(Sottozona Refosco-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Refosco  di  Faedis»,
ai sensi dell'art. 1, devono  essere  prodotte  nella  zona  appresso
indicata: esclusivamente nel territorio delimitato  dal  disciplinare
di produzione della D.O.C.«Friuli» Colli Orientali art.  3,  compreso
nei Comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento,
con    l'esclusione    dei    terreni    eccessivamente    umidi    o
insufficientemente soleggiati.