Allegato VI
(articoli 14 e 23)
Modulo C
Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione e' la parte della procedura di valutazione della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai
punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i prodotti interessati sono
conformi al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e
rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' il processo
di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei
prodotti al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame UE
per tipo e alle prescrizioni del presente decreto.
3. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita'
3.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita'
quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto conforme
al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e alle
prescrizioni del presente decreto.
3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita'
per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto e' stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il
modello del prodotto per cui e' stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle
autorita' competenti su richiesta.
4. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 3 spettanti al fabbricante possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.
5. Emissioni gas di scarico - Procedura supplementare di controllo
sui prodotti
Nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, quando il livello
qualitativo del prodotto appare insoddisfacente si applica la
seguente procedura:
un motore e' prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta
nell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005
come sostituito dall'allegato I del presente decreto. I motori di
prova sono rodati, parzialmente o completamente, conformemente alle
specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico
specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite
di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del
2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto, il
fabbricante puo' chiedere che le misure siano effettuate su un
campione di motori di serie comprendente il motore prelevato
inizialmente. Per garantire la conformita' del campione di motori con
i requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico
descritto nell'allegato XIII.