(Allegato VI)
 
                             Allegato VI 
 
                             "Allegato V 
 
   alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
                               Parte I 
 
Emissioni  di  polveri  provenienti  da  attivita'   di   produzione,
manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio  di  materiali
                            polverulenti. 
 
  1. Disposizioni generali 
  1.1. Nei casi in cui in uno stabilimento siano prodotti manipolati,
trasportati,   immagazzinati,   caricati   e   scaricati    materiali
polverulenti,  il  gestore  deve  adottare  apposite  misure  per  il
contenimento delle emissioni di polveri. 
  1.2. Nei casi di cui al  punto  1.1.  l'autorita'  competente  puo'
altresi' stabilire specifiche prescrizioni per il contenimento  delle
emissioni di polveri tenendo  conto,  in  particolare,  dei  seguenti
elementi: 
  - pericolosita' delle polveri; 
  - flusso di massa delle emissioni; 
  - durata delle emissioni; 
  - condizioni meteorologiche; 
  - condizioni dell'ambiente circostante. 
  2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti. 
  2.1. I macchinari e i  sistemi  usati  per  la  preparazione  o  la
produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la  cernita,
la   miscelazione,   il   riscaldamento,   il   raffreddamento,    la
pellettizzazione e  la  bricchettazione)  di  materiali  polverulenti
devono essere incapsulati. 
  2.2.  Se  l'incapsulamento  non  puo'  assicurare  il  contenimento
ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento  ai
punti di  introduzione,  estrazione  e  trasferimento  dei  materiali
polverulenti, devono essere convogliate  ad  un  idoneo  impianto  di
abbattimento. 
  3. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti. 
  3.1. Per il  trasporto  di  materiali  polverulenti  devono  essere
utilizzati dispositivi chiusi. 
  3.2. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non  e',  in  tutto  o  in
parte, possibile, le emissioni polverulenti devono essere convogliate
ad un idoneo impianto di abbattimento. 
  3.3. Per il carico e lo scarico  dei  materiali  polverulenti,  ove
tecnologicamente possibile,  devono  essere  installati  impianti  di
aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti: 
  - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento,  lo
sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; 
  - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; 
  - attrezzature di ventilazione, operanti come parte  integrante  di
impianti di scarico pneumatici o - canali di scarico per  veicoli  su
strada o rotaie; 
  - convogliatori aspiranti. 
  3.4. Se nella movimentazione  dei  materiali  polverulenti  non  e'
possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si
deve  mantenere,  possibilmente  in  modo  automatico,  una  adeguata
altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di  scarico,  la
piu' bassa velocita' che e'  tecnicamente  possibile  conseguire  per
l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di
deflettori oscillanti. 
  3.5. Nel caricamento di materiali polverulenti  in  contenitori  da
trasporto chiusi,  l'aria  di  spostamento  deve  essere  raccolta  e
convogliata ad un impianto di abbattimento. 
  3.6.  La  copertura  delle  strade,  ove  possibile,  deve   essere
realizzata in materiali che ne consentano la  regolare  pulizia;  ove
cio' non sia possibile, deve essere presente un adeguato  sistema  di
bagnatura. 
  3.7 Nel caso di operazioni di carico  di  silos  da  autobotte,  la
tubazione di raccordo, al termine delle operazioni  di  carico,  deve
essere svuotata prima  di  essere  scollegata;  in  alternativa  deve
essere previsto uno specifico impianto di  captazione  e  trattamento
delle  polveri  residue  presenti  all'interno  della  tubazione   di
raccordo. 
  4. Stoccaggio di materiali polverulenti. 
  4.1. L'autorita' competente puo' stabilire specifiche  prescrizioni
per lo  stoccaggio  dei  materiali  polverulenti  tenendo  conto,  in
particolare, dei seguenti elementi: 
  - possibilita' di stoccaggio in silos; 
  - possibilita' di realizzare una  copertura  della  sommita'  e  di
tutti i  lati  del  cumulo  di  materiali  sfusi,  incluse  tutte  le
attrezzature ausiliarie; 
  - possibilita' di realizzare una copertura  della  superficie,  per
esempio utilizzando stuoie; 
  - possibilita' di stoccaggio su manti erbosi; 
  -  possibilita'  di  costruire   terrapieni   coperti   di   verde,
piantagioni e barriere frangivento; 
  - umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo. 
  5.  Materiali  polverulenti  contenenti  specifiche  categorie   di
sostanze. 
  5.1. Si applica sempre  la  prescrizione  piu'  severa  tra  quelle
previste  ai  punti  precedenti,  nel  caso  in   cui   i   materiali
polverulenti contengano  sostanze  comprese  nelle  classi  riportate
nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco: 
 
    

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   Classe                    Indicazione di pericolo
  Classe I                       H340, H350, H360
  Classe II            H341, H351, H361, H300, H310, H330,
--------------------------------------------------------------------

    
 
                              Parte II 
 
Emissioni in  forma  i  gas  o  vapore  derivanti  alla  lavorazione,
    trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide 
 
  1. Pompe. 
  1.1. Il gestore deve garantire  una  tenuta  efficace  delle  pompe
utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide. 
  1.2 Nei casi previsti dal punto 1.1, ove non possa essere garantita
l'efficace  tenuta  delle  pompe,  devono  essere  installati  idonei
sistemi di aspirazione delle perdite di gas o  vapore  e  sistemi  di
convogliamento ad impianti di abbattimento. 
  2. Compressori. 
  2.1. Il gestore deve effettuare il degasaggio del  liquido  residuo
conseguente all'arresto dei compressori utilizzati per i gas. 
  3. Raccordi a flangia. 
  3.1. I raccordi a flangia, con particolare riferimento al  caso  in
cui  vi  defluiscono  miscele,  devono  essere  usati   soltanto   se
garantiscono un buon livello di tenuta. 
  4. Valvolame. 
  4.1. Le valvole devono essere rese ermetiche con  adeguati  sistemi
di tenuta. 
  5. Campionamento. 
  5.1. I punti in cui si prelevano  campioni  di  sostanze  organiche
liquide  devono  essere  incapsulati  o  dotati  di  dispositivi   di
bloccaggio, al fine di evitare emissioni durante il prelievo. 
  5.2. Durante il prelievo dei campioni il  prodotto  di  testa  deve
essere rimesso in circolo o completamente raccolto. 
  6. Caricamento. 
  6.1 Nel caricamento di sostanze  organiche  liquide  devono  essere
assunte speciali misure per il  contenimento  delle  emissioni,  come
l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico in  un  impianto
di abbattimento.