(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   All'atto  del  ricevimento,  l'assuntore  del  servizio emette una
ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui
e'  effettuata  la  consegna del prodotto, la data della consegna, il
conferente, gli  elementi  di  individuazione  della  partita  e  gli
estremi   della  richiesta  di  campionamento  rivolta  a  norma  del
precedente  art.  6,  comma   terzo,   all'istituto   o   laboratorio
specializzato.  La ricevuta provvisoria e' emessa in due copie, delle
quali una e' consegnata al conferente e l'altra e' conservata  presso
il magazzino di ricevimento.
   A  seguito  di  risultato  positivo  delle  analisi  e  dell'esame
organolettico il deposito provvisorio del prodotto  si  trasforma  in
conferimento definitivo.
   L'assuntore  nel  periodo stabilito dalle disposizioni comunitarie
provvede  al  pagamento  del  prezzo  al  conferente  ai  sensi   del
successivo art. 8 salvo diversa disposizione dell'AIMA.
   Ove  il  risultato  delle analisi e dell'esame organolettico fosse
invece negativo, l'assuntore ne da' immediato avviso al conferente il
quale  e'  obbligato  a  ritirare la partita entro dieci giorni dalla
data in cui gli e' pervenuto  l'avviso,  rifondendo  l'assuntore  del
servizio   di   tutte   le   spese  sostenute  dal  ricevimento  alla
restituzione della partita stessa.