ALLEGATO 4D (articolo 12) Elenco dei canali a due frequenze nella banda UHF con passo di canalizzazione 12,5 kHz servizio sanitario nazionale C 415 D 450,0125 - 460,0125 (10) C 430 D 450,2000 - 460,2000 (10) C 416 D 450,0250 - 460,0250 (10) C 431 D 450,2125 - 460,2125 (10) C 417 D 450,0375 - 460,0375 (10) C 432 D 450,2250 - 460,2250 (10) C 418 D 450,0500 - 460,0500 (10) C 433 D 450,2375 - 460,2375 (10) C 419 D 450,0625 - 460,0625 (10) C 434 D 450,2500 - 460,2500 (10) C 420 D 450,0750 - 460,0750 (10) C 435 D 450,2625 - 460,2625 (10) C 421 D 450,0875 - 460,0875 (10) C 436 D 450,2750 - 460,2750 (10) C 422 D 450,1000 - 460,1000 (10) C 437 D 450,2875 - 460,2875 (10) C 423 D 450,1125 - 460,1125 (10) C 438 D 450,3000 - 460,3000 (10) C 424 D 450,1250 - 460,1250 (10) C 439 D 450,3125 - 460,3125 (10) C 425 D 450,1375 - 460,1375 (10) C 440 D 450,3250 - 460,3250 (10) C 426 D 450,1500 - 460,1500 (10) C 441 D 450,3375 - 460,3375 (10) C 427 D 450,1625 - 460,1625 (10) C 442 D 450,3500 - 460,3500 (10) C 428 D 450,1750 - 460,1750 (10) C 443 D 450,3625 - 460,3625 (10) C 429 D 450,1875 - 460,1875 (10) C 444 D 450,3750 - 460,3750 (10) NOTE: (1) Frequenze del servizio mobile marittimo; per queste frequenze, limitatamente ai collegamenti marittimi, e' previsto il passo di canalizzazione 25 kHz. (2) Frequenze assegnabili su base di non interferenza con il servizio mobile marittimo. (3) Frequenze riservate ai sistemi di debole potenza per la ricerca di persone. (4) Frequenze attualmente non utilizzabili per la riserva della frequenza 161,175 al sistema mobile di radio avviso Teledrin con canalizzazione 25 kHz. (5) Frequenze ricadenti nella banda di pianificazione del servizio mobile di radioavviso Ermes, utilizzabili su base di non interferenza col suddetto servizio. (6) Frequenze del sistema mobile di radio avviso Ermes con passo di canalizzazione 25 kHz. (7) Frequenze con passo di canalizzazione 25 kHz o 12,5 kHz. (8) Frequenze con passo di canalizzazione 12,5 kHz. (9) Frequenze riservate ai sistemi di debole potenza per la ricerca delle persone. (10) Frequenze da riservare con decreto del Ministero della Sanita', di concerto con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, ai radiocollegamenti del servizio di assistenza sanitaria di emergenza, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 27.3.1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31.1.1992. (11) Coppie di frequenze attualmente non utilizzabili per la riserva della frequenza 466,075 al sistema mobile di radio avviso Euromessage con canalizzazione 25 kHz. Le frequenze inferiori di queste coppie possono essere impiegate per i collegamenti simplex a una frequenza. Visto, Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni MACCANICO
Nota all'allegato 4D: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992: "Art. 3. (Il sistema di allarme sanitario). - 1. Il sistema di allarme sanitario e' assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento. 2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio. 3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unita' sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del "118". 4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere piu' centrali opera- tive e' necessario assicurare il coordinamento tra di esse. 5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2. 6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto".