Art. 7 Le parti della controversia agevolano l'attivita' del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per: a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.