(Allegato E Parte I-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
  1. Se la controversia e'  sottoposta  ad  arbitrato  ai  sensi  del
precedente  articolo  1,  viene  costituito  un  tribunale  arbitrale
composto da tre membri. 
  2. Ciascuna delle parti della controversia designa  un  arbitro;  i
due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che
funge da presidente del tribunale. In caso di controversia  tra  piu'
di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro
di comune accordo. Il presidente del tribunale  non  deve  essere  un
cittadino di una delle parti in causa, ne' avere la propria residenza
abituale nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una
di esse, ne'  essersi  gia'  occupato  della  questione  a  qualsiasi
titolo. 
  3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la  procedura
prevista per la nomina iniziale.