(Allegato VI)
                             ALLEGATO VI 
                   DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 
                 (Garanzia di qualita' del prodotto) 
1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema  di  qualita'
     approvato per l'ispezione finale del prodotto e  per  le  prove,
     secondo quanto specificato al  punto  3,  ed  e'  soggetto  alla
     sorveglianza prevista al punto 4. 
     Inoltre, per i prodotti immessi in commercio allo stato  sterile
     e per i soli  aspetti  della  fabbricazione  che  riguardano  il
     raggiungimento di tale stato ed  il  relativo  mantenimento,  il
     fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti  3  e
     4. 
2. La dichiarazione di conformita' e' l'elemento procedurale  con  il
     quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi previsti al punto
     1 garantisce  e  dichiara  che  i  prodotti  in  questione  sono
     conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
     soddisfano le disposizioni applicabili della direttiva. 
     Il fabbricante appone la marcatura CE  secondo  quanto  previsto
     all'articolo  17  e  redige   una   dichiarazione   scritta   di
     conformita'. Tale  dichiarazione  riguarda  un  dato  numero  di
     esemplari identificati di prodotti fabbricati ed  e'  conservata
     dal fabbricante. La marcatura CE  e'  corredata  del  numero  di
     identificazione dell'organismo designato che  svolge  i  compiti
     previsti nel presente allegato. 
3. Sistema di qualita' 
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda  di
     valutazione del proprio sistema di qualita'. 
     La domanda contiene le informazioni seguenti: 
     - nome e indirizzo del fabbricante; 
     - tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la 
       categoria di prodotti oggetto della procedura; 
     - una dichiarazione scritta secondo cui non e' stata presentata 
       ad un altro organismo designato una  domanda  per  gli  stessi
       prodotti; 
     - la documentazione del sistema di qualita'; 
     - l'impegno del fabbricante ad attenersi agli obblighi derivanti 
       dal sistema di qualita' approvato; 
     - l'impegno del fabbricante a garantire un funzionamento 
       adeguato e efficace del sistema di qualita' approvato; 
     - se del caso, la documentazione tecnica relativa ai tipi 
       approvati ed una copia degli attestati di certificazione CE; 
     - l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare 
       regolarmente  una  procedura  sistematica  atta   a   valutare
       l'esperienza acquisita nell'uso  dei  dispositivi  nella  fase
       successiva alla produzione  nonche'  a  prevedere  un  sistema
       appropriato cui ricorrere per applicare le  misure  correttive
       eventualmente  necessarie  in  particolare  nel   caso   degli
       incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante
       l'obbligo di informare le  autorita'  competenti,  non  appena
       egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti: 
       i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle 
             caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi 
           carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di 
              un dispositivo che possano causare o abbiano causato la 
             morte o un grave peggioramento dello stato di salute del 
           paziente o di un utilizzatore; 
       ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con 
            le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per 
            i motivi elencati al punto i) che inducono il fabbricante 
                a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi 
           appartenenti allo stesso tipo. 
3.2. Nell'ambito del sistema di qualita' si procede all'esame di ogni
     prodotto o di un campione rappresentativo  di  ciascun  lotto  e
     allo svolgimento delle prove necessarie, definite nella o  nelle
     norme applicabili di cui all'articolo 5, o di prove  equivalenti
     per verificare la conformita' al tipo  descritto  nell'attestato
     di certificazione CE e ai requisiti applicabili della direttiva.
     Tutti  gli  elementi,  requisiti  e  disposizioni  adottati  dal
     fabbricante devono figurare in  una  documentazione  ordinata  e
     sistematica  sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni
     scritte.  Tale  documentazione  del  sistema  di  qualita'  deve
     consentire di interpretare  in  maniera  uniforme  i  programmi,
     piani, manuali e fascicoli di qualita'. 
     Essa comprende una adeguata descrizione dei seguenti elementi: 
     - gli obiettivi di qualita' e l'organigramma, le responsabilita' 
       dei dirigenti  e  loro  poteri  in  materia  di  qualita'  dei
       prodotti; 
     - i controlli e le prove svolti dopo la fabbricazione; la 
       calibratura degli apparecchi  di  prova  deve  presentare  una
       rintracciabilita' adeguata; 
     - i mezzi di controllo dell'efficace funzionamento del sistema 
       di qualita'; 
     - i fascicoli di qualita', quali le relazioni di ispezione e i 
       dati delle prove, i dati delle tarature,  le  relazioni  sulle
       qualifiche del personale interessato, ecc. 
     Le verifiche summenzionate non si applicano agli  aspetti  della
     fabbricazione  che  riguardano  il  raggiungimento  dello  stato
     sterile. 
3.3. L'organismo designato procede ad una revisione  del  sistema  di
     qualita' per determinare se esso risponde ai requisiti  previsti
     al punto 3.2. Esso presume la conformita'  ai  requisiti  per  i
     sistemi  di  qualita'  che  applicano  le  corrispondenti  norme
     armonizzate. 
     Il gruppo incaricato  della  valutazione  comprende  almeno  una
     persona che possiede gia'  un'esperienza  di  valutazione  della
     tecnologia in questione. La procedura di  valutazione  comprende
     una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente
     motivati, presso la sede  dei  fornitori  del  fabbricante,  per
     controllare i processi di fabbricazione. 
     La decisione e' notificata  al  fabbricante.  Essa  contiene  le
     conclusioni del controllo e una valutazione motivata. 
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato
     il sistema di qualita' ogni progetto di  adeguamento  importante
     del sistema di qualita'. 
     L'organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se
     il sistema di qualita' modificato risponde ai requisiti previsti
     al punto 3.2. 
     Esso comunica la decisione al fabbricante dopo aver ricevuto  le
     informazioni summenzionate. La decisione contiene le conclusioni
     del controllo ed una valutazione motivata. 
4. Sorveglianza 
4.1. La sorveglianza  deve  garantire  che  il  fabbricante  soddisfi
     correttamente gli obblighi derivanti  dal  sistema  di  qualita'
     approvato. 
4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato  ad  accedere  ai
     fini  d'ispezione  ai  luoghi  di  ispezione,  di  prova  e   di
     conservazione e gli fornisce a tal fine  tutte  le  informazioni
     necessarie, in particolare: 
     - la documentazione del sistema di qualita'; 
     - la documentazione tecnica; 
     - i fascicoli di qualita', quali relazioni d'ispezione, dati di 
       prove, di taratura, relazioni sulle qualifiche  del  personale
       interessato, ecc. 
4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e  procede
     alle necessarie valutazioni per accertarsi  che  il  fabbricante
     applichi il sistema di qualita' e gli trasmette una relazione di
     valutazione. 
4.4. L'organismo designato puo' inoltre recarsi presso il fabbricante
     per visite impreviste. In occasione di tali visite,  l'organismo
     notificato puo' se necessario svolgere  o  fare  svolgere  delle
     prove per accertarsi  del  buon  funzionamento  del  sistema  di
     qualita' e  della  conformita'  della  produzione  ai  requisiti
     applicabili della presente direttiva. A tal  fine,  deve  essere
     esaminato un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato in
     loco dall'organismo notificato, e devono  essere  effettuate  le
     prove appropriate definite nella norma  corrispondente  o  nelle
     norme  corrispondenti  di  cui  all'articolo  5   oppure   prove
     equivalenti.  Se  uno  o  piu'  campioni  non   sono   conformi,
     l'organismo designato deve adottare gli opportuni provvedimenti.
     Esso presenta al fabbricante una relazione di visita e, se vi e'
     stata prova, una relazione delle prove. 
5. Disposizioni amministrative 
5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle  autorita'  nazionali,
     per almeno cinque anni dall'ultima  data  di  fabbricazione  del
     prodotto, i documenti seguenti: 
     - la dichiarazione di conformita'; 
     - la documentazione specificata al punto 3.1, settimo trattino; 
     - gli adeguamenti previsti al punto 3.4; 
     - le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste 
       all'ultimo trattino del punto 3.4 nonche' i punti 4.3 e 4.4; 
     - se del caso, il certificato di conformita' di cui all'allegato 
       III. 
5.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi
     designati, su richiesta,  le  informazioni  necessarie  relative
     alle approvazioni di sistemi di qualita' rilasciate, rifiutate o
     ritirate. 
6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa 
     Secondo  quanto  stabilito  all'articolo  11,  paragrafo  2,  il
     presente allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti  alla
     classe IIa, fatta salva la deroga seguente: 
6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2,  il  fabbricante  garantisce  e
     dichiara nella  dichiarazione  di  conformita'  che  i  prodotti
     appartenenti  alla  classe  IIa  sono  fabbricati   secondo   la
     documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato  VII  e
     rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva.