(Sottozona Refosco-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Refosco  di  Faedis»  puo'
utilizzare  come  specificazione  aggiuntiva  la  dizione   «Riserva»
allorche' sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno,
non inferiore ai  3  anni  (calcolati  a  decorrere  dal  1°  gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve).