(Allegato 5-art. 3)
                               Art. 3. 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    3.1. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione
dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna»  Sangiovese
con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Longiano, anche con
la menzione riserva, comprende l'area  di  seguito  delimitata:  sono
compresi gli interi territori amministrativi dei comuni di Montiano e
Borghi. Il confine a valle per i comuni di Longiano e  Savignano  sul
Rubicone e' delimitato dalla s.s. 9 via Emilia; ad Ovest dal  confine
del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via  Ca'
Vecchia e si prosegue verso Sud fino all'abitato di Calisese  che  si
attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa  fino
alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la  via  Fageto
percorsa fino  all'incrocio  con  la  via  Rudigliano  ed  attraverso
l'abitato di Ardiano si prosegue fino all'incrocio con la via Garampa
(s.p. 75) e per via Garampa fino all'abitato di Montecodruzzo da  cui
si discende fino al torrente Ansa e si risale  in  localita'  Ca'  di
Quagliotto e si prosegue per la s.p. 11 attraversando gli abitati  di
Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al  confine
regionale e del  comune  di  Sarsina.  Ad  Est  dal  confine  con  la
provincia di Rimini sulla s.s. 9 via Emilia  in  localita'  Ponte  di
Mezzo lungo il confine con la provincia  di  Rimini  verso  Sud  fino
all'incrocio  con  il  confine  regionale   e   lungo   questo   fino
all'incrocio con  il  confine  del  comune  di  Sarsina  con  la  via
Savignano di Rigo - Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche).