(all. 7 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
     "Terre di Chieti" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
 
   La indicazione geografica tipica "Terre di Chieti", accompagnata o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Chieti.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Terre  di  Chieti",  con  la
specificazione di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Aglianico,  Barbera,
Bombino   b.,   Cabernet   franc,   Cabernet  Sauvignon,  Chardonnay,
Ciliegiolo,  Cococciola,  Falanghina,  Garganega,   Greco,   Incrocio
Manzoni 6.0.13, Maiolica, Malvasia, Merlot, Montonico b., Moscato b.,
Pecorino,  Pinot  bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico,
Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Tocai, Traminer  aromatico  e'
riservata  ai  vini  ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente
provenienti da vigneti composti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Chieti fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica "Terre di Chieti"
comprende  l'intero  territorio  amministrativo  della  provincia  di
Chieti, nella regione Abruzzo.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" bianco, rosso
e rosato a tonnellate 22, per i vini ad indicazione geografica tipica
"Terre di Chieti", con la specificazione del  vitigno,  a  tonnellate
20.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Terre di Chieti", devono  assicurare  ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    9,5% per i rossi;
    9,5% per i rosati.
 
                               Art. 5.
 
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" all'atto
dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Terre di Chieti" bianco: 9,5%, con riferimento al vitigno 10%;
    "Terre di Chieti" rosso: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;
    "Terre di Chieti" rosato: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;
    "Terre di Chieti" novello: 11%;
    "Terre di Chieti" passito: secondo la vigente normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica  tipica "Terre di Chieti" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica "Terre di Chieti" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.