Allegato 6
Indicazioni di massima per la definizione di edificio
e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14
1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la
cui definizione e' riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unita' strutturali minime di
intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da
altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come
normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio
edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire
parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu'
edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo
interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono
identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti
il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e'
possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente
dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce
l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo' rappresentare
il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo
complesso.
a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di
accesso ai contributi puo' essere prodotta dall'Amministratore in
conformita' al regolamento adottato dal condominio.
b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimita',
con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della
comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di
cui al comma 5 dell'articolo 14.
c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono
ad individuare il professionista incaricato della progettazione e
successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il
rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere su un conto
corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del
contributo e' quella risultante alla data di emanazione del presente
provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a
totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione
preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo
viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio
ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di
somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In
alternativa, le Regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo
dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di
somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima
rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle
opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al
momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali
previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti
strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata
del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso
di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale e'
erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo
statico.
5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene
documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture
quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonche' con la
presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo
della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta
appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita nel
contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni
settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti
strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei
prezziari regionali.