Art. 4. 1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4. 2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonche', per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni. 3. Ove sia necessario introdursi nella proprieta' privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sara' dato direttamente dall'ENEL. 4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio. 5. Identica documentazione e' inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati. 6. L'ENEL stesso da' notizia della presentazione del progetto della centrale sul piu' diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.
Art. 4: Gli articoli 7 e 8 della legge n. 2359/1865 (Espropriazione per causa di utilita' pubblica) cosi' recitano: "Art. 7. - Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprieta' private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purche' siano muniti di un decreto del prefetto o del sotto-prefetto, nella cui Provincia o circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari. I prefetti ed i sotto-prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'Autorita' competente nei casi in cui cio' e' richiesto. L'avviso ai proprietari sara' dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordino' gli studi, e dovra' indicare i nomi delle persone cui e' concessa la facolta' di introdursi nelle proprieta' private. Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco sulla istanza delle parti interessate, fissera' il tempo ed il modo con cui la facolta' concessa puo' essere esercitata. Il sindaco potra' far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata. Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennita', potranno i prefetti e sotto-prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma. Art. 8. - Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrera' in un'ammenda o multa estensibile a L. 12.000, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore. Se la formazione dei piani fu ordinata dall'Amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sara' fatta all'autorita' giudiziaria competente dal prefetto o dal sotto-prefetto, o dal sindaco; negli altri casi, da chi avra' commessa la formazione dei suddetti piani".