(Allegato I)
                                                           Allegato I 
                                                        (Articolo 11) 
 
   REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 
1. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nei casi  di  ristrutturazione  di  edifici  esistenti,
previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),  si  procede,  in
sede progettuale: 
  a) alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (EPi ), ed  alla  verifica  che  lo  stesso
risulti  inferiore  ai  valori  limite  che  sono   riportati   nella
pertinente tabella di cui al punto  1  dell'allegato  C  al  presente
decreto; 
  b) al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto
termico e alla verifica che lo stesso  risulti  superiore  al  valore
limite calcolato con la formula: 
 
                       ηg = (65 + 3 log Pn) % 
 
dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza  utile  nominale
del generatore o dei generatori di calore  al  servizio  del  singolo
impianto termico, espressa in kW; per valori di Pn superiori  a  1000
kW la formula precedente non si applica, e la soglia  minima  per  il
rendimento globale medio stagionale e' pari a 74%; 
  c)  alla  verifica  che  la  trasmittanza  termica  delle   diverse
strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano
l'edificio non  superi  di  oltre  il  30%  i  valori  fissati  nella
pertinente tabella di cui ai punti  2,  3  e  4  dell'allegato  C  al
presente decreto. 
2.  Nei  casi  di  ristrutturazione  o  manutenzione   straordinaria,
previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero  1,  consistenti
in opere che prevedono, a titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,
rifacimento di pareti esterne,  di  intonaci  esterni,  del  tetto  o
dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto
ai punti seguenti; 
  a) Per tutte le categorie di edifici, cosi'  come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il  valore  della
trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali,  a  ponte
termico corretto, delimitanti il volume riscaldato  verso  l'esterno,
ovvero verso ambienti non dotati di impianto di  riscaldamento,  deve
essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto
2 dell'allegato C  al  presente  decreto  in  funzione  della  fascia
climatica di  riferimento.  Qualora  il  ponte  termico  non  dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i  valori  limite  della
trasmittanza  termica  riportati  nella  tabella   2   al   punto   2
dell'allegato C al presente decreto devono  essere  rispettati  dalla
trasmittanza termica media (parete corrente piu' ponte termico). 
  Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste
aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri
componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella  tabella
2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla
superficie totale di calcolo. 
  b) Per tutte le categorie di edifici, cosi'  come  classificati  in
base alla destinazione d'uso all'art. 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria
E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache
orizzontali o inclinate, a ponte  termico  corretto,  delimitanti  il
volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti  non  dotati
di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello
riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto
in funzione della fascia climatica di riferimento. 
Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora  la
progettazione dell'involucro edilizio non preveda la  correzione  dei
ponti termici, i valori limite della trasmittanza  termica  riportati
nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto devono
essere rispettati dalla trasmittanza termica media  (parete  corrente
piu' ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali  sul  suolo  i
valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3
al punto 3 dell'allegato C al presente  decreto  sono  calcolati  con
riferimento al sistema struttura-terreno. 
  c) Per tutte le categorie di edifici, cosi'  come  classificati  in
base alla destinazione d'uso all'art. 3 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria
E.8,  il  valore  massimo  della  trasmittanza  (U)  delle   chiusure
trasparenti,  comprensive  dell'infisso,  deve  rispettare  i  limiti
riportati nelle tabelle 4a  e  4b  al  punto  4  dell'allegato  C  al
presente decreto. 
3. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  nel  caso  di   nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici  o  sostituzione
di generatori di calore, previsti all'articolo 3,  comma  2,  lettera
c), numeri 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  si
procede  al  calcolo  del   rendimento   globale   medio   stagionale
dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore
al valore limite riportato al punto 5  dell'allegato  C  al  presente
decreto. Nel caso di installazioni di potenze nominali  del  focolare
maggiori o uguali a  100  kW,  e'  fatto  obbligo  di  allegare  alla
relazione tecnica di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  una  diagnosi
energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale  si  individuano
gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi  tempi
di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di  classe
dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in  vigore,  e
sulla  base  della   quale   sono   state   determinate   le   scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare. 
In caso di installazione di impianti  termici  individuali,  anche  a
seguito  di  decisione  condominiale  di  dismissione   dell'impianto
termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli,  l'obbligo
di allegare una  diagnosi  energetica,  come  sopra  specificato,  si
applica quando il limite di 100 kW  e'  raggiunto  o  superato  dalla
somma delle potenze dei singoli generatori di  calore  da  installare
nell'edificio,  o  dalla  potenza  nominale   dell'impianto   termico
preesistente, se superiore. 
4. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  nel  caso   di   mera
sostituzione di generatori di calore, prevista all'art. 3,  comma  2,
lettera c), numero 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di  uso
razionale dell'energia, incluse quelle di cui  al  comma  precedente,
qualora coesistano le seguenti condizioni: 
  a) i nuovi generatori di calore a  combustione  abbiano  rendimento
termico utile, in corrispondenza di un  carico  pari  al  100%  della
potenza termica utile nominale, maggiore o uguale  al  valore  limite
calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e'  il  logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore,  espressa  in
kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite  massimo
corrispondente a 400 kW; 
  b) le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento  utile
in condizioni nominali, ηu riferito all'energia primaria, maggiore  o
uguale al valore limite calcolato con la formula a 90  +  3  log  Pn;
dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza  utile  nominale
del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta utilizzando come
fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36
When.elettr /When.primaria ; 
  c) siano presenti, salvo che ne sia  dimostrata  inequivocabilmente
la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di termoregolazione programmabile per ogni  generatore  di  calore  e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone  che,  per  le  loro
caratteristiche di uso ed esposizione possano  godere,  a  differenza
degli altri ambienti  riscaldati,  di  apporti  di  calore  solari  o
comunque  gratuiti.   Detta   centralina   di   termoregolazione   si
differenzia  in  relazione  alla  tipologia  impiantistica   e   deve
possedere almeno i requisiti gia' previsti all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei  casi  di
nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.  In  ogni
caso detta centralina deve: 
    - essere pilotata  da  sonde  di  rilevamento  della  temperatura
interna, supportate eventualmente da una analoga  centralina  per  la
temperatura esterna, con programmatore che  consenta  la  regolazione
della temperatura ambiente su due livelli  di  temperatura  nell'arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati 
    - consentire la programmazione e la regolazione della temperatura
ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle  24  ore,  nel
caso di impianti termici per singole unita' immobiliari.) 
  d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del
focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di  potenza  sia
motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento; 
  e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio  di
piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del
sistema di distribuzione, al fine di  consentire  contemporaneamente,
in ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di  comfort
e dei limiti massimi  di  temperatura  interna;  eventuali  squilibri
devono  essere  corretti  in   occasione   della   sostituzione   del
generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione
del calore che permetta  la  ripartizione  dei  consumi  per  singola
unita' immobiliare; 
  f) nel caso di sostituzione dei generatori  di  calore  di  potenza
nominale del focolare inferiore a  35  kW,  con  altri  della  stessa
potenza, e' rimessa alle autorita' locali competenti ogni valutazione
sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma
19 e se la medesima puo'  essere  omessa  a  fronte  dell'obbligo  di
presentazione della dichiarazione di conformita' ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni. 
5. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire  la
sicurezza,  non  fosse  possibile  rispettare   le   condizioni   del
precedente comma 4, lettera a), in particolare nel  caso  in  cui  il
sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della  combustione  e'
al servizio di piu' utenze ed e' di  tipo  collettivo  ramificato,  e
qualora  sussistano  motivi  tecnici   o   regolamenti   locali   che
impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2,  comma
2 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  551,
la semplificazione di cui al  comma  4  puo'  applicarsi  ugualmente,
fermo  restando  il  rispetto  delle  altre  condizioni  previste,  a
condizione di: 
  a) installare generatori di calore che abbiano  rendimento  termico
utile a carico parziale pari  al  30%  della  potenza  termica  utile
nominale maggiore o uguale a 85 +  3  log  Pn;  dove  log  Pn  e'  il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale  del  generatore  o
dei generatori di calore al servizio del  singolo  impianto  termico,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400  kW  si  applica  il
limite massimo corrispondente a 400 kW; 
  b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della
deroga dalle disposizioni del comma 4,  da  allegare  alla  relazione
tecnica  di  cui  al  successivo  comma  15,  ove  prevista,  o  alla
dichiarazione di conformita', ai sensi della legge 5 marzo  1990,  n.
46, e successive modifiche e integrazioni, correlata  all'intervento,
qualora le autorita' locali competenti si avvalgano  dell'opzione  di
cui alle lettera g) del comma precedente. 
6. Nei casi previsti al comma 1, per tutte le categorie degli edifici
cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso  all'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
e quando  il  rapporto  tra  la  superficie  trasparente  complessiva
dell'edificio e la sua superficie  utile  e'  inferiore  a  0,18,  il
calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere  omesso,
se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati  nel  rispetto
dei limiti fissati al comma 2 lettere a), b) e c) e  sono  rispettate
le seguenti prescrizioni impiantistiche: 
  a) siano installati generatoti di  calore  con  rendimento  termico
utile a carico pari al 100% della  potenza  termica  utile  nominale,
maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base
10 della potenza utile nominale del singolo generatore,  espressa  in
kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C, e vale 93 nelle zone
climatiche D, E ed F. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si  applica
il limite massimo corrispondente a 400 kW; 
  b) la temperatura media del fluido termovettore  in  corrispondenza
delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C; 
  c) siano  installati  almeno  una  centralina  di  termoregolazione
programmabile in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti  per
la regolazione automatica  della  temperatura  ambiente  nei  singoli
locali  o  nelle  singole  zone  aventi  caratteristiche  di  uso  ed
esposizioni uniformi al fine di  non  determinare  sovrariscaldamento
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni; 
  d) nel caso di installazione di pompe di calore  elettriche  queste
abbiano un rendimento  utile  in  condizioni  nominali,  ηu  riferito
all'energia primaria, maggiore o uguale al  valore  limite  calcolato
con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo  in  base
10 della potenza utile nominale del generatore, espressa  in  kW;  la
verifica e' fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia
elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr /When.primaria ; 
In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si  attribuisce  il
valore del  fabbisogno  annuo  di  energia  primaria  limite  massimo
applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato. 
7. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria  E.8,
da realizzarsi in zona climatica C,  D,  E  ed  F,  il  valore  della
trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra  edifici
o unita' immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto  del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  5  dicembre  1997
«Determinazione dei requisiti acustici passivi degli  edifici»,  deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2 K nel caso di  pareti  divisorie
verticali e orizzontati. Il medesimo limite  deve  essere  rispettato
per tutte le strutture opache, verticali,  orizzontali  e  inclinate,
che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti  non  dotati  di
impianto di riscaldamento. 
8. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria  E.8,
si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e
che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate
alla quantita' rievaporabile, conformemente  alla  normativa  tecnica
vigente. Qualora non esista un sistema di  controllo  della  umidita'
relativa interna, per i calcoli necessari, questa verra' assunta pari
al 65% alla temperatura interna di 20° C. 
9. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie
E.6 ed  E.8,  il  progettista,  al  fine  di  limitare  i  fabbisogni
energetici  per  la  climatizzazione  estiva  e   di   contenere   la
temperatura interna degli ambienti, nel  caso  di  edifici  di  nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di  edifici  esistenti  di
cui  all'articolo  3,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  punto  1,
quest'ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali: 
  a)  valuta  puntualmente  e  documenta  l'efficacia   dei   sistemi
schermanti delle  superfici  vetrate,  esterni  o  interni,  tali  da
ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare; 
  b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per
le localita' nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza  sul
piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s , sia
maggiore o uguale a 290 W/m2 , che il valore della massa superficiale
Ms  delle  pareti  opache  verticali,  orizzontali  o  inclinate  sia
superiore a 230 kg/m²; 
  c) utilizza  al  meglio  le  condizioni  ambientali  esterne  e  le
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a  tale  ventilazione
non sia efficace, puo' prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione
meccanica  nel  rispetto  del  comma  13,  articolo  5,  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei  valori  di
massa superficiale delle pareti  opache  previsti  alla  lettera  b),
possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di  tecniche
e  materiali,  anche  innovativi,  che  permettano  di  contenere  le
oscillazioni   della   temperatura   degli   ambienti   in   funzione
dell'andamento dell'irraggiamento solare. In  tal  caso  deve  essere
prodotta  una  adeguata   documentazione   e   certificazione   delle
tecnologie e dei  materiali  che  ne  attesti  l'equivalenza  con  le
predette disposizioni. 
10. Per tutte le categorie di edifici,  cosi'  come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ad  eccezione
delle categorie E.6 ed E.8, e limitatamente a collegi, conventi, case
di pena e caserme per la categoria E(1), per immobili  di  superficie
utile superiore a 1000 m² al fine di limitare i fabbisogni energetici
per la climatizzazione estiva e di contenere la  temperatura  interna
degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e  nel  caso
di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma
2, lettere a), b) e c),  punto  1,  quest'ultimo  limitatamente  alle
ristrutturazioni totali, e' resa obbligatoria la presenza di  sistemi
schermanti esterni. 
11.  Per  tutti  gli  edifici  e  gli  impianti   termici   nuovi   o
ristrutturati, e' prescritta l'installazione di  dispositivi  per  la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli  locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche  di  uso  ed  esposizioni
uniformi al fine di non determinare  sovrariscaldamento  per  effetto
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. 
L'installazione  di  detti  dispositivi  e'  aggiuntiva  rispetto  ai
sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi  2,  4,  5  e  6  del
decreto Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412,  e
successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile
con l'eventuale sistema di contabilizzazione. 
12. Per tutte le categorie di edifici,  cosi'  come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  nel  caso  di
edifici pubblici e  privati,  e'  obbligatorio  l'utilizzo  di  fonti
rinnovabili per la produzione di energia  termica  ed  elettrica.  In
particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in  occasione
di nuova installazione di  impianti  termici  o  di  ristrutturazione
degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia
termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno
il 50% del fabbisogno annuo di  energia  primaria  richiesta  per  la
produzione di acqua calda sanitaria  con  l'utilizzo  delle  predette
fonti di energia. Tale limite e'  ridotto  al  20%  per  gli  edifici
situati nei centri storici. 
13.  Le  modalita'  applicative  degli  obblighi  di  cui  al   comma
precedente, le prescrizioni minime,  le  caratteristiche  tecniche  e
costruttive degli  impianti  di  produzione  di  energia  termica  ed
elettrica con l'utilizzo di  fonti  rinnovabili,  sono  definite,  in
relazione alle dimensioni e alle destinazioni  d'uso  degli  edifici,
con i  decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1.  Le  valutazioni
concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita'
tecnica  di  rispettare  le  presenti  disposizioni,  devono   essere
dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui  al  comma
15. In  mancanza  di  tali  elementi  conoscitivi,  la  relazione  e'
dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici  di  nuova  costruzione,
pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi  conformemente
all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' obbligatoria  l'installazione
di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 
14. Per tutte le categorie di edifici,  cosi'  come  classificati  in
base  alla  destinazione  d'uso  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli
stessi  conformemente  all'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),   e'
obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti  l'involucro
dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a
reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete  ad
una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza  di  progetti
approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori. 
15. Il progettista dovra' inserire i calcoli e le verifiche  previste
dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza  alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici
e relativi impianti termici, che, ai  sensi  dell'art.  28,  comma  1
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario  dell'edificio,  o
chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare  presso   le   amministrazioni
competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia,  insieme
alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui  agli
articoli  25  e  26  della  stessa  legge.  Schemi  e  modalita'   di
riferimento  per  la  compilazione  delle  relazioni  tecniche   sono
riportati nell'allegato E. Ai fini  della  piu'  estesa  applicazione
dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n.  10  negli  Enti
soggetti all'obbligo di cui all'art.  19  della  stessa  legge,  tale
relazione  progettuale  dovra'  essere  obbligatoriamente   integrata
attraverso attestazione di verifica sulla  applicazione  della  norma
predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la  conservazione  e
l'uso razionale dell'energia nominato. 
16. I calcoli e le  verifiche  necessari  al  rispetto  del  presente
decreto sono eseguiti utilizzando metodi che  garantiscano  risultati
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti  a
tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati
a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o
altri metodi di calcolo  recepiti  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
L'utilizzo  di  altri  metodi,  procedure   e   specifiche   tecniche
sviluppati da organismi istituzionali  nazionali,  quali  l'ENEA,  le
universita' o gli istituti del CNR, e' possibile,  motivandone  l'uso
nella relazione tecnica di  progetto  di  cui  al  comma  precedente,
purche' i risultati conseguiti risultino equivalenti  o  conservativi
rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo  precedentemente
detti. 
Nel  calcolo  rigoroso  della  prestazione  energetica  dell'edificio
occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: 
  - lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e
l'ambiente esterno; 
  - lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); 
  - lo scambio termico  per  trasmissione  e  ventilazione  tra  zone
adiacenti a temperatura diversa; 
  - gli apporti termici interni; 
  - gli apporti termici solari; 
  - l'accumulo del calore nella massa dell'edificio; 
  - l'eventuale controllo dell'umidita' negli ambienti climatizzati; 
  - le modalita' di emissione del calore negli impianti termici e  le
corrispondenti perdite di energia; 
  - le modalita' di distribuzione del calore negli impianti termici e
le corrispondenti perdite di energia; 
  - le modalita' di accumulo del calore negli impianti termici  e  le
corrispondenti perdite di energia; 
  - le modalita'  di  generazione  del  calore  e  le  corrispondenti
perdite di energia; 
  - l'effetto di eventuali sistemi impiantistici  per  l'utilizzo  di
fonti rinnovabili di energia; 
  - per gli edifici di nuova costruzione del  settore  terziario  con
volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni  dinamici,
attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione,  salvo  che  si
possa dimostrare la  scarsa  rilevanza  di  tali  fenomeni  nel  caso
specifico. 
Per memoria dei progettisti, nell'allegato M al presente  decreto  si
riporta l'elenco delle  norme  UNI,  rispondenti  alle  esigenze  del
presente decreto, attualmente in vigore.