Art. 7.
1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Refosco di Faedis» puo'
utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva»
allorche' sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno,
non inferiore ai 3 anni (calcolati a decorrere dal 1° gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve).