(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata "Genazzano"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare,  ivi compresi gli aggettivi "superiore", "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   Sono  altresi'  vietate  indicazioni  aggiuntive  tipo  "vecchio",
"riserva", "invecchiato" e similari.
   E'  consentita  la specificazione "novello" per i vini "Genazzano"
prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite all'art.  5,  ultimo
comma, del presente disciplinare.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciamo   riferimento  a  unita'
amministrative, frazioni, aree,  fattorie  e  localita'  dalle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale  22
aprile 1992.
   Sulle  bottiglie  ed  altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C.
"Genazzano", sono obbligatori l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve e l'indicazione delle tipologie "secco" o "amabile".