(Allegato VII)
                            ALLEGATO VII 
 
Determinazione, ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto  delle
modalita'  della  notifica  delle  pratiche  di  importazione  e   di
produzione, a fini commerciali, di materie radioattive, di  prodotti,
apparecchiature e dispositivi in  genere  contenenti  dette  materie,
nonche' delle esenzioni da tale obbligo; 
Determinazione, ai sensi dell'articolo 18-bis  del  presente  decreto
delle disposizioni procedurali per  il  rilascio  dell'autorizzazione
per l'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e
manifattura di beni di consumo e per l'importazione o  l'esportazione
di tali beni di consumo; 
Determinazione delle modalita' di notifica delle pratiche di  cui  al
comma 1 dell'articolo 22 e dei valori di attivita' e  dei  valori  di
concentrazione di attivita' per unita' di massa di cui alle lettere 
a) e b) dei comma 2 dello stesso articolo 
Determinazione, ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto  delle
modalita' di attuazione dell'obbligo  di  informativa  relativo  alle
materie radioattive immesse in commercio, nonche' delle esenzioni  da
tale obbligo; 
 
  1. Notifica dell'importazione e della produzione a fini commerciali 
di materie radioattive 
  1.1. Gli obblighi di notifica di cui ai commi 1 e  2  dell'articolo
18 del presente decreto delle pratiche di importazione o produzione a
fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature
e  dispositivi  in  genere  contenenti   dette   materie   sussistono
allorche', con riferimento alle materie radioattive che siano oggetto
dell'importazione o della produzione a fini  commerciali,  il  valore
massimo della concentrazione di attivita' per  unita'  di  massa  sia
superiore ai valori indicati nella Tabella VII-1  oppure  l'attivita'
totale riferita ad un anno solare di produzione o importazione sia 
superiore ai valori indicati nella Tabella VII-1 
  1.2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  punto  1.1
chiunque intende svolgere le  pratiche  di  cui  al  punto  1.1  deve
comunicare alle amministrazioni ed agli organismi tecnici individuati
al comma 4 dell'articolo 18, entro  i  termini  previsti  dal  citato
articolo 18 mediante raccomandata, i seguenti dati ed elementi: 
  a)  generalita',  codice  fiscale  e  domicilio  del  soggetto  che
esercisce la pratica; qualora si tratti di  societa'  debbono  essere
indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e 
la sede legale 
  b) sede (o sedi), comprese  le  eventuali  installazioni,  dove  la
pratica di importazione o di esportazione verra' svolta; 
  c) descrizione della pratica, con indicazione delle finalita' della
pratica; 
  d) quantita' di radioattivita' delle materie radioattive (massa per
le materie fissili speciali, le materie grezze ed i minerali) che  si
prevede di importare o produrre, con indicazione dei  radionuclidi  e
dello stato fisico e della forma chimica; 
  e) considerazioni relative all'applicazione  dei  principi  di  cui
all'articolo. 2 del presente decreto. 
  1.3. La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 1.2 o  la
cessazione della pratica di importazione o produzione  devono  essere
preventivamente comunicate, entro i termini e con le modalita' di cui
al punto 1.2, alle amministrazioni di cui al punto 1.2; 
  1.4. Copia della notifica e della documentazione atta a  dimostrare
il  regolare  invio  deve  essere  conservata  presso  la   sede   di
svolgimento della pratica per cinque anni a  partire  dalla  data  di
spedizione. In caso di cessazione dell'impresa prima di tale  termine
la copia della notifica e la relativa  documentazione  devono  essere
consegnati  all'Ufficio  provinciale  dell'industria,  commercio   ed
artigianato territorialmente competente, che lo  conserva  fino  alla
scadenza dei cinque anni. 
 
  2. Autorizzazione all'aggiunta intenzionale di materie  radioattive
nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonche' 
all'importazione o all'esportazione di tali beni di consumo 
  2.1.  L'autorizzazione,  ai  sensi  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 18-bis del presente decreto,  all'aggiunta  intenzionale
di materie radioattive nella produzione  e  manifattura  di  beni  di
consumo  delle   materie   medesime,   nonche'   all'importazione   o
all'esportazione di tali beni  di  consumo  e'  richiesta  anche  per
valori di attivita' e di concentrazione per unita' di massa inferiori
a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del  presente
decreto. 
  2.2. Il  produttore,  l'importatore  o  l'esportatore  che  intenda
ottenere l'autorizzazione di cui al punto 2.1 deve inoltrare domanda,
sottoscritta dal richiedente, al Ministero dell'Industria,  Commercio
e Artigianato. Copia della domanda e della documentazione tecnica  di
cui al punto  2.4  devono  essere  contemporaneamente  trasmesse  dal
richiedente alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui 
all'articolo 18 
  2.3. La domanda di cui al punto  2.2  deve  contenere,  per  quanto
applicabili, i dati e gli elementi seguenti: 
  a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora
si tratti di societa', debbono essere indicati la denominazione o la 
ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale 
  b) sede (o sedi) delle installazioni dove la attivita' verra' 
svolta 
  c) descrizione della pratica 
  d) quantita' di radioattivita', concentrazione stato fisico e forma 
chimica delle materie radioattive che saranno oggetto della pratica 
  e) descrizione dei beni di consumo prodotti, importati od esportati
  f) Paesi di importazione ed esportazione dei beni di consumo; 
  g) Individuazione degli obblighi di cui  al  presente  decreto  dai
quali l'utente finale del bene di consumo puo' essere  esonerato  con
il provvedimento di autorizzazione di cui al presente  paragrafo;  h)
considerazioni  relative  all'applicazione  dei   principi   di   cui
all'articolo 2 del  presente  decreto,  con  indicazione  dei  valori
massimi di dose individuale di dose attesi  a  seguito  dell'uso  dei
beni di consumo, con riferimento anche allo smaltimento  dei  rifiuti
radioattivi prodotti. 
  2.4.  Alla  domanda  deve  essere   allegata   l'attestazione   del
versamento prescritto. 
  2.5. La documentazione tecnica, di cui al  punto  2.3  deve  essere
firmata,  per  la   parte   di   propria   competenza,   dall'esperto
qualificato. 
  2.6. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui al punto 2.2
trasmettono  il  proprio  parere  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato. 
  2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza di servizi di  cui  alla  legge  241190  e  dell'eventuale
accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento  della  pratica
il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato
comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo
provvede al rilascio dell'autorizzazione. 
  2.8. Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni 
tecniche relative 
  a) al valore massimo  di  dose  derivante  dalla  pratica  per  gli
individui  dei  gruppi  di  riferimento  della  popolazione  ad  essa
interessata, a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo; 
  b) all'obbligo di inoltrare, ogni sette  anni,  a  decorrere  dalla
data del rilascio dell'autorizzazione  al  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato  ed  alle  amministrazioni  ed  agli
organismi tecnici 3 consultati ai sensi del punto 2.2  una  relazione
tecnica,  eventualmente  sottoscritta  per  la   parte   di   propria
competenza dall'esperto  qualificato  incaricato  della  sorveglianza
fisica della  protezione  ai  sensi  dell'articolo  77  del  presente
decreto, contenente: 
  1 l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica
prodotta ai sensi del punto 2.3; 
  2 i dati e gli elementi relativi alle quantita' di radioattivita' 
connesse con la pratica ed alle esposizioni risultanti 
  2.9. L'autorizzazione viene modificata in accordo alle disposizioni
di cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte 
  a) dei titolare dell'autorizzazione nel caso  di  variazioni  nello
svolgimento della pratica, che comportino modifiche  all'oggetto  del
provvedimento  e  comunque  nelle  prescrizioni  tecniche   in   esso
presenti; 
  b) delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al  punto
2.2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al
punto 2.11.a) oppure sulla base di quanto  indicato  nella  relazione
tecnica di cui al  punto  2.81)  tenuto  conto  anche  del  progresso
scientifico e tecnologico, 
  c) degli organi di vigilanza; 
  2.10. L'istanza di modifica di cui  al  punto  2.9.a)  deve  essere
inoltrata, con i dati  e  gli  elementi  di  cui  al  punto  2.3  che
risultino applicabili, anche alle amministrazioni ed agli organismi 
tecnici di cui al punto 2.2 
  2.11.  Il   titolare   dell'autorizzazione   deve   preventivamente
comunicare all'amministrazione procedente ed alle Amministrazioni  ed
agli  organismi  tecnici  di  cui  al  punto  2.2  variazioni   nello
svolgimento  dell'attivita',  rispetto  a  quanto  risultante   dalla
documentazione tecnica di  cui  al  punto  2.3,  che  non  comportino
modifiche nel provvedimento autorizzativo  o  nelle  prescrizioni  in
esso contenute. 
  2.12. Le variazioni comunicate  possono  essere  adottate  qualora,
entro novanta giorni dalla comunicazione una delle Amministrazioni  o
degli organismi tecnici di cui al punto 2.2 non abbia  comunicato  al
titolare dell'autorizzazione  ed  all'amministrazione  procedente  la
richiesta di modifica dell'autorizzazione  ai  sensi  del  punto  2.9
lettera b). 
  2.13.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici   consultati
trasmettono   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato il proprio parere sull'istanza di modifica. 
  2.16. A seguito del ricevimento  dei  pareri  o  della  conclusione
della conferenza di servizi di cui alla legge 241/90 e dell'eventuale
accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento  della  pratica
il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato
comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo
provvede al rilascio dell'autorizzazione alla modifica. 
  2.17. L'intendimento di  cessare  le  pratiche  per  cui  e'  stato
emanato  l'autorizzazione  deve  essere   comunicato   al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  che  provvede  alla
revoca di essa. 
  2.18. Nelle more dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  18-bis
all'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella  produzione  e
manifattura  di  beni  di   consumo.   nonche'   all'importazione   e
all'esportazione  di  tali  beni  di  consumo  che  siano  svolte  in
conformita' alle norme vigenti alla data dell'entrata in  vigore  del
presente decreto si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo
146. 
 
  3. Modalita' di effettuazione della comunicazione preventiva di 
pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni 
  3.1.  Ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di   comunicazione
preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 22  del  presente  decreto
chiunque, intende intraprendere una pratica comportante detenzione di
sorgenti di radiazioni ionizzanti deve  darne,  comunicazione  trenta
giorni prima dell'inizio della detenzione,  alle  amministrazioni  ed
agli organismi tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 22,  indicando
i dati e gli elementi seguenti, atti anche a  dimostrare  l'idoneita'
della localita' dove la pratica verra' svolta: 
  a) Generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora
si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione  o  la
ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; 
  b) Descrizione della pratica che si intende svolgere  compresi  gli
elementi  per  effettuare  il   processo   di   giustificazione;   c)
l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla  pratica  che  si
intende svolgere; 
  d) per ogni macchina radiogena: il  tipo  e  l'energia  massima  di
accelerazione delle particelle cariche e la corrente massima; 
  e)  per  le   materie   radioattive:   le   quantita'   totali   di
radioattivita'  dei  radionuclidi,  distinguendo  tra  sorgenti   non
sigillate   e   sorgenti   sigillate,   che   si   intende   detenere
contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare; 
  f) per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni; 
  g) modalita' di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con
indicazione dell'applicabilita' o meno delle  previsioni  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 154 del presente decreto; 
  h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali; 
  i) l'eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'articolo
82 del presente decreto; 
  l) descrizione delle operazioni che si  intendono  svolgere,  delle
sorgenti di radiazioni e delle attrezzature; 
  m) modalita' previste per la disattivazione dell'installazione; 
  n) valutazione delle dosi per  i  lavoratori  e  per  i  gruppi  di
riferimento della popolazione in condizioni di normale attivita'; 
  3.2. La documentazione tecnica di cui  al  punto  3.1  deve  essere
firmata, per la parte di competenza, dall'esperto qualificato. 
  3.3. Copia  della  comunicazione  e  della  documentazione  atta  a
dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso la sede di
svolgimento della pratica per cinque anni a  partire  dalla  data  di
spedizione. In caso di cessazione della pratica prima di tale termine
la copia della comunicazione  e  la  relativa  documentazione  devono
essere  consegnati  alla  Azienda  sanitaria  locale  competente  per
territorio, che ne cura  la  conservazione  fino  alla  scadenza  dei
cinque anni. 
  3.4. La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 3.1  deve
essere preventivamente comunicata alle amministrazioni di cui di  cui
al punto 3.1 fornendo, per quanto applicabili, i dati e gli  elementi
indicati nello stesso punto. 
  3.5.  La  cessazione  della  pratica  deve  essere  preventivamente
comunicata alle amministrazioni di cui di cui al punto 3.1, allegando
una relazione  dell'esperto  qualificato  che  attesti  l'assenza  di
vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui  la  pratica
e'  stata  effettuata  e  la  corretta  sistemazione  delle  sorgenti
detenute e dei rifiuti prodotti durante la gestione della  pratica  o
durante le operazioni di disattivazione.  Detta  comunicazione  tiene
luogo alla comunicazione di cui all'articolo 24. 
 
  4. Condizioni per l'esenzione dalla comunicazione preventiva di 
pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni 
  4.1. I valori di concentrazione di attivita' per unita' di massa di
cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del presente decreto
sono indicati della Tabella VII.1, con riferimento al valore  massimo
nella pratica. 
  4.2. I valori di attivita' di cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
dell'articolo 22 del presente decreto  sono  indicati  nella  Tabella
VII.1, con riferimento all'attivita' massima  presente  ad  un  certo
istante nella pratica. 
  4.3. I nuclidi marcati con il suffisso *** o  "sec"  nella  Tabella
VII.1  rappresentano  i   nuclidi   padri   in   equilibrio   con   i
corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella  Tabella  VII.2;  in
questo caso, i valori forniti nella Tabella V11.2 si  riferiscono  al
solo nuclide padre, e tengono gia' conto dei nuclide  o  dei  nuclidi
figli presenti. 
  4.4. Ai radionuclidi non riportati nella Tabella VII.1, a meno  che
non siano disponibili indicazioni dell'Unione Europea o di competenti 
organismi internazionali vengono assegnati i seguenti valori 
  a) 1 Bq/g per la concentrazione di attivita' per unita' di massa; 
  b) 10(elevato)3 Bq se emettitori di radiazioni  alfa,  10(elevato)4
Bq negli altri casi per l'attivita'  presente  ad  un  certo  istante
nella installazione in cui la pratica viene svolta. 
  4.5.  Nei  casi  di  presenza  di  piu'  di  un  radionuclide,  con
esclusione dei casi di cui al punto 4.3, le condizioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 22 del presente decreto si 
considerano soddisfatte allorche' sia non superiore a1 
  a) la somma dei rapporti  della  concentrazione  di  attivita'  per
unita' di massa  divisa  per  il  pertinente  valore  indicato  nella
Tabella VII.1, o determinato ai sensi del punto 4.4, lettera a), 
oppure 
  b) la somma dei rapporti, della attivita'  totale  presente  ad  un
certo istante nell'installazione  divisa  per  il  pertinente  valore
indicato nella Tabella VII.1 o determinato ai sensi  dei  punto  4.4,
lettera b). 
  4.6. Ai fini delle disposizioni di cui al presente paragrafo 
  a) si tiene conto della quantita' di  radioattivita'  eventualmente
detenuta come rifiuto radioattivo. 
  b) non si tiene conto: 
  1  delle  quantita'  di  radioattivita'  prodotte  da  fenomeni  di
attivazione qualora la produzione delle stesse non  rientri  tra  gli
scopi dell'attivita'; 
  2 della contemporanea  presenza  nell'installazione  delle  materie
radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempreche'  si
tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo  piu'
breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione  e  quelle
da  sostituire  si  trovino  contemporaneamente  al  di  fuori  degli
imballaggi di trasporto  esclusivamente  per  il  tempo  tecnicamente
necessario ad eseguire la sostituzione; 
  3 delle  materie  radioattive  contenute  nelle  sorgenti  di  tipo
riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto  nel
conferimento di qualifica; 
  4 delle materie radioattive naturali il  cui  impiego  non  sia  lo
scopo della pratica. 
 
  5. Informativa 
  5.1. Gli obblighi di informativa di cui al comma 1 dell'articolo 19
del presente  decreto  sussistono  allorche',  con  riferimento  alle
materie radioattive che  siano  oggetto  dell'attivita'  commerciale,
siano verificate, le condizioni stabilite con i decreti di cui al 
comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto 
  5.2. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura  di
sostanze pericolose previste dalle norme vigenti in materia, ai  fini
dell'assolvimento dell'obbligo di cui al punto 5.1 chiunque importa o
produce,  ai  fini  commerciali,   o   comunque   commercia   materie
radioattive, prodotti e apparecchiature in  genere  contenenti  dette
materie deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio  sia
accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni da adottare
per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonche' sulle modalita'
di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione. 
  5.3. L'informativa scritta di cui al punto 5.2 deve  contenere,  in
lingua italiana, gli elementi seguenti: 
  a) il  simbolo  di  radioattivita'  con  la  scritta  ben  visibile
"MATERIALE RADIOATTIVO"; 
  b) radionuclidi presenti 
  c)  quantita'  di  radioattivita'  ad  una  data   di   riferimento
specificata; 
  d) solo per le sorgenti sigillate, codice di identificazione  della
sorgente che indichi il  fabbricante,  il  radionuclide,  l'attivita'
presente, la data cui l'attivita' viene riferita. 
  e) precauzioni da  adottare  per  prevenire  eventuali  esposizioni
indebite, con indicazione delle modalita' di  uso  e/o  di  eventuale
manutenzione; 
  f) richiamo all'obbligo del rispetto delle disposizioni di  cui  al
presente decreto,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'  dello
smaltimento o di cessazione dalla detenzione; 
  g) eventuale disponibilita' per il ritiro delle sorgenti  da  parte
del fornitore e relative modalita'; 
  h) eventuale dichiarazione attestante che la sorgente e'  del  tipo
riconosciuto ai  sensi  dell'articolo  26  del  presente  decreto  ed
indicazione  degli  obblighi  di   sorveglianza   fisica,   notifica,
registrazione ed autorizzazione da cui la sorgente e' esente ai sensi
del decreto di conferimento  della  qualifica  di  sorgente  di  tipo
riconosciuto. 
  5.4. L'obbligo di informativa di cui al punto 5.1 non si applica: 
  a) ai rifiuti radioattivi; 
  b) al riciclo e riutilizzazione di  materiali  contenenti  sostanze
radioattive, salvo il  caso  in  cui  l'obbligo  sia  previsto  dallo
specifico provvedimento autorizzativo; 
 
  6. Modalita' di comunicazione 
  6.1. Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste nel presente
Allegato si utilizzano  i  moduli  riportati  in  Appendice,  con  le
relative modalita'  di  compilazione,  per  quanto  concerne  i  dati
specificati nell'Appendice stessa. 
  6.2. L'ANPA e le Amministrazioni possono  chiedere  chiarimenti  ed
integrazioni relativamente alle informazioni richieste. 
  6.3. Le Appendici possono essere modificate ai sensi  dell'articolo
153 del presente decreto. 
 
 
                            Tabella VII-1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            Tabella VII-2 
           Elenco dei radionuclidi in equilibrio secolare 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico