(all. 6 - art. 1)
                                                          ALLEGATO VI
   CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
    6.1 - GENERALITA'
    Tutte le misure di protezione antincendio previste:
    - per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
    - per l'estinzione degli incendi;
    - per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
    - devono essere oggetto di sorveglianza,  controlli  periodici  e
mantenute in efficienza.
    6.2 - DEFINIZIONI
    Ai fini del presente decreto si definisce:
    -  SORVEGLIANZA:  controllo  visivo  atto  a  verificare  che  le
attrezzature  e  gli  impianti  antincendio   siano   nelle   normali
condizioni  operative,  siano facilmente accessibili e non presentino
danni materiali accertabili tramite esame visivo.    La  sorveglianza
puo'  essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree
protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
    - CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da  effettuarsi  con
frequenza  almeno  semestrale,  per verificare la completa e corretta
funzionalita' delle attrezzature e degli impianti.
    - MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a  mantenere
in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
    -  MANUTENZIONE  ORDINARIA:  operazione che si attua in loco, con
strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita  a  riparazioni
di  lieve  entita',  abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta
l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o  la  sostituzioni
di parti di modesto valore espressamente previste.
    -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non
puo' essere eseguito in loco o che, pur  essendo  eseguita  in  loco,
richiede  mezzi  di  particolare  importanza  oppure  attrezzature  o
strumentazioni particolari o  che  comporti  sostituzioni  di  intere
parti   di  impianto  o  la  completa  revisione  o  sostituzione  di
apparecchi  per  i  quali  non  sia  possibile   o   conveniente   la
riparazione.
    6.3 - VIE DI USCITA
    Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita,
quali   passaggi,   corridoi,   scale,   devono   essere  sorvegliate
periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e
da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso  di
esodo.
    Tutte  le  porte  sulle  vie di uscita devono essere regolarmente
controllate per assicurare che si  aprano  facilmente.  Ogni  difetto
deve essere riparato il piu' presto possibile ed ogni ostruzione deve
essere immediatamente rimossa.
    Particolare  attenzione  deve essere dedicata ai serramenti delle
porte.
    Tutte le porte resistenti al  fuoco  devono  essere  regolarmente
controllate  per  assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che
chiudano  regolarmente.  Qualora  siano   previsti   dispositivi   di
autochiusura,  il  controllo  deve  assicurare  che  la  porta  ruoti
liberamente   e   che   il   dispositivo   di   autochiusura    operi
effettivamente.
    Le  porte  munite  di  dispositivi  di chiusura automatici devono
essere controllate periodicamente per assicurare  che  i  dispositivi
siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte
devono essere tenute libere da ostruzioni.
    La  segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di
sorveglianza per assicurarne la visibilita' in caso di emergenza.
    Tutte le misure antincendio previste per migliorare la  sicurezza
delle  vie  di  uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione
fumo, devono essere verificati secondo le norme di  buona  tecnica  e
manutenzionati da persona competente.
    6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
    Il  datore  di  lavoro  e'  responsabile  del  mantenimento delle
condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione
antincendio.
    Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo  e
la   manutenzione   delle  attrezzature  ed  impianti  di  protezione
antincendio in  conformita'  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
    Scopo dell'attivita' di sorveglianza, controllo e manutenzione e'
quello  di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od
impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento  ed  uso
dei presidi antincendio.
    L'attivita'  di controllo periodica e la manutenzione deve essere
eseguita da personale competente e qualificato.