(Allegato E Parte I-art. 1)
 
                                                           Allegato E 
 
  Procedure di arbitrato e conciliazione 
  Parte I: Procedura di arbitrato 
  La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al  paragrafo  2,
lettera a), dell'articolo 25 della presente Convenzione  si  articola
come segue: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Una  Parte  puo'   avviare   il   procedimento   di   arbitrato
conformemente all'articolo 25  della  presente  Convenzione  mediante
notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della
controversia.  La  notifica  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione
esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere alla  procedura  di
arbitrato, unitamente a tutti i  documenti  giustificativi  e  indica
l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della  presente
Convenzione la cui interpretazione o applicazione e' controversa. 
  2. La parte  ricorrente  notifica  al  Segretariato  il  fatto  che
sottopone  una  controversia  ad  arbitrato   in   conformita'   alle
previsioni  dell'articolo  25  della  Convenzione.  La  notifica   e'
corredata  della  notifica  scritta  della  parte  ricorrente,  della
dichiarazione esplicita in relazione alla volonta' di ricorrere  alla
procedura di arbitrato e  dei  documenti  giustificativi  di  cui  al
precedente paragrafo 1.  Il  Segretariato  comunica  le  informazioni
cosi' ricevute a tutte le Parti.