(Allegato F)
                                                           Allegato F 
              CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI 
                  GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI 
 
  1.  In  generale,  le  condizioni  per   il   conseguimento   delle
autorizzazioni generali, possono riguardare: 
   1.1. le esigenze fondamentali; 
   1.2. la fornitura delle  informazioni  necessarie  per  verificare
l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici; 
   1.3.  la  prevenzione  di  comportamenti  anticoncorrenziali   nei
mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad  assicurare
che  le  condizioni  economiche  siano  non  discriminatorie  e   non
provochino distorsioni della concorrenza; 
in particolare, nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazione
a disposizione del pubblico: 
   1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacita' di numerazione; 
   1.5. la protezione degli  utenti  e  degli  abbonati  al  fine  di
assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda: 
    1.5.1 l'approvazione preliminare da parte  dell'Autorita'  stessa
dei contratti tipo per abbonati, 
    1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate e documentate, 
    1.5.3  la  istituzione  di  una   procedura   per   dirimere   le
controversie, 
    1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni  delle  condizioni  di
accesso, incluse quelle attinenti alle  condizioni  economiche,  alla
qualita' ed alla disponibilita' del servizio; 
   1.6. il contributo  finanziario  per  la  fornitura  del  servizio
universale ove previsto; 
   1.7. la disponibilita' della banca dati  degli  utenti  necessaria
per la redazione dell'elenco generale degli abbonati; 
   1.8. la fornitura dei servizi di emergenza; 
   1.9.  l'interconnessione  delle  reti  e  l'interoperabilita'  dei
servizi; 
   1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili. 
   1.11. lo svolgimento di attivita' orientate  allo  sviluppo  della
ricerca  scientifica  e  tecnica,  anche  al   fine   di   realizzare
direttamente e indirettamente iniziative di formazione in materia  di
telecomunicazione ovvero il sostenimento  di  oneri  da  destinare  a
soggetti diversi dall'organismo autorizzato per il perseguimento  dei
medesimi obiettivi. 
  2. Le condizioni per il  rilascio  delle  licenze  individuali,  in
aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare; 
   2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza  con  lo
schema nazionale di numerazione; 
   2.2. la copertura geografica e della popolazione; 
   2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio; 
   2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto  territoriale,
comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati  e
sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture; 
   2.5. la durata delle licenze individuali tale da  garantire  l'uso
efficace  delle  frequenze  radio   e   delle   numerazioni   nonche'
l'utilizzazione di terreni pubblici o privati; 
   2.6. fornitura del servizio universale; 
   2.7. gli operatori che sono stati  notificati  tra  quelli  aventi
notevole forza di mercato significativa; 
   2.8. l'assetto societario, ivi compresa la  solidita'  finanziaria
ed il grado di competenza tecnica del richiedente; 
   2.9. la qualita', la disponibilita' e la continuita' del  servizio
e della rete; 
   2.10. la fornitura di linee affittate; 
   2.11. gli standard tecnici e di qualita' definiti dall'Autorita'.