Art. 13 1. Qualora una delle parti della controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte puo' chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento. 2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.