(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Nella designazione e presentazione della denominazione di  origine
controllata  "Cannonau di Sardegna" le sottodenominazioni geografiche
"Oliena" o  "Nepente  di  Oliena",  "Capo  Ferrato"  e  "Jerzu"  sono
riservate  ai  rispettivi  vini  provenienti dalle uve prodotte nelle
zone delimitate all'art. 3 e vinificate  nell'ambito  delle  relative
zone   di   vinificazione   specificate   all'art.   5  del  presente
disciplinare.
   In sede di designazione le sottodenominazioni geografiche "Oliena"
o "Nepente di Oliena", "Capo Ferrato" e "Jerzu"  devono  figurare  in
etichetta  alla  stessa  altezza  della  denominazione  "Cannonau  di
Sardegna" oppure al di sotto della dicitura "denominazione di origine
controllata" e pertanto non puo' essere intercalata tra  quest'ultima
dicitura  ed  il  nome  "Cannonau  di  Sardegna".  In  ogni caso tali
menzioni geografiche devono figurare in  etichetta  in  caratteri  di
dimensioni  non  superiori  a  quelli utilizzati per la denominazione
"Cannonau di Sardegna",  della  stessa  evidenza  e  riportati  sulla
medesima base colorimetrica.
   In  sede di designazione le qualificazioni "Riserva" e "Liquoroso"
devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura  obbligatoria
"denominazione  di  origine  controllata" e riportate in caratteri di
dimensioni  non  superiori  ai  2/3  di  quelli  utilizzati  per   la
denominazione  "Cannonau  di Sardegna", della stessa evidenza e sulla
medesima base colorimetrica.
   In sede di designazione il riferimento al  contenuto  in  zuccheri
per  la  tipologia  "liquoroso" deve essere effettuato utilizzando la
locuzione "secco" o "dolce naturale".
   Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Cannonau di Sardegna" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"superiore", "scelto", "selezionato" e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  fattorie  e  localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.
   Nella designazione e presentazione dei vini "Cannonau di Sardegna"
deve  essere   riportata   sulle   bottiglie   o   altri   recipienti
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.