ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
1. Con la dichiarazione di conformita' CE il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' che soddisfi gli obblighi
previsti al punto 2 e, nel caso di prodotti immessi in commercio
in confezione sterile o di strumenti di misura, quelli previsti
al punto 5, garantisce e dichiara che i prodotti in questione
soddisfano le disposizioni applicabili della presente direttiva.
2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta
al punto 3. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella
Comunita' tiene detta documentazione, compresa la dichiarazione
di conformita', a disposizione delle autorita' nazionali a fini
di controllo per almeno cinque anni dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto.
Qualora il fabbricante e il suo mandatario non siano stabiliti
nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizione delle
autorita' la documentazione tecnica incombe alla(e) persona(e)
responsabile(i) dell'immissione del prodotto sul mercato
comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto. Essa
comprende in particolare i documenti seguenti:
- una descrizione generale del prodotto, comprese le varianti
previste;
- gli schemi di progettazione e i metodi di fabbricazione, gli
schemi delle parti, dei pezzi, dei circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie per la comprensione
degli schemi summenzionati e del funzionamento del prodotto;
- i risultati dell'analisi dei rischi e un elenco delle norme
previste all'articolo 5, applicate interamente o in parte, e
una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali del presente decreto quando non siano
state applicate interamente le norme previste all'articolo 5;
- nel caso di prodotti immessi in commercio in confezione
sterile, la descrizione dei metodi utilizzati;
- i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli
svolti, ecc. Se un dispositivo deve essere collegato con uno o
piu' altri dispositivi per funzionare secondo la destinazione
prevista, la conformita' del primo dispositivo ai requisiti
essenziali deve essere dimostrata in collegamento con almeno
uno dei dispositivi ai quali deve essere collegato, che
possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante;
- le relazioni di prova e, ove necessario, i dati clinici
previsti all'allegato X;
- l'etichettatura e le istruzioni per l'uso.
4. Il fabbricante istituisce e tiene regolarmente aggiornata una
procedura sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita
nell'uso dei dispositivi nella fase successiva alla produzione
nonche' a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per
applicare le misure correttive eventualmente necessarie, tenuto
conto della natura del prodotto e dei rischi ad esso relativo
nonche' degli incidenti di seguito elencati. Il fabbricante
informa le autorita' competenti, non appena egli ne venga a
conoscenza, circa gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche
e/o delle prestazioni nonche' qualsiasi carenza
dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possano causare o che hanno causato la morte
o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente
o di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le
caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i
motivi elencati al punto i) che inducono il fabbricante a
ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi
appartenenti allo stesso tipo.
5. Per i prodotti immessi in commercio in confezione sterile e per i
dispositivi appartenenti alla classe I, con funzione di misura,
il fabbricante deve attenersi, oltre alle disposizioni del
presente allegato, anche ad una delle procedure previste agli
allegati IV, V o VI. L'applicazione di tali allegati e
l'intervento dell'organismo notificato si limitano agli elementi
seguenti:
- nel caso di prodotti immessi in commercio sterili, ai soli
aspetti della fabbricazione che riguardano il raggiungimento e
il mantenimento dello stato sterile;
- nel caso di dispositivi con funzione di misura, ai soli
aspetti della fabbricazione che riguardano la conformita' dei
prodotti ai requisiti metrologici.
E' d'applicazione il punto 6.1 del presente allegato.
6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
Il presente allegato puo' essere applicato, secondo quanto
specificato all'articolo 11, paragrafo 2, ai prodotti
appartenenti alla classe IIa fatta salva la deroga seguente:
6.1. Se il presente allegato e' applicato unitamente alla procedura
prevista ad uno degli allegati IV, V o VI, la dichiarazione di
conformita' prevista al punto 1 del presente allegato e quella
prevista negli allegati summenzionati formano una dichiarazione
unica. Nella misura in cui tale dichiarazione e' basata sul
presente allegato, il fabbricante garantisce e dichiara che la
progettazione dei prodotti soddisfa le disposizioni applicabili
del presente decreto.