(Allegato E Parte I-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
  A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle
particolari  circostanze  del  caso,  i  costi  del  tribunale   sono
suddivisi  in  parti  uguali  tra  le  parti  alla  controversia.  Il
tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un  estratto
finale alle parti.