(Allegato E Parte I-art. 14)
 
                               Art. 14 
 
  Il tribunale arbitrale  pronuncia  la  decisione  definitiva  entro
cinque mesi a decorrere dalla data  in  cui  e'  stato  istituito  al
completo di tutti i membri, a meno che ritenga necessario  prolungare
tale termine per un periodo che non deve  superare  ulteriori  cinque
mesi.