(Sottozona Refosco-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1.  La  denominazione  di  origine  controllata  «Friuli»   Colli
Orientali con la qualificazione «Refosco di Faedis» e'  riservata  ai
vini ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il  vino
denominato Refosco) prodotto  nella  zona  indicata  all'art.  3  del
presente allegato. 
    2. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di  Faedis
anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte  di
quelli raccomandati  ed  autorizzati  nella  Provincia  di  Udine,  e
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del  totale.  Per
tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione  del
presente allegato tale limite e' ridotto al 5%, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di vite per uve da vino.