ALLEGATO VI (articolo 6)
CRITERI DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA (PSA)
PER LE FORNITURE IDRO-POTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8
DEL PRESENTE DECRETO.
Parte I:
Criteri minimi per l'approvazione di un PSA
Si applicano in toto i criteri stabiliti nelle "Linee guida per
l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture
idro-potabili, ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 2023,
Rapporti ISTISAN 25/4".
Parte II:
Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture
idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8
I criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture
idro-potabili, stabiliti nelle Linee guida richiamate nella Parte I
di questo allegato, comprendono, tra l'altro, i seguenti punti:
A. All'avvio del PSA, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA, il
gestore idro-potabile notifica alla regione/provincia autonoma di
riferimento e al CeNSiA, quale Ente di approvazione del PSA, le
specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile
affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la
filiera idro-potabile oggetto del PSA, i volumi di acqua captata e
fornita, il territorio e la popolazione servita, la composizione
del team di PSA e il relativo team leader, l'evidenza della
richiesta di partecipazione nel team di PSA delle Autorita'
sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualita' di
portatori di conoscenza.
B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile e'
sistematicamente registrata nella piattaforma AnTeA - area PSA,
accessibile al CeNSiA e all'Autorita' sanitaria regionale; al
termine del processo di implementazione del PSA, il gestore
idro-potabile richiede al CeNSiA, attraverso la piattaforma AnTeA
- area PSA, l'approvazione del Piano, trasmettendo l'intera
documentazione rilevante, comprendente, tra l'altro, la banca dati
sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure
di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati di
controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario
controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il
piano di controlli interni basato sull'analisi di rischio; la
richiesta di autorizzazione del PSA avanzata dal gestore
idro-potabile e' subordinata all'esito favorevole di una verifica
interna formale della conformita' rispetto a ogni elemento per
l'approvazione secondo la Parte I del presente allegato, oltre che
della disponibilita' delle relative evidenze nella piattaforma
AnTeA - area PSA; la richiesta di approvazione e' contestualmente
notificata alla regione/provincia autonoma di appartenenza, che
puo' esprimere eventuali osservazioni al CeNSiA mediante la
piattaforma AnTeA - area PSA, entro trenta giorni dalla richiesta
di approvazione.
C. Presso il CeNSiA opera il "Gruppo nazionale di esperti per la
verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), punto 2), composto da personale in
possesso di laurea magistrale o specialistica in discipline
scientifiche e/o tecniche, adeguatamente formato e qualificato
attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della salute,
e appartenenti ad Amministrazioni/Enti di seguito riportati:
- Istituto Superiore di Sanita';
- Ministero della salute;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA);
- EGATO;
- Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e
climatici (SNPS) di cui al decreto del Ministro della salute 9
giugno 2022, che include, tra gli altri, esperti afferenti a
regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, Istituti
zooprofilattici sperimentali.
Il Gruppo nazionale di esperti e' coordinato dal CeNSiA e coadiuva
lo stesso CeNSiA nelle verifiche e valutazioni funzionali al
giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche
ispettive sulla filiera idro-potabile.
Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA e'
formulato dal CeNSiA, che lo trasmette al gestore idro-potabile,
alla regione/provincia autonoma di riferimento, al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla ASL ed EGATO
competenti e ad ARERA, e lo rende disponibile sulla piattaforma
AnTeA-area PSA.
D. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA puo'
consistere in:
1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non e'
approvato con giudizio motivato per via del mancato
soddisfacimento di uno o piu' requisiti rilevanti non
soddisfatti e funzionali alla implementazione del Piano.
In tal caso, il gestore idro-potabile puo' presentare
nuovamente domanda di approvazione del PSA dopo aver
implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle
non conformita' rilevate.
2. Approvato con riserva: il PSA per la filiera idro-potabile si
intende approvato, ma con contestuale riserva relativa al
mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti specifici e
funzionali alla implementazione del Piano, ovvero per motivi
non imputabili al gestore idropotabile richiedente ma
dipendenti da istituzioni esterne.
In tal caso, il gestore idropotabile, risolte le carenze
oggetto della riserva e integrato in tempi congrui il PSA,
richiede al CeNSiA lo scioglimento della riserva. Il CeNSiA,
verificata l'adeguatezza o meno delle integrazioni, rimuove o
rinnova la riserva.
3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei
controlli interni.
E. La validita' dell'approvazione del PSA e' subordinata al
mantenimento dei requisiti di approvazione e all'applicazione di
tutte le misure di controllo e di verifica previste nel Piano, di
cui il gestore idropotabile e' tenuto a fornire evidenza, anche
attraverso il costante aggiornamento della piattaforma AnTeA -
area PSA; in caso di inadempienze nell'implementazione del PSA, di
incidenti, di non conformita' rilevanti o di altre evidenze di
inefficienza del Piano, su iniziativa del CeNSiA o a seguito di
richieste o segnalazioni da parte di Amministrazioni o Enti
competenti in materia, il PSA puo' essere riesaminato e sottoposto
a nuovo giudizio di approvazione.
F. Trascorsi tre anni dall'approvazione del PSA, il gestore
idro-potabile e' tenuto a trasmettere al CeNSiA, mediante la
piattaforma AnTeA - area PSA, il rapporto di una verifica formale
interna che tiene conto dei riesami periodici del PSA, secondo
quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di
questo allegato; in seguito, a tale trasmissione il CeNSiA,
esaminati gli esiti della verifica, salvo diversa valutazione,
comunica al gestore idro-potabile la sussistenza dei requisiti per
il mantenimento dell'approvazione del PSA.
G. Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA, il gestore
idro-potabile richiede ex novo l'approvazione del PSA al CeNSiA
secondo le procedure sopra descritte.
H. A seguito di sostanziali modifiche al PSA rispetto a quello
approvato, anche in conseguenza di incidenti, il gestore
idropotabile effettua un riesame straordinario del Piano e ne
richiede ex novo l'approvazione al CeNSiA secondo le procedure
sopra descritte.
Le richieste di approvazione di PSA che sono gia' state trasmesse
all'ISS e al Ministero della Salute, vanno riformulate dai gestori
idropotabili sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida
richiamate nella Parte I di questo allegato e trasmesse nuovamente al
CeNSiA per l'approvazione del Piano, attraverso la piattaforma AnTeA
- area PSA.