Allegato 6 Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - art. 14 1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione e' riportata di seguito. 2. Gli edifici sono intesi come unita' strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali piu' ampi. In questo secondo caso piu' edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e' possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce l'unita' minima di intervento che ragionevolmente puo' rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso. a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi puo' essere prodotta dall'Amministratore in conformita' al regolamento adottato dal condominio. b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimita', con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante puo' essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione. 3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo e' quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito. 4. I contributi sono concessi dalle regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata e' erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale e' erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico. 5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonche' con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati. 6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice e' soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo. 7. I prezzi utilizzati per la contabilita' dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.