Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
Orientali con la qualificazione «Refosco di Faedis» e' riservata ai
vini ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il vino
denominato Refosco) prodotto nella zona indicata all'art. 3 del
presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di Faedis
anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di
quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per
tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del
presente allegato tale limite e' ridotto al 5%, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.