Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Genazzano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "ex- tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Sono altresi' vietate indicazioni aggiuntive tipo "vecchio", "riserva", "invecchiato" e similari. E' consentita la specificazione "novello" per i vini "Genazzano" prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciamo riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. "Genazzano", sono obbligatori l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e l'indicazione delle tipologie "secco" o "amabile".