Art. 4.
1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE,
tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le
centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a
ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della
documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero
dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e
il comune territorialmente interessati, nonche', per quanto riguarda
le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina
mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali
preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprieta' privata per
reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto
ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno
1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sara' dato
direttamente dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art.
11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito
ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale
stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere
connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e
ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale
secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi
dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione e' inviata dall'ENEL al Ministero
dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune
territorialmente interessati.
6. L'ENEL stesso da' notizia della presentazione del progetto della
centrale sul piu' diffuso quotidiano locale e su uno nazionale,
mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del
pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.
Art. 4:
Gli articoli 7 e 8 della legge n. 2359/1865
(Espropriazione per causa di utilita' pubblica) cosi'
recitano:
"Art. 7. - Gli ingegneri, gli architetti ed i periti
incaricati della formazione del progetto di massima,
potranno introdursi nelle proprieta' private, e procedere
alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori
dipendenti dal ricevuto incarico, purche' siano muniti di
un decreto del prefetto o del sotto-prefetto, nella cui
Provincia o circondario debbonsi fare le suddette
operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai
proprietari.
I prefetti ed i sotto-prefetti, prima di rilasciare tale
decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono
debitamente autorizzati dall'Autorita' competente nei casi
in cui cio' e' richiesto.
L'avviso ai proprietari sara' dato a cura del Sindaco ed
a spese di chi ordino' gli studi, e dovra' indicare i nomi
delle persone cui e' concessa la facolta' di introdursi
nelle proprieta' private.
Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco sulla istanza
delle parti interessate, fissera' il tempo ed il modo con
cui la facolta' concessa puo' essere esercitata.
Il sindaco potra' far assistere a quelle operazioni una
persona da lui delegata.
Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno
obbligati a risarcire qualunque danno recato ai
proprietari, e per assicurare il pagamento di questa
indennita', potranno i prefetti e sotto-prefetti
prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.
Art. 8. - Chi si opponesse alle operazioni degli
ingegneri, architetti o periti nei casi previsti
nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i
paletti od altri segnali che fossero stati infissi per
eseguire il tracciamento dei piani, incorrera' in
un'ammenda o multa estensibile a L. 12.000, salvo le
maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato
maggiore.
Se la formazione dei piani fu ordinata
dall'Amministrazione dello Stato, di una provincia o di un
comune, la denuncia sara' fatta all'autorita' giudiziaria
competente dal prefetto o dal sotto-prefetto, o dal
sindaco; negli altri casi, da chi avra' commessa la
formazione dei suddetti piani".