ALLEGATO VII
(previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), e dall'articolo 10,
comma 1, lettera a))
A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per
l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve
dimostrare la conformita' della macchina ai requisiti della direttiva
2006/42/CE. Esso deve riguardare, nella misura in cui cio' sia
necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed
il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere
redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunita'; le
istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad
esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste
dall'allegato I, punto 1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei
circuiti di comando, nonche' dalle relative descrizioni e spiegazioni
necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati
da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che
consentano la verifica della conformita' della macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che
deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei
rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che
indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle
prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal
fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le
quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformita'
delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformita';
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che
saranno applicate per mantenere la conformita' delle macchine alle
disposizioni del presente decreto legislativo.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie
sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire
se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa
essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel
fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati
pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a
disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri per almeno
10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o
dell'ultima unita' prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel
territorio della Comunita', ne' essere sempre materialmente
disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito
e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da
parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformita'.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani
dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto
riguarda sottounita' utilizzate dal fabbricante della macchina, a
meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della
conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una
domanda debitamente motivata delle autorita' nazionali competenti
puo' costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformita'
della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute.
B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per
l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La
documentazione deve dimostrare quali requisiti della direttiva
2006/42/CE siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la
progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della
quasi-macchina, nella misura in cui cio' sia necessario per valutare
la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una
o piu' delle lingue ufficiali della Comunita'.
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi
dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati
da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che
consentano la verifica della conformita' della quasi-macchina ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che
deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei
rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che
indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle
prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal
fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della
quasi-macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che
saranno applicate per mantenere la conformita' della quasi-macchina
ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie
sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire
se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa
essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella
documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni
e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a
disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di
fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unita' prodotta, nel
caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle
autorita' competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente
trovarsi nel territorio della Comunita', ne' essere sempre
materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter
essere riunita e presentata all'autorita' competente dalla persona
nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente
in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorita'
nazionali competenti puo' costituire un motivo sufficiente per
dubitare della conformita' della quasi-macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed
attestati.