(Allegato 6)
                   (Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies) 
 
        ALLEGATO 6 (ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003) 
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI  CITATI  ALL'ARTICOLO  98
    ALL'ARTICOLO 98- DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES 
 
                               Parte A 
   Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies 
 
Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A  si  applica  ai
consumatori  e  ad  altre  categorie  di  utenti  finali  qualora  il
Ministero,  sentita  l'Autorita',  abbia  aumentato   i   beneficiari
dell'articolo 98 comma  2.  Se  applicata  sulla  base  dell'articolo
98-duodetricies, la parte A  si  applica  alle  categorie  di  utenti
finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorita', a eccezione delle
lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano  ai  soli
consumatori. 
 
a)Fatturazione dettagliata 
 
      Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla
      tutela dei dati personali e  della  vita  privata,  l'Autorita'
      puo' fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i
      fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti  finali  per
      consentire a questi: 
 
      1) di verificare e controllare le spese generate  dall'uso  dei
      servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o  dei
      servizi di comunicazione interpersonale basati  sul  numero  ai
      fini dell'articolo 98-duodetricies; 
 
      2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete  e
      dei servizi e le spese che ne derivano, in modo  da  esercitare
      un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. 
 
      Ove opportuno, gli utenti finali possono  ottenere,  a  tariffe
      ragionevoli o gratuitamente, un maggior  livello  di  dettaglio
      delle fatture. 
 
      Tali fatture dettagliate  includono  un  riferimento  esplicito
      all'identita'  del  fornitore  e  alla  durata  dei  servizi  a
      tariffazione maggiorata,  a  meno  che  l'utente  finale  abbia
      richiesto che tali informazioni non siano  menzionate.  Non  e'
      necessario  che  le  chiamate  gratuite  per  l'utente  finale,
      comprese le chiamate ai numeri  di  emergenza,  siano  indicate
      nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorita'  puo'
      imporre    agli    operatori    di    fornire     gratuitamente
      l'identificazione della linea chiamante. 
 
b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita  o  di  MMS  o  SMS
premium o,  ove  cio'  sia  tecnicamente  fattibile,  altri  tipi  di
applicazioni analoghe (servizio gratuito) 
 
      Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale,  previa
      richiesta ai fornitori di servizi  di  comunicazione  vocale  o
      servizi di comunicazione interpersonale basati  sul  numero  ai
      fini dell'articolo 98-duodetricies, puo' impedire  che  vengano
      effettuate  chiamate  in  uscita  di  tipo  definito  o   verso
      determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS  premium
      o  altri   tipi   di   applicazioni   analoghe   verso   queste
      destinazioni. 
 
c)Sistemi di pagamento anticipato 
 
      L'Autorita'  puo'  imporre  ai   fornitori   di   proporre   ai
      consumatori modalita' di  pagamento  anticipato  per  l'accesso
      alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei
      servizi di comunicazione vocale, o dei  servizi  di  accesso  a
      internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale  basati
      sul numero ai fini all'articolo 98-duodetricies. 
 
d)Pagamento rateale del contributo di allacciamento 
 
      L'Autorita' puo' imporre ai fornitori l'obbligo di  autorizzare
      i  consumatori  a  scaglionare  nel  tempo  il  pagamento   del
      contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione
      elettronica. 
 
e)Mancato pagamento delle fatture 
 
      Per  la  riscossione  delle  fatture  non  pagate  emesse   dai
      fornitori,  l'Autorita'  autorizza  l'applicazione  di   misure
      specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai  principi  di
      proporzionalita'   e   non   discriminazione.    Tali    misure
      garantiscono che  l'utente  finale  sia  informato  con  debito
      preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del
      collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi  di
      frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di  ripetuti  mancati
      pagamenti e per  quanto  tecnicamente  fattibile,  tali  misure
      garantiscono che sia interrotto solo il  servizio  interessato.
      La cessazione del  collegamento  per  mancato  pagamento  delle
      fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente
      finale.  Prima  della  totale   cessazione   del   collegamento
      l'Autorita' puo' autorizzare un  periodo  di  servizio  ridotto
      durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che  non
      comportano un addebito per l'utente finale (ad esempio chiamate
      al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso  ai
      servizi internet, definito dagli Stati membri alla  luce  delle
      condizioni nazionali. 
 
f)Consigli tariffari 
      La procedura in base  alla  quale  gli  utenti  finali  possono
      chiedere  al  fornitore  di  offrire  informazioni  su  tariffe
      alternative piu' economiche, se disponibili. 
 
g)Controllo dei costi 
      La procedura in base alla quale i fornitori  offrono  strategie
      diverse, se ritenute idonee  dall'Autorita'  per  tenere  sotto
      controllo i costi dei servizi  di  comunicazione  vocale  o  di
      accesso  a   internet,   o   dei   servizi   di   comunicazione
      interpersonale  basati  sul  numero   ai   fini   dell'articolo
      98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti  di  segnalazione  ai
      consumatori di consumi anomali o eccessivi. 
 
h)Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi 
      La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la
      facolta' di fatturazione dei fornitori  di  servizi  terzi  che
      usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a  internet
      o di servizi di  comunicazione  interpersonale  accessibili  al
      pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi. 
 
                               Parte B 
           Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies 
 
a)Identificazione della linea chiamante 
 
      Prima di instaurare la comunicazione  la  parte  chiamata  puo'
      visualizzare il numero della parte chiamante. 
 
      Questa opzione e' fornita nel rispetto della normativa relativa
      alla tutela dei dati  personali  e  della  vita  privata  e  in
      particolare della direttiva 2002/58/CE. 
 
      Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile,  gli  operatori
      forniscono  dati  e  segnali  per  facilitare  l'offerta  delle
      prestazioni di  identificazione  della  linea  chiamante  e  di
      composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati
      membri. 
 
b)Inoltro di  posta  elettronica  o  accesso  ai  messaggi  di  posta
elettronica dopo la risoluzione del contratto  con  un  fornitore  di
servizio di accesso a internet 
 
Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli  utenti
finali che risolvono il contratto con un  fornitore  di  servizio  di
accesso a internet di  accedere  ai  messaggi  di  posta  elettronica
ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta  elettronica  basati
sul nome commerciale o sul  marchio  dell'ex  fornitore,  durante  il
periodo considerato  necessario  e  proporzionato  dall'Autorita',  o
trasferire i messaggi di posta elettronica  inviati  a  tale  o  tali
indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo  di  posta
elettronica specificato dagli utenti finali. 
 
                               Parte C 
Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita'  del  numero
                di cui all'articolo 98-octies decies 
 
La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri
telefonici appartenenti al piano  di  numerazione  nazionale  che  ne
facciano  richiesta  devono  poter   conservare   i   propri   numeri
indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica: 
 
a)nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e 
 
b)nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. 
 
La presente parte non si applica alla  portabilita'  del  numero  tra
reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.