(Sottozona Refosco-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. La produzione massima di uva  ammessa  per  i  «Friuli»  Colli
Orientali - «Refosco di Faedis» e' di  8  tonnellate  per  ettaro  di
vigneto in coltura specializzata. 
    2. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per
ettaro per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56. 
    3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno  produrre
mediamente piu' di kg 2,0 di uva per ceppo ed avranno una densita' di
non meno di 4.000 ceppi per ettaro. 
    4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del  vino.  E'  vietata
ogni pratica di  forzatura,  tuttavia  e'  ammessa  l'irrigazione  di
soccorso in casi eccezionali.