(Allegato E Parte I-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
  Le parti della controversia  agevolano  l'attivita'  del  tribunale
arbitrale  e,  in  particolare,  utilizzano  tutti  i  mezzi  a  loro
disposizione per: 
    a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e  gli
strumenti pertinenti; e 
    b) consentire al tribunale, qualora  sia  necessario,  di  citare
testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.