Art. 3. Zona di produzione delle uve 3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Longiano, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: sono compresi gli interi territori amministrativi dei comuni di Montiano e Borghi. Il confine a valle per i comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone e' delimitato dalla s.s. 9 via Emilia; ad Ovest dal confine del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via Ca' Vecchia e si prosegue verso Sud fino all'abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la via Fageto percorsa fino all'incrocio con la via Rudigliano ed attraverso l'abitato di Ardiano si prosegue fino all'incrocio con la via Garampa (s.p. 75) e per via Garampa fino all'abitato di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa e si risale in localita' Ca' di Quagliotto e si prosegue per la s.p. 11 attraversando gli abitati di Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al confine regionale e del comune di Sarsina. Ad Est dal confine con la provincia di Rimini sulla s.s. 9 via Emilia in localita' Ponte di Mezzo lungo il confine con la provincia di Rimini verso Sud fino all'incrocio con il confine regionale e lungo questo fino all'incrocio con il confine del comune di Sarsina con la via Savignano di Rigo - Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche).