodotto  secondo  le  modalita'
  proposte; 
l'autorizzazione   viene   tuttavia   accordata   se   si    dimostra
scientificamente che, in base alle condizioni del terreno, l'accumulo
nel  suolo  non  e'  tale  da  determinare  la  presenza  di  residui
inaccettabili o di effetti fitotossici  inaccettabili  nelle  colture
successive, ne' che si hanno conseguenze inaccettabili su specie  non
bersaglio, secondo i requisiti pertinenti di cui ai  punti  2.5.1.2.,
2.5.1.3., 2.5.1.4. e 2.5.2. 
2.5.1.2. a) Un'autorizzazione sara' accordata solo nei seguenti casi: 
1) quando  non  sono  disponibili  dati  di  controllo   adeguati   e
   pertinenti relativi alle condizioni di utilizzazione proposte  per
   il prodotto fitosanitario e in base alla valutazione risulta  che,
   dopo l'uso del prodotto fitosanitario alle condizioni proposte, la
   concentrazione prevedibile della sostanza attiva  o  dei  relativi
   metaboliti e dei prodotti di  degradazione  o  di  reazione  nelle
   acque sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile  non
   supera la piu' bassa delle concentrazioni seguenti: 
   i) la concentrazione massima ammessa fissata dal decreto del 
      Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente
la qualita' delle acque destinate al consumo umano, oppure 
  ii) la concentrazione massima stabilita al momento dell'iscrizione 
      della sostanza attiva nell'allegato I, in base ai dati 
      appropriati ed in particolare, tossicologici, ovvero, se questa 
      non sia stata stabilita, la concentrazione equivalente a un 
      decimo  della  DGA  stabilita  all'atto  dell'iscrizione  della
sostanza attiva nel citato allegato I; 
2) quando sono disponibili dati di controllo  adeguati  e  pertinenti
   alle  condizioni  di  utilizzazione  proposte  per   il   prodotto
   fitosanitario, dalle quali risulti che in pratica, dopo l'uso  del
   prodotto fitosanitario alle condizioni proposte, la concentrazione
   della sostanza attiva o dei relativi metaboliti e dei prodotti  di
   degradazione o di reazione nelle acque sotterranee destinata  alla
   produzione di acqua potabile non ha superato o  non  supera  piu',
   ne' rischia di superare la concentrazione massima  appropriata  di
   cui al precedente punto 1. 
b) Indipendentemente dalle disposizioni di  cui  alla  lettera  a)  e
   quando la concentrazione di cui alla lettera a) punto  1)  ii)  e'
   superiore a quella di cui alla lettera a) punto 1) i), puo' essere
   rilasciata  un'autorizzazione  sottoposta  a  condizione   diversa
   dall'autorizzazione di cui  all'articolo  10,  e  limitata  a  una
   durata massima di 5 anni, purche' siano soddisfatte le  condizioni
   di cui ai seguenti punti 1) e 2): 
1) quando  non  sono  disponibili  dati  di  controllo   adeguati   e
   pertinenti  alle  condizioni  di  utilizzazione  proposte  per  il
   prodotto  fitosanitario,  il  rilascio  dell'autorizzazione  sara'
   subordinato ai seguenti requisiti: 
   i) in base alla valutazione risulti che, dopo l'uso del prodotto 
      fitosanitario alle condizioni proposte, la concentrazione 
      prevedibile della sostanza attiva o dei relativi metaboliti e 
      prodotti di degradazione o reazione nelle acque sotterranee 
      destinate alla produzione di acqua potabile non supera i valori
massimi di cui alla lettera a) punto 1) ii); 
 ii) sia proposto e garantito un programma di controllo adeguato, che 
      comprenda zone a rischio di contaminazione, basato su metodi di 
      campionamento e di analisi pertinenti, che permetta di valutare 
      un eventuale superamento della  concentrazione  massima  citata
alla lettera a), 1), i); 
 iii) ove occorra, siano prescritte condizioni o restrizioni per 
      l'uso del prodotti in questione, da menzionare sull'etichetta, 
      tenendo conto della situazione fitosanitaria, agronomica e 
      ambientale, nonche' climatica, nella zona in  cui  e'  prevista
l'utilizzazione; 
 iv) se necessario, l'autorizzazione soggetta a condizione viene 
      modificata o ritirata, conformemente alle disposizioni 
      dell'articolo 5, commi 13 e 17, allorche' i risultati del 
      controllo dimostrano che, malgrado l'imposizione delle 
      condizioni o restrizioni di cui al precedente punto 3, iii), 
      dopo l'uso del prodotto fitosanitario alle condizioni proposte 
      la concentrazione della sostanza attiva o dei relativi 
      metaboliti e prodotti di degradazione o reazione nelle acque 
      sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile  supera
i valori di cui alla lettera a) punto 1) i); 
2) quando sono disponibili dati di controllo  adeguati  e  pertinenti
   alle condizioni di utilizzazione del prodotto fitosanitario da cui
   risulti che in pratica, dopo l'uso del prodotto fitosanitario alle
   condizioni proposte, non c'e' rischio che la concentrazione  della
   sostanza  attiva  o  dei  relativi  metaboliti   e   prodotti   di
   degradazione o reazione nelle  acque  sotterranee  destinate  alla
   produzione di acqua potabile superi la concentrazione  massima  di
   cui alla lettera a) punto 1) i)  il  rilascio  dell'autorizzazione
   condizionale sara' subordinato ai seguenti requisiti: 
   i) indagine preliminare sull'entita' del rischio di un superamento 
      della concentrazione massima di cui alla lettera a) punto 1) i)
e dei fattori implicati; 
  ii) programma adeguato, costituito da azioni di cui alla lettera b) 
      punto 1) ii), iii) e iv), onde assicurare che in pratica la 
      concentrazione non superi i valori massimi ammessi di cui  alla
lettera a) punto 1) i). 
c) Se, allo scadere  dell'autorizzazione  soggetta  a  condizione,  i
   risultati   del   controllo   dimostrano   che   in   pratica   la
   concentrazione della sostanza attiva o dei relativi  metaboliti  e
   prodotti  di  degradazione  o  reazione  risultanti  dall'uso  del
   prodotto  fitosanitario  alle  condizioni  proposte  nelle   acque
   sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile  e'  stata
   ridotta a un livello vicino alla concentrazione massima ammessa di
   cui alla lettera a) punto  1)  i),  e  se  si  prevede  che  altre
   modifiche  delle  condizioni  di  utilizzazione  proposte  possano
   garantire una riduzione della  concentrazione  prevedibile  al  di
   sotto di tale valore massimo, una nuova autorizzazione soggetta  a
   condizione  comprendente  queste  nuove  modifiche   puo'   essere
   concessa per un solo periodo non superiore a 5 anni. 
d) Si  possono  in  qualsiasi   momento   introdurre   condizioni   o
   restrizioni appropriate all'uso del prodotto, tenendo conto  della
   locale situazione fitosanitaria, agronomica e ambientale,  nonche'
   climatica, al fine di rispettare la  concentrazione  di  cui  alla
   lettera a) punto 1) i) nelle acque  destinate  al  consumo  umano,
   conformemente alle disposizioni del decreto del  Presidente  della
   Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 
2.5.1.3. Non viene concessa autorizzazione se la concentrazione della
sostanza attiva o dei metaboliti e  prodotti  di  degradazione  o  di
reazione, previsti dopo l'uso del prodotto fitosanitario  secondo  le
modalita' proposte, nelle acque superficiali: 
- laddove l'acqua superficiale nella zona d'applicazione  prevista  o
  quelle da questa proveniente sia destinata all'ottenimento di acqua
  potabile, supera i valori fissati dal decreto del Presidente  della
  Repubblica 3 luglio 1982, n. 515,  concernente  la  qualita'  delle
  acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile o  -
  ha un impatto  ritenuto  inaccettabile  su  specie  non  bersaglio,
  animali inclusi, secondo i requisiti di cui al punto 2.5.2. 
Le istruzioni d'uso proposte per il prodotto  fitosanitario,  incluse
le procedure per la pulitura delle apparecchiature  di  applicazione,
devono  essere  tali  da  ridurre  al  minimo  le   probabilita'   di
contaminazione accidentale delle acque superficiali. 
2.5.1.4. L'autorizzazione non e' concessa se la concentrazione  aerea
della sostanza attiva, nelle condizioni d'impiego proposte,  e'  tale
che il livello ammissibile di  esposizione  o  i  valori  limite  per
operatori, osservatori e lavoratori  di  cui  al  punto  2.4.1,  sono
superati. 
2.5.2. Impatto su specie non bersaglio 
2.5.2.1. Se vi e' la possibilita' di esposizione per uccelli e  altri
vertebrati terrestri non bersaglio, non viene concessa autorizzazione
se: 
- il rapporto tossicita' acuta  e  a  breve  termine/esposizione  per
  uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio e' minore di  10
  su   base   DL50,   oppure   il   rapporto   tossicita'   a   lungo
  termine/esposizione e' minore  di  5,  a  meno  che  un'appropriata
  valutazione del rischio non  dimostri  inequivocabilmente  che,  in
  normali  condizioni  operative,  non  si  determinano   conseguenze
  inaccettabili dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo  le
  modalita' proposte; 
- il  fattore  di  bioconcentrazione  (BCF,  riguardante  il  tessuto
  adiposo) e' maggiore di 1, a meno  che  un'appropriata  valutazione
  del  rischio  non  dimostri  inequivocabilmente  che,  in   normali
  condizioni  operative,  non  si  determinano   -   direttamente   o
  indirettamente effetti inaccettabili dopo  l'impiego  del  prodotto
  fitosanitario secondo le modalita' proposte. 
2.5.2.2. Se esiste  una  possibilita'  di  esposizione  di  organismi
acquatici, non viene concessa l'autorizzazione se: 
- il rapporto tossicita'/esposizione per  i  pesci  e  la  dafnia  e'
  minore di 10 per l'esposizione acuta e pari a 100 per l'esposizione
  a lungo termine, oppure 
- il rapporto inibizione della crescita  delle  alghe/esposizione  e'
minore di 10, oppure 
- il fattore massimo di bioconcentrazione (BCF) e' maggiore di  1000,
  nel caso di prodotti fitosanitari facilmente biodegradabili, oppure
  maggiore di 100, nel caso di prodotti fitosanitari non soggetti  ad
  agevole  degradazione  biologica,   a   meno   che   un'appropriata
  valutazione dei rischi  non  dimostri  inequivocabilmente  che,  in
  normali  condizioni  operative,  non  si  determinano   conseguenze
  inaccettabili sulla vitalita' delle specie esposte, direttamente  e
  indirettamente   (predatori),   dopo   l'impiego    del    prodotto
  fitosanitario secondo le modalita' proposte. 
2.5.2.3. Se esiste la possibilita'  di  esposizione  per  le  api  da
miele, non viene concessa autorizzazione se i  quozienti  di  rischio
per l'esposizione orale o  per  contatto  delle  api  da  miele  sono
maggiori di 50, a meno che un'appropriata  valutazione  del  rischio,
non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative,
non si determinano, dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo
le modalita' proposte, effetti inaccettabili sulle larve delle api da
miele, sul comportamento delle  api  da  miele,  sulla  sopravvivenza
delle colonie e sul loro sviluppo. 
2.5.2.4. Se esiste una possibilita' di  esposizione  degli  artropodi
utili diversi dalle api da miele, non viene  concessa  autorizzazione
per l'impiego se oltre  il  30  %  degli  organismi  sperimentali  e'
colpito durante prove di laboratorio letali  o  subletali  effettuate
alla dose massima proposta di applicazione, a meno che un'appropriata
valutazione  dei  rischi  non  dimostri  inequivocabilmente  che,  in
normali condizioni operative, non si determinano, dopo l'impiego  del
prodotto fitosanitario secondo  le  modalita'  proposte,  conseguenze
inaccettabili per tali  organismi.  Qualsiasi  affermazione  relativa
alla selettivita' e qualsiasi proposta di impiego in sistemi di lotta
integrata  contro  i  parassiti  devono  venir  suffragate  da   dati
pertinenti. 
2.5.2.5. Se esiste la possibilita' di esposizione  per  i  lombrichi,
non  viene  concessa  autorizzazione  se   il   rapporto   tossicita'
acuta/esposizione per i lombrichi e'  minore  di  10  o  il  rapporto
tossicita' a lungo termine/esposizione e' minore di  5,  a  meno  che
un'appropriata    valutazione    dei     rischi,     non     dimostri
inequivocabilmente  che,  in   normali   condizioni   operative,   la
popolazione dei lombrichi non  e'  in  pericolo  dopo  l'impiego  del
prodotto fitosanitario secondo le modalita' proposte. 
2.5.2.6. Se esiste la possibilita' di esposizione  di  microorganismi
del terreno non bersaglio, non viene  concessa  autorizzazione  se  i
processi di mineralizzazione dell'azoto o del carbonio  in  studi  di
laboratorio sono danneggiati di oltre il 25 % dopo 100 giorni, a meno
che   un'appropriata   valutazione   dei    rischi    non    dimostri
inequivocabilmente che,  in  normali  condizioni  operative,  non  si
determinano conseguenze inaccettabili per l'attivita' microbica  dopo
l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le  modalita'  proposte,
tenuto conto della capacita' di moltiplicazione dei microorganismi. 
2.6. Metodi di analisi 
I metodi  proposti  devono  corrispondere  al  piu'  recente  livello
tecnico. Per permettere la convalida dei  metodi  analitici  proposti
per  gli  scopi  di  controllo   e   monitoraggio   successivi   alla
registrazione, devono essere soddisfatti i seguenti criteri. 
2.6.1. Analisi della formulazione 
Il metodo deve essere in  grado  di  determinare  e  identificare  la
sostanza attiva (le  sostanze  attive)  e,  se  del  caso,  eventuali
impurezze e  altri  componenti  della  formula  tossicologicamente  o
ecotossicologicamente significativi. 
2.6.2. Analisi dei residui 
   i) il metodo deve essere in grado di determinare e confermare i 
      residui rilevanti  dal  punto  di  vista  tossicologico  o  per
l'ambiente 
   ii) i tassi medi di recupero devono essere tra il 70 % e il 110 %, 
      con una deviazione standard relativa inferiore o eguale a 20 %; 
  iii) per i residui presenti nei prodotti alimentari la 
      ripetibilita' deve essere inferiore ai seguenti valori: 
Livello dei Differenza Differenza 
  residui mg/kg in % 
   0,01 0,005 50 
   0,1 0,025 25 
   1 0,125 12,5 
   1 12,5 
i valori intermedi vengono determinati mediante interpolazione su  un
grafico bilogaritmico; 
  iv) per i residui presenti nei prodotti alimentari la 
      riproducibilita' deve essere inferiore ai seguenti valori: 
Livello dei Differenza Differenza 
  residui mg/kg in % 
   0,01 0,01 100 
   0,1 0,05 50 
   1 0,25 25 
   1 25 
i valori intermedi vengono determinati mediante interpolazione su  un
grafico bilogaritmico. 
  v) nel caso dell'analisi dei residui su piante, prodotti vegetali, 
      prodotti alimentari e mangimi o prodotti di origine animale 
      trattati, salvo nel caso in cui l'LMR o l'LMR proposto sia al 
      limite di determinazione, la sensibilita' dei  metodi  proposti
deve soddisfare i seguenti criteri: 
Limite di determinazione in funzione degli LMR proposti, provvisori o
comunitari: 
mg/kg mg/kg 
< 0,5 0,1 
  0,5 - 0,05 0,1 - 0,02 
< 0,05 LMR x 0,5 
2.7. Proprieta' fisiche e chimiche 
2.7.1. Se esiste una specifica  FAO  appropriata,  essa  deve  essere
rispettata. 
2.7.2. Se non esiste una specifica  FAO  appropriata,  le  proprieta'
chimiche e fisiche del prodotto devono essere  conformi  ai  seguenti
requisiti. 
a) Proprieta' chimiche: 
   La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato e 
   quello effettivo nel prodotto fitosanitario non deve superare, per 
   tutta la durata della vita commerciale del  prodotto  medesimo,  i
seguenti valori: 
Contenuto dichiarato Tolleranza 
in g/kg o g/l a 20ΠC 
sino a 25 piu' o meno 15 % formulazione omogenea 
                            piu' o meno 25 % formulazione non omogene 
> 25 sino a 100 piu' o meno 10 % 
> 100 sino a 250 piu' o meno 6 % 
> 250 sino a 500 piu' o meno 5 % 
> 500 piu' o meno 25 g/kg o + 25 g/l 
b) Proprieta' fisiche 
   Il prodotto fitosanitario deve soddisfare i criteri fisici 
   (inclusa la stabilita' all'immagazzinamento) specificati, per il 
   pertinente tipo di formulazione, nel "Manual  on  the  development
and use of FAO specifications for plant protection products". 
2.7.3. Se le etichette proposte  prevedono  l'uso  del  preparato  in
associazione con altri prodotti  fitosanitari  in  forma  di  miscela
estemporanea e/o se l'etichetta proposta  include  indicazioni  sulla
compatibilita' del preparato con altri prodotti fitosanitari in forma
di miscela estemporanea, questi prodotti devono essere fisicamente  e
chimicamente compatibili nella miscela estemporanea.