Art. 2 1. Se la controversia e' sottoposta ad arbitrato ai sensi del precedente articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri. 2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra piu' di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, ne' avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, ne' essere al servizio di una di esse, ne' essersi gia' occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.