Art. 5.
1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
2. Il vino prodotto potra' essere immesso al consumo a partire
dal primo di giugno successivo alla vendemmia e sara' imbottigliato
nella zona di produzione.
Conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o
la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei
controlli.
3. Il vino «Refosco di Faedis» sara' immesso al consumo in
bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri.
4. E' consentita nella misura massima in volume del 15% la
correzione del mosto e del vino atto a diventare vino D.O.C. «Friuli»
Colli Orientali - «Refosco di Faedis» con prodotti vitivinicoli
aventi diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso
colore.