Allegato E Procedure di arbitrato e conciliazione Parte I: Procedura di arbitrato La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione si articola come segue: Art. 1 1. Una Parte puo' avviare il procedimento di arbitrato conformemente all'articolo 25 della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica e' accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' controversa. 2. La parte ricorrente notifica al Segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformita' alle previsioni dell'articolo 25 della Convenzione. La notifica e' corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni cosi' ricevute a tutte le Parti.