(Allegato 6)
                                                           Allegato 6 
 
Indicazioni di massima per  la  definizione  di  edificio  e  per  le
          procedure di erogazione dei contributi - art. 14 
 
    1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la
cui definizione e' riportata di seguito. 
    2. Gli edifici sono intesi  come  unita'  strutturali  minime  di
intervento. Gli edifici possono essere  isolati,  ossia  separati  da
altri edifici da spazi (strade, piazze) o  da  giunti  sismici,  come
normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in  acciaio
edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire
parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu'
edifici, anche realizzati con tecnologie  diverse,  in  qualche  modo
interagiscono  fra  di  loro  in  caso  di  sisma  ed  essi   vengono
identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti
il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e'  bassa  e'
possibile studiare l'intervento considerando l'edificio  indipendente
dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e'  il  progettista  definisce
l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo'  rappresentare
il comportamento strutturale, oppure considera  l'aggregato  nel  suo
complesso. 
      a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda  di
accesso ai contributi puo'  essere  prodotta  dall'Amministratore  in
conformita' al regolamento adottato dal condominio. 
      b.   Nel   caso   di   comunioni   i   proprietari    designano
all'unanimita',  con  apposita  scrittura  privata   o   procura   un
rappresentante  della  comunione.  Questi  provvede  a  redigere   la
richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. 
      c.  L'Amministratore  o  il  rappresentante   della   comunione
provvedono  ad  individuare  il   professionista   incaricato   della
progettazione    e    successivamente     l'impresa     realizzatrice
dell'intervento. Il rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere
su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione. 
    3. La superficie a cui si fa riferimento  per  la  determinazione
del contributo e' quella  risultante  alla  data  di  emanazione  del
presente provvedimento; eventuali ampliamenti  consentiti  dal  piano
case sono a totale carico  del  beneficiario.  Nel  caso  in  cui  la
ricostruzione preveda una superficie inferiore a  quella  originaria,
l'incentivo  viene  calcolato   con   riferimento   alla   superficie
dell'edificio ricostruito. 
    4. I contributi sono concessi dalle regioni, con il versamento di
somme  corrispondenti  agli  stati  di  avanzamento  dei  lavori.  In
alternativa, le regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo
dei contributi e li  autorizzano  all'erogazione  ai  beneficiari  di
somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una  prima
rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del  valore  delle
opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al
momento dell'esecuzione del 70% del valore  delle  opere  strutturali
previste  ivi  comprese  le  opere  di  finitura  e  degli   impianti
strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata
del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori.  Nel  caso
di lavori che richiedano  il  collaudo  statico  la  rata  finale  e'
erogata al momento della presentazione del  certificato  di  collaudo
statico. 
    5. Il raggiungimento  di  ciascuno  stato  di  avanzamento  viene
documentato dal beneficiario  mediante  presentazione  delle  fatture
quietanzate di  pagamento  dell'impresa  esecutrice  nonche'  con  la
presentazione del SAL redatto dal Direttore dei  lavori,  comprensivo
della documentazione fotografica degli interventi effettuati. 
    6. In caso di superamento dei termini  di  conclusione  la  ditta
appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita  nel
contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo  per  ogni
settimana di ritardo. 
    7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti
strutturali  devono  essere  non  superiori  a  quelli  previsti  nei
prezziari regionali.