(all. 7 - art. 1)
                                                         ALLEGATO VII
                INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
    7.1 - GENERALITA'
    E' obbligo  del  datore  di  lavoro  fornire  ai  lavoratori  una
adeguata  informazione  e  formazione  sui  principi  di  base  della
prevenzione incendi e sulle azioni  da  attuare  in  presenza  di  un
incendio.
    7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO
    Il  datore  di  lavoro  deve provvedere affinche' ogni lavoratore
riceva una adeguata informazione su:
    a) rischi di incendio legati all'attivita' svolta;
    b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
    c) misure di prevenzione e di  protezione  incendi  adottate  nel
luogo di lavoro con particolare riferimento a:
    - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo
corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
    -  divieto  di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso
di incendio;
    - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
    - modalita' di apertura delle porte delle uscite;
    d) ubicazione delle vie di uscita;
    e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
    - azioni da attuare in caso di incendio;
    - azionamento dell'allarme;
    -  procedure  da  attuare  all'attivazione  dell'allarme   e   di
evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
    - modalita' di chiamata dei vigili del fuoco.
    f)  i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle  emergenze
e pronto soccorso;
    g)  il  nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dell'azienda.
    L'informazione deve essere basata sulla valutazione  dei  rischi,
essere  fornita  ai  lavoratore  all'atto  dell'assunzione  ed essere
aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione
del luogo di lavoro che comporti  una  variazione  della  valutazione
stessa.
    L'informazione  deve  essere  fornita  in  maniera  tale  che  il
personale possa apprendere facilmente.
    Adeguate informazioni devono essere  fornite  agli  addetti  alla
manutenzione  e  agli  appaltatori  per  garantire  che  essi siano a
conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio  nel  luogo
di  lavoro,  delle  azioni  da  adottare  in caso di incendio e delle
procedure di evacuazione.
    Nei piccoli luoghi di lavoro  l'informazione  puo'  limitarsi  ad
avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.
    7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO
    Tutti  i  lavoratori  esposti  a  particolari  rischi di incendio
correlati  al  posto  di  lavoro,  quali  per  esempio  gli   addetti
all'utilizzo  di  sostanze  infiammabili  o  di attrezzature a fiamma
libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.
    Tutti   i   lavoratori   che  svolgono  incarichi  relativi  alla
prevenzione incendi, lotta antincendio o  gestione  delle  emergenze,
devono  ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti
minimi sono riportati in allegato IX.
    7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
    Nei luoghi di lavoro ove,  ai  sensi  dell'art.  5  del  presente
decreto,  ricorre  l'obbligo  della  redazione del piano di emergenza
connesso  con  la  valutazione  dei  rischi,  i   lavoratori   devono
partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta
l'anno,  per  mettere  in  pratica  le  procedure di esodo e di primo
intervento.
    Nei luoghi di lavoro di piccole  dimensioni,  tale  esercitazione
deve  semplicemente  coinvolgere  il  personale  nell'attuare  quanto
segue:
    - percorrere le vie di uscita;
    - identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
    - identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
    - identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
    L'allarme dato per esercitazione non  deve  essere  segnalato  ai
vigili del fuoco.
    I  lavoratori  devono  partecipare  all'esercitazione  e  qualora
ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non  devono
essere  svolte  quando siano presenti notevoli affollamenti o persone
anziane od inferme.
    Devono essere esclusi dalle esercitazioni  i  lavoratori  la  cui
presenza e' essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
    Nei  luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovra'
essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero  luogo  di
lavoro.  In  tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del
luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a
tutto il personale di  individuare  il  percorso  fino  ad  un  luogo
sicuro.
    Nei  luoghi  di  lavoro  di grandi dimensioni, occorre incaricare
degli addetti, opportunamente informati, per controllare  l'andamento
dell'esercitazione  e  riferire  al  datore  di  lavoro  su eventuali
carenze.
    Una successiva  esercitazione  deve  essere  messa  in  atto  non
appena:
    -  una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono
stati presi i necessari provvedimenti;
    - si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
    - siano stati effettuati lavori che abbiano comportato  modifiche
alle vie di esodo.
    Quando  nello  stesso  edificio  esistono  piu'  datori di lavoro
l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di  essi
per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
    7.5 - INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO
    L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite
ai  lavoratori  predisponendo  avvisi scritti che riportino le azioni
essenziali che  devono  essere  attuate  in  caso  di  allarme  o  di
incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici
planimetrie  indicanti  le vie di uscita, devono essere installate in
punti opportuni ed  essere  chiaramente  visibili.  Qualora  ritenuto
necessario,  gli  avvisi  debbono  essere  riportati  anche in lingue
straniere.