Art. 16 La decisione finale e' vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente Convenzione resa dalla decisione finale e' vincolante per una Parte che interviene ai sensi del precedente articolo 10 nella misura in cui riguarda una questione in relazione alla quale tale Parte e' intervenuta. La decisione finale e' inappellabile, a meno che le parti della controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.