(Allegato VII)
                                                         ALLEGATO VII 
(previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), e dall'articolo 10, 
                                                 comma 1, lettera a)) 
 
   A. Fascicolo tecnico per le macchine 
   La parte  A  del  presente  allegato  descrive  la  procedura  per
l'elaborazione del  fascicolo  tecnico.  Il  fascicolo  tecnico  deve
dimostrare la conformita' della macchina ai requisiti della direttiva
2006/42/CE. Esso deve  riguardare,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione  ed
il funzionamento della macchina. Il  fascicolo  tecnico  deve  essere
redatto in una o  in  varie  lingue  ufficiali  della  Comunita';  le
istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad
esse vanno infatti applicate  le  disposizioni  particolari  previste
dall'allegato I, punto 1.7.4.1. 
   1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: 
   a) un fascicolo di costruzione composto: 
   - da una descrizione generale della macchina, 
   - da un disegno complessivo della  macchina  e  dagli  schemi  dei
circuiti di comando, nonche' dalle relative descrizioni e spiegazioni
necessarie per capire il funzionamento della macchina, 
   - dai disegni dettagliati e completi,  eventualmente  accompagnati
da note di  calcolo,  risultati  di  prove,  certificati,  ecc.,  che
consentano la verifica della conformita' della macchina ai  requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute, 
   - dalla documentazione relativa alla valutazione  dei  rischi  che
deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: 
   i) un elenco dei requisiti essenziali di  sicurezza  e  di  tutela
della salute applicabili alla macchina, 
   ii) le misure di  protezione  attuate  per  eliminare  i  pericoli
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei
rischi residui connessi con la macchina, 
   - dalle norme e dalle altre  specifiche  tecniche  applicate,  che
indichino i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute coperti da tali norme, 
   - da qualsiasi relazione tecnica che fornisca  i  risultati  delle
prove svolte dal fabbricante stesso o  da  un  organismo  scelto  dal
fabbricante o dal suo mandatario, 
   - da un esemplare delle istruzioni della macchina, 
   - se del  caso,  dalla  dichiarazione  di  incorporazione  per  le
quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, 
   - se del caso, da copia  della  dichiarazione  CE  di  conformita'
delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, 
   - da una copia della dichiarazione CE di conformita'; 
   b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che
saranno applicate per mantenere la conformita'  delle  macchine  alle
disposizioni del presente decreto legislativo. 
   Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le  prove  necessarie
sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire
se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa 
   essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel
fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni  e  i  risultati
pertinenti. 
   2. Il fascicolo tecnico di cui al punto  1  deve  essere  messo  a
disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri per almeno
10 anni a decorrere dalla data  di  fabbricazione  della  macchina  o
dell'ultima unita' prodotta nel caso di fabbricazione in serie. 
   Tale fascicolo  tecnico  non  deve  necessariamente  trovarsi  nel
territorio  della  Comunita',   ne'   essere   sempre   materialmente
disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere  riunito
e reso disponibile in tempi compatibili  con  la  sua  importanza  da
parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformita'. 
   Il fascicolo tecnico  non  deve  necessariamente  includere  piani
dettagliati o altre  eventuali  informazioni  specifiche  per  quanto
riguarda sottounita' utilizzate dal  fabbricante  della  macchina,  a
meno che la loro conoscenza sia  essenziale  per  la  verifica  della
conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e  di  tutela  della
salute. 
   3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una
domanda debitamente motivata  delle  autorita'  nazionali  competenti
puo' costituire un motivo sufficiente per dubitare della  conformita'
della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute. 
   B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine 
   Questa   parte   dell'allegato   descrive   la    procedura    per
l'elaborazione  di  una   documentazione   tecnica   pertinente.   La
documentazione  deve  dimostrare  quali  requisiti  della   direttiva
2006/42/CE siano applicati e soddisfatti.  Essa  deve  riguardare  la
progettazione,   la   fabbricazione   ed   il   funzionamento   della
quasi-macchina, nella misura in cui cio' sia necessario per  valutare
la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e  di  tutela
della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in  una
o piu' delle lingue ufficiali della Comunita'. 
   Essa comprende gli elementi seguenti: 
   a) un fascicolo di costruzione composto: 
   - da un disegno complessivo della quasi-macchina  e  dagli  schemi
dei circuiti di comando, 
   - dai disegni dettagliati e completi,  eventualmente  accompagnati
da note di  calcolo,  risultati  di  prove,  certificati,  ecc.,  che
consentano la verifica  della  conformita'  della  quasi-macchina  ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, 
   - dalla documentazione relativa alla valutazione  dei  rischi  che
deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: 
   i) un elenco dei requisiti essenziali di  sicurezza  e  di  tutela
della salute che sono applicati e soddisfatti, 
   ii) le misure di  protezione  attuate  per  eliminare  i  pericoli
identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei
rischi residui, 
   iii) le norme  e  le  altre  specifiche  tecniche  applicate,  che
indichino i requisiti essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della
salute coperti da tali norme, 
   iv) qualsiasi relazione tecnica che  fornisca  i  risultati  delle
prove svolte dal fabbricante stesso o  da  un  organismo  scelto  dal
fabbricante o dal suo mandatario, 
   v)  un  esemplare   delle   istruzioni   di   assemblaggio   della
quasi-macchina; 
   b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che
saranno applicate per mantenere la conformita'  della  quasi-macchina
ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  e  di  tutela  della  salute
applicati. 
   Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le  prove  necessarie
sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per  stabilire
se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione,  possa
essere  montata  e  utilizzata  in  condizioni  di  sicurezza.  Nella
documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le  relazioni
e i risultati pertinenti. 
   La  documentazione  tecnica  pertinente  deve  essere   tenuta   a
disposizione  per  almeno  10  anni  a  decorrere   dalla   data   di
fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unita' prodotta, nel
caso della fabbricazione in serie, e  su  richiesta  presentata  alle
autorita' competenti degli Stati  membri.  Non  deve  necessariamente
trovarsi  nel  territorio  della   Comunita',   ne'   essere   sempre
materialmente  disponibile.  La  documentazione  tecnica  deve  poter
essere riunita e presentata all'autorita'  competente  dalla  persona
nominata nella dichiarazione di incorporazione. 
   La mancata presentazione della documentazione  tecnica  pertinente
in  seguito  a  una  domanda  debitamente  motivata  delle  autorita'
nazionali  competenti  puo'  costituire  un  motivo  sufficiente  per
dubitare  della  conformita'  della   quasi-macchina   ai   requisiti
essenziali di  sicurezza  e  di  tutela  della  salute  applicati  ed
attestati.