Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per i «Friuli» Colli
Orientali - «Refosco di Faedis» e' di 8 tonnellate per ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
2. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per
ettaro per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre
mediamente piu' di kg 2,0 di uva per ceppo ed avranno una densita' di
non meno di 4.000 ceppi per ettaro.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata
ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di
soccorso in casi eccezionali.