Allegato VI
"Allegato V
alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Parte I
Emissioni di polveri provenienti da attivita' di produzione,
manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali
polverulenti.
1. Disposizioni generali
1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati,
trasportati, immagazzinati, caricati e scaricati materiali
polverulenti, il gestore deve adottare apposite misure per il
contenimento delle emissioni di polveri.
1.2. Nei casi di cui al punto 1.1. l'autorita' competente puo'
altresi' stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento delle
emissioni di polveri tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
- pericolosita' delle polveri;
- flusso di massa delle emissioni;
- durata delle emissioni;
- condizioni meteorologiche;
- condizioni dell'ambiente circostante.
2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.
2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la
produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita,
la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la
pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti
devono essere incapsulati.
2.2. Se l'incapsulamento non puo' assicurare il contenimento
ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai
punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali
polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di
abbattimento.
3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.
3.1. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere
utilizzati dispositivi chiusi.
3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non e', in tutto o in
parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate
ad un idoneo impianto di abbattimento.
3.3. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti, ove
tecnologicamente possibile, devono essere installati impianti di
aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo
sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di
impianti di scarico pneumatici o - canali di scarico per veicoli su
strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.
3.4. Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non e'
possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si
deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata
altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la
piu' bassa velocita' che e' tecnicamente possibile conseguire per
l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di
deflettori oscillanti.
3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da
trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e
convogliata ad un impianto di abbattimento.
3.6. La copertura delle strade, ove possibile, deve essere
realizzata in materiali che ne consentano la regolare pulizia; ove
cio' non sia possibile, deve essere presente un adeguato sistema di
bagnatura.
3.7 Nel caso di operazioni di carico di silos da autobotte, la
tubazione di raccordo, al termine delle operazioni di carico, deve
essere svuotata prima di essere scollegata; in alternativa deve
essere previsto uno specifico impianto di captazione e trattamento
delle polveri residue presenti all'interno della tubazione di
raccordo.
4. Stoccaggio di materiali polverulenti.
4.1. L'autorita' competente puo' stabilire specifiche prescrizioni
per lo stoccaggio dei materiali polverulenti tenendo conto, in
particolare, dei seguenti elementi:
- possibilita' di stoccaggio in silos;
- possibilita' di realizzare una copertura della sommita' e di
tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le
attrezzature ausiliarie;
- possibilita' di realizzare una copertura della superficie, per
esempio utilizzando stuoie;
- possibilita' di stoccaggio su manti erbosi;
- possibilita' di costruire terrapieni coperti di verde,
piantagioni e barriere frangivento;
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.
5. Materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di
sostanze.
5.1. Si applica sempre la prescrizione piu' severa tra quelle
previste ai punti precedenti, nel caso in cui i materiali
polverulenti contengano sostanze comprese nelle classi riportate
nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco:
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Classe Indicazione di pericolo
Classe I H340, H350, H360
Classe II H341, H351, H361, H300, H310, H330,
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Parte II
Emissioni in forma i gas o vapore derivanti alla lavorazione,
trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide
1. Pompe.
1.1. Il gestore deve garantire una tenuta efficace delle pompe
utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide.
1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita
l'efficace tenuta delle pompe, devono essere installati idonei
sistemi di aspirazione delle perdite di gas o vapore e sistemi di
convogliamento ad impianti di abbattimento.
2. Compressori.
2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del liquido residuo
conseguente all'arresto dei compressori utilizzati per i gas.
3. Raccordi a flangia.
3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al caso in
cui vi defluiscono miscele, devono essere usati soltanto se
garantiscono un buon livello di tenuta.
4. Valvolame.
4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sistemi
di tenuta.
5. Campionamento.
5.1. I punti in cui si prelevano campioni di sostanze organiche
liquide devono essere incapsulati o dotati di dispositivi di
bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo.
5.2. Durante il prelievo dei campioni il prodotto di testa deve
essere rimesso in circolo o completamente raccolto.
6. Caricamento.
6.1 Nel caricamento di sostanze organiche liquide devono essere
assunte speciali misure per il contenimento delle emissioni, come
l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in un impianto
di abbattimento.