Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis»,
ai sensi dell'art. 1, devono essere prodotte nella zona appresso
indicata: esclusivamente nel territorio delimitato dal disciplinare
di produzione della D.O.C.«Friuli» Colli Orientali art. 3, compreso
nei Comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento,
con l'esclusione dei terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.