Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti. La indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Barbera, Bombino b., Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cococciola, Falanghina, Garganega, Greco, Incrocio Manzoni 6.0.13, Maiolica, Malvasia, Merlot, Montonico b., Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer aromatico e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" bianco, rosso e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", con la specificazione del vitigno, a tonnellate 20. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9,5% per i rossi; 9,5% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Terre di Chieti" bianco: 9,5%, con riferimento al vitigno 10%; "Terre di Chieti" rosso: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%; "Terre di Chieti" rosato: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%; "Terre di Chieti" novello: 11%; "Terre di Chieti" passito: secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.