(Allegato E Parte I-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
  1. Qualora una delle  parti  della  controversia  non  si  presenti
davanti al tribunale arbitrale o non difenda la  sua  causa,  l'altra
parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento  e  di
pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o  la  sua
astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al
procedimento. 
  2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale
deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.