(Sottozona Refosco-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino
«Friuli»  Colli  Orientali  -   «Refosco   di   Faedis»   un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10%. 
    2. Il vino prodotto potra' essere immesso al  consumo  a  partire
dal primo di giugno successivo alla vendemmia e  sara'  imbottigliato
nella zona di produzione. 
    Conformemente   all'art.   8   del   reg.   CE    n.    607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli. 
    3. Il vino «Refosco  di  Faedis»  sara'  immesso  al  consumo  in
bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri. 
    4. E' consentita nella  misura  massima  in  volume  del  15%  la
correzione del mosto e del vino atto a diventare vino D.O.C. «Friuli»
Colli Orientali -  «Refosco  di  Faedis»  con  prodotti  vitivinicoli
aventi diritto alla D.O.C.  «Friuli»  Colli  Orientali  dello  stesso
colore.