Allegato VI
(articolo 8, comma 1)
Modalita' generali per la conduzione delle istruttorie e dei
controlli
1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di
rinnovo
L'istruttoria e' specificamente finalizzata a consentire
all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio
conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a
ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro:
delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo
29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle condizioni che garantiscono la conformita'
dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello
stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle modalita' previste per conseguire un livello elevato di
protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato
dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti
che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita'
significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche
equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di
emissione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua
ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con
riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili,
senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una
tecnologia specifica;
dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di
inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite
fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT»
applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni
per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi
dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152);
delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la
protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione
e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande
distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa
procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di comunicazione (ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di
normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto
dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
della eventuale indicazione del numero massimo, della massima
durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di
emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere
senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma
7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni
diverse dal normale esercizio;
delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione
(ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152);
delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di
Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto
ambientale conclusosi sull'installazione;
delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche
misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-sexies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle
eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate
opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di
quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate
necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel
procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo
29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-quater,
comma 4 del decreto legislativo n. 152/06;
delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e
al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva
delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo
dell'energia.
A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari
sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati,
nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici.
Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite da
diversi gestori, l'autorita' competente assicura l'unificazione del
procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte piu'
autorita' competenti e' garantito il coordinamento istruttorio, se
possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi.
2. Istruttoria per riesame
Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore
invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione
corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di
autorizzazione integrata ambientale alle attivita' interessate dal
riesame.
In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le
istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal
riesame.
Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore
invia all'autorita' competente un aggiornamento della domanda di
autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata
ambientale.
In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per riesame
con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione.
3. Istruttoria per modifiche sostanziali
Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali
all'installazione, il gestore invia all'autorita' competente una
nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente
rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi
dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate.
In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le
istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate
dalle modifiche progettate.
A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la
necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita' di intere
parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori,
generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La
necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende
dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli
effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi.
Inoltre nel valutare la sostanzialita' di una modifica e'
necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche
precedentemente intervenute, gia' giudicate non sostanziali, per
evitare che interventi significativi sull'installazione siano
giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati.
4. Istruttoria per modifiche non sostanziali
Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali
all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
In tal caso le attivita' istruttorie si articolano secondo le
seguenti modalita':
analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non
siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso
contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata
ambientale o delle relative condizioni.
Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato
articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, segnali che tale seconda attivita' e' a suo giudizio
propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorita'
competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia
nella individuazione delle priorita' istruttorie.
5. Controlli
Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n.
152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a
tariffa le azioni svolte dall'autorita' di controllo (ivi
individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
In particolare tali attivita' consistono in:
verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa
dal gestore in attuazione dell'AIA;
verifica dei controlli a carico del gestore con particolare
riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di
prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di
emissione;
verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto
degli obblighi di comunicazione;
eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate
sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis,
programmate ai sensi del comma 11-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte;
eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi
entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave
inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto
posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli
strumenti;
eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e
misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente
contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione
integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai
sensi dall'art. 29-decies comma 11-ter del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita'
di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti
necessari.
A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo
sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di
monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono
inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune verifiche.
Ferma restando la facolta' per l'autorita' di controllo di fissare
autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita
in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da
parte dell'ente di controllo, nonche' il numero e il tipo degli
eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di
ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere
preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la
programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies,
comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Cio'
anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa
annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri
dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente di controllo,
modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza
maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorita' competente,
l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare all'annualita'
successiva le attivita' eventualmente non condotte nell'anno,
garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e
contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe gia'
versate.
Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede
prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste
nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA,
anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di
monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed
analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati
equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.