Art. 7. Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" le sottodenominazioni geografiche "Oliena" o "Nepente di Oliena", "Capo Ferrato" e "Jerzu" sono riservate ai rispettivi vini provenienti dalle uve prodotte nelle zone delimitate all'art. 3 e vinificate nell'ambito delle relative zone di vinificazione specificate all'art. 5 del presente disciplinare. In sede di designazione le sottodenominazioni geografiche "Oliena" o "Nepente di Oliena", "Capo Ferrato" e "Jerzu" devono figurare in etichetta alla stessa altezza della denominazione "Cannonau di Sardegna" oppure al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non puo' essere intercalata tra quest'ultima dicitura ed il nome "Cannonau di Sardegna". In ogni caso tali menzioni geografiche devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Cannonau di Sardegna", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. In sede di designazione le qualificazioni "Riserva" e "Liquoroso" devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura obbligatoria "denominazione di origine controllata" e riportate in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per la denominazione "Cannonau di Sardegna", della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica. In sede di designazione il riferimento al contenuto in zuccheri per la tipologia "liquoroso" deve essere effettuato utilizzando la locuzione "secco" o "dolce naturale". Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "superiore", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Nella designazione e presentazione dei vini "Cannonau di Sardegna" deve essere riportata sulle bottiglie o altri recipienti l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.