(Allegato 4D)
                                            ALLEGATO 4D (articolo 12) 
Elenco dei canali a due  frequenze  nella  banda  UHF  con  passo  di
                       canalizzazione 12,5 kHz 
                   servizio sanitario nazionale 
  C 415 D 450,0125 - 460,0125 (10) C 430 D 450,2000 - 460,2000 (10) 
  C 416 D 450,0250 - 460,0250 (10) C 431 D 450,2125 - 460,2125 (10) 
  C 417 D 450,0375 - 460,0375 (10) C 432 D 450,2250 - 460,2250 (10) 
  C 418 D 450,0500 - 460,0500 (10) C 433 D 450,2375 - 460,2375 (10) 
  C 419 D 450,0625 - 460,0625 (10) C 434 D 450,2500 - 460,2500 (10) 
  C 420 D 450,0750 - 460,0750 (10) C 435 D 450,2625 - 460,2625 (10) 
  C 421 D 450,0875 - 460,0875 (10) C 436 D 450,2750 - 460,2750 (10) 
  C 422 D 450,1000 - 460,1000 (10) C 437 D 450,2875 - 460,2875 (10) 
  C 423 D 450,1125 - 460,1125 (10) C 438 D 450,3000 - 460,3000 (10) 
  C 424 D 450,1250 - 460,1250 (10) C 439 D 450,3125 - 460,3125 (10) 
  C 425 D 450,1375 - 460,1375 (10) C 440 D 450,3250 - 460,3250 (10) 
  C 426 D 450,1500 - 460,1500 (10) C 441 D 450,3375 - 460,3375 (10) 
  C 427 D 450,1625 - 460,1625 (10) C 442 D 450,3500 - 460,3500 (10) 
  C 428 D 450,1750 - 460,1750 (10) C 443 D 450,3625 - 460,3625 (10) 
  C 429 D 450,1875 - 460,1875 (10) C 444 D 450,3750 - 460,3750 (10) 
NOTE: 
(1) Frequenze del servizio mobile marittimo;  per  queste  frequenze,
     limitatamente ai collegamenti marittimi, e' previsto il passo di
     canalizzazione 25 kHz. 
(2) Frequenze assegnabili su base di non interferenza con il servizio
     mobile marittimo. 
(3) Frequenze riservate ai sistemi di debole potenza per  la  ricerca
     di persone. 
(4) Frequenze attualmente  non  utilizzabili  per  la  riserva  della
     frequenza 161,175 al sistema mobile di radio avviso Teledrin con
     canalizzazione 25 kHz. 
(5) Frequenze ricadenti nella banda di  pianificazione  del  servizio
     mobile  di  radioavviso  Ermes,  utilizzabili  su  base  di  non
     interferenza col suddetto servizio. 
(6) Frequenze del sistema mobile di radio avviso Ermes con  passo  di
     canalizzazione 25 kHz. 
(7) Frequenze con passo di canalizzazione 25 kHz o 12,5 kHz. 
(8) Frequenze con passo di canalizzazione 12,5 kHz. 
(9) Frequenze riservate ai sistemi di debole potenza per  la  ricerca
     delle persone. 
(10) Frequenze da riservare con decreto del Ministero della  Sanita',
     di   concerto   con   il   Ministero   delle   Poste   e   delle
     Telecomunicazioni,  ai   radiocollegamenti   del   servizio   di
     assistenza sanitaria di emergenza, ai sensi dell'articolo 3  del
     D.P.R. 27.3.1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76  del
     31.1.1992. 
(11) Coppie di frequenze attualmente non utilizzabili per la  riserva
     della frequenza  466,075  al  sistema  mobile  di  radio  avviso
     Euromessage con canalizzazione 25 kHz. Le frequenze inferiori di
     queste  coppie  possono  essere  impiegate  per  i  collegamenti
     simplex a una frequenza. 
      Visto, Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
                              MACCANICO 
 
          Nota all'allegato 4D:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992:
             "Art. 3. (Il sistema di  allarme  sanitario).  -  1.  Il
          sistema  di  allarme sanitario e' assicurato dalla centrale
          operativa, cui fa riferimento il  numero  unico  telefonico
          nazionale  "118". Alla centrale operativa affluiscono tutte
          le richieste di  intervento  per  emergenza  sanitaria.  La
          centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli
          interventi nell'ambito territoriale di riferimento.
             2.  Le  centrali  operative  della rete regionale devono
          essere compatibili  tra  loro  e  con  quelle  delle  altre
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
          termini  di  standard  telefonici  di  comunicazione  e  di
          servizi   per   consentire   la   gestione   del   traffico
          interregionale.  Con decreto del Ministro della sanita', di
          concerto   con   il   Ministro   delle   poste   e    delle
          telecomunicazioni,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
          pubblicazione del presente atto  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica,   sono   definiti   gli   standard   di
          comunicazione e di servizio.
             3. L'attivazione della centrale  operativa  comporta  il
          superamento  degli  altri  numeri di emergenza sanitaria di
          enti, associazioni e servizi delle unita' sanitarie  locali
          nell'ambito  territoriale  di  riferimento,  anche mediante
          convogliamento automatico  delle  chiamate  sulla  centrale
          operativa del "118".
             4.  Le centrali operative sono organizzate, di norma, su
          base provinciale. In ogni caso  nelle  aree  metropolitane,
          dove possono all'occorrenza sussistere piu' centrali opera-
          tive e' necessario assicurare il coordinamento tra di esse.
             5.  Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti
          con  le  autoambulanze  e  gli  altri  mezzi  di   soccorso
          coordinati   e  con  i  servizi  sanitari  del  sistema  di
          emergenza  sanitaria  del  territorio  di  riferimento,  su
          frequenze   dedicate  e  riservate  al  servizio  sanitario
          nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.
             6. Il dimensionamento e i  contenuti  tecnologici  delle
          centrali  operative  sono definiti sulla base del documento
          approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio
          1992, che viene allegato al presente atto".