(Allegato E Parte I-art. 16)
 
                               Art. 16 
 
  La decisione finale e' vincolante per le parti della  controversia.
L'interpretazione della presente  Convenzione  resa  dalla  decisione
finale e' vincolante per  una  Parte  che  interviene  ai  sensi  del
precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione  in
relazione alla quale tale Parte e' intervenuta. La  decisione  finale
e' inappellabile, a meno che  le  parti  della  controversia  abbiano
preventivamente convenuto una procedura d'appello.