(Allegato VI)
 
                                                          Allegato VI 
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) 
MODULO C1: CONFORMITA' AL TIPO BASATA  SUL  CONTROLLO  INTERNO  DELLA
  PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE. 
    1. La conformita' al tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale,  e'
la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2,  3  e  4,  e
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  i
prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel  certificato
di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad
essi applicabili. 
    2. Produzione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei prodotti fabbricati al tipo oggetto  del  certificato
di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. 
    3. Controlli sul prodotto 
    Per  ogni  singolo  prodotto  fabbricato,  il  fabbricante   deve
effettuare, o far effettuare, una o piu' prove su uno o piu'  aspetti
specifici del prodotto stesso per verificarne la conformita' al  tipo
descritto nel certificato  di  esame  UE  del  tipo  e  ai  requisiti
pertinenti del presente decreto. Tali prove sono  eseguite  sotto  la
responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante. 
    Durante il processo  di  fabbricazione,  il  fabbricante  appone,
sotto  la  responsabilita'  dell'organismo  notificato,   il   numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
    4. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita' 
    4.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singolo
prodotto diverso da un componente, conforme  al  tipo  descritto  nel
certificato di esame UE del  tipo  e  rispondente  ai  requisiti  del
presente decreto ad esso applicabili. 
    4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita' UE per un modello del prodotto diverso da un componente e
deve tenerla a disposizione delle autorita' nazionali per un  periodo
di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un  componente
e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE deve
identificare tale modello di prodotto per cui e' stata compilata. 
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente. 
    4.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato  di  conformita'
deve  identificare  il  modello  di  componente  per  cui  e'   stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve  accompagnare
ogni componente. 
    5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante di cui al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.