Art. 7. All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui e' effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria e' emessa in due copie, delle quali una e' consegnata al conferente e l'altra e' conservata presso il magazzino di ricevimento. A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo. L'assuntore nel periodo stabilito dalle disposizioni comunitarie provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8 salvo diversa disposizione dell'AIMA. Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne da' immediato avviso al conferente il quale e' obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli e' pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.